Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17711 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 02/07/2019), n.17711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6507-2015 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MERCADANTE;

– ricorrente –

contro

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO FRASCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 917/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2014 R.G.N. 2862/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 917 depositata il 12.6.2014 la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, respingeva la domanda proposta da M.S., dipendente di Auchan s.p.a. inquadrato nel V livello di cui al CCNL applicato in azienda, per il riconoscimento, con decorrenza dall’anno 1999, della qualifica superiore di “promotore vendita”, III livello di cui al CCNL applicato in azienda e per il pregiudizio subito a seguito di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 20 a 19 ore con decorrenza dall’anno 2001.

2. La Corte distrettuale, preso atto del giudicato interno formatosi in relazione alla domanda di riconoscimento del livello immediatamente superiore a quello assegnato (IV livello) in considerazione dello svolgimento di mansioni di cassiere dall’anno 1997, ha – per quel che interessa – osservato che gli elementi istruttori acquisiti non avevano consentito di verificare lo svolgimento della mansione di promotore vendita (bensì quella di commesso addetto alle vendite, corrispondente al IV livello) e che il motivo di appello concernente la modifica dell’orario di lavoro era inammissibilmente proposto in quanto avente ad oggetto le controdeduzioni della società e non la motivazione della pronuncia del Tribunale.

3. Avverso la detta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. La società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” avendo, la Corte distrettuale, errato nell’applicare l’accordo integrativo aziendale del 23.9.1992 che prevedeva espressamente l’inquadramento del promotore di vendita nell’ambito del III livello, essendo emerso in maniera inconfutabile lo svolgimento di tale mansione da gennaio 1999 a gennaio 2003, come riferito dai testi A. e C..

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce vizio di motivazione avendo, la Corte distrettuale, trascurato l’orientamento giurisprudenziale consolidato che richiede, per qualsiasi modifica dell’orario di lavoro, l’accordo delle parti.

3. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

4. Il primo motivo è prospettato con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell’accordo integrativo aziendale, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011).

Va, inoltre, rilevato che l’interpretazione delle disposizioni collettive di livello aziendale è riservata al giudice di merito le cui valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità salvo che per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, posto che la riforma del giudizio di cassazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ha esteso il sindacato diretto della Corte di Cassazione esclusivamente ai contratti collettivi nazionali.

Costituisce, inoltre, principio consolidato, quello secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v., fra le altre, v. Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 12988 del 2013).

5. Il secondo motivo è inammissibile perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione… ” (Cass. n. 17125 del 2007 e negli stessi termini Cass. n. 20652 del 2009).

Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato che la modifica dell’orario di lavoro unilateralmente disposta dal datore di lavoro era legittima bensì ha rilevato “l’oggettiva distonia tra la censura e lo specifico capo di sentenza, atteso che, a fronte dell’affermazione del Tribunale di non ravvisare alcun tangibile pregiudizio economico dalla scelta di rimodulazione oraria del servizio, l’appellante si è preoccupato di confutare le argomentazioni opposte dalla controparte, a proposito dell’applicabilità di un istituto contrattuale del CCNL (art. 32) che non sono state oggetto di sindacato critico da parte del primo giudice”.

Non risulta, dunque, che il lavoratore-appellante abbia impugnato specificamente la motivazione illustrata dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda di risarcimento del danno per modificazione datoriale dell’orario di lavoro, come richiesto ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 2, nn. 1 e 2. Va rilevato che, ancorchè, in forza dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in ragione della formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, in ragione della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), tuttavia la stessa norma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame non solo con riferimento agii specifici capi della sentenza impugnata ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (Cass. n. 21336 del 2017, Cass. n. 4136 del 2019).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA