Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17710 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso lo studio GARDIN MARCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAMPINO GABRIELE, PARIGI PAOLO;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

sul ricorso 2221-2006 proposto da:

B.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANGELO MESSEDAGLIA 42, presso lo studio

dell’avvocato ZICAVO ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 288/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Rampino Gabriele difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avv. Zicavo Enrico con delega depositata in udienza dell’Avv.

Galluccio Mezio Francesco difensore della resistente che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e condanna del C. alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-10-1994 C.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce E. B. e, premesso che G.C. con testamento olografo de 30-8-1979 aveva legato in favore della B. un fondo sito in (OMISSIS)) di circa tre ettari, assumeva:

– dopo la vendita a terzi di parte del suddetto fondo con atti del 12 e del 16-2-1981 e dopo la riduzione della sua estensione a seguito di espropriazione da parte del Comune di Galatina fino a raggiungere la superficie di ha 2.71,20, con scrittura privata del 28-4-1987 il G. si era impegnato a trasmettere all’esponente il medesimo fondo a soddisfazione di quanto da questi vantato per il rapporto di lavoro subordinato espletato alle sue dipendenze;

– deceduto in data (OMISSIS) il G., l’istante aveva trascritto il 20-12-1989 contro le eredi G.C. e D.M.M. l’atto di citazione con il quale aveva chiesto dichiararsi la validità e l’efficacia nei confronti di esse della scrittura privata del 28-4-1987 e, quindi, il trasferimento in suo favore della proprietà del fondo “Impalate”;

– la B. a sua volta aveva trascritto il 30-10-1992, a suo favore e contro l’eredità G., l’atto relativo al legato in questione;

– le eredi G. avevano transatto la controversia instaurata nei loro confronti dal C. con atto del 12-7-1994, rinunciando ad ogni pretesa sul fondo predetto e facendo salva ogni azione eventualmente proponibile dal C. stesso nei confronti della B..

L’attore chiedeva quindi dichiararsi la validità e l’efficacia della scrittura privata del 28-4-1987 a firma G.C., dichiararsi che al momento del decesso di quest’ultimo il fondo in questione non era più nella disponibilità di costui e, quindi, privo di effetto giuridico il legato, e dichiararsi il trasferimento in suo favore dell’immobile.

Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domandi attrici di cui chiedeva il rigetto; in particolare sosteneva che la scrittura privata del 28-4-1987 invocata da controparte non le era opponibile nella sua qualità di legataria in quanto prevedeva semmai un mero impegno al trasferimento della proprietà del bene, sicchè al momento della morte del “de cuius” il fondo oggetto del legato, ancora in proprietà di quest’ultimo, era stato da lei acquistato con effetto immediato ai sensi dell’art. 649 c.c..

Il Tribunale adito, sulla base della qualificazione della scrittura prodotta dal C. come impegno unilaterale sprovvisto dell’accettazione necessaria per l’attribuzione di efficacia ai fini del trasferimento della proprietà del fondo, con sentenza dell’8-3- 2002 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte del C. cui resisteva la B. la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 10-5-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato ad un unico articolato motivo illustrato successivamente da una memoria cui la B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di contratti e di accettazione della proposta e dell’art. 686 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente risolto la questione principale oggetto della controversia, consistente nell’accertare se e quali effetti comportasse, rispetto al legato disposto con il testamento olografo del 30-8-1979 in favore della B., l’assunzione da parte del testatore di successivo formale impegno di trasferire a terzi la stessa cosa oggetto del legato, impegno all’epoca della morte del “de cuius” non ancora produttivo di effetti reali, e tuttavia oggetto di domanda giudiziale trascritta, nei confronti degli eredi del testatore, anteriormente alla trascrizione del testamento da parte della legataria.

Il C. al riguardo sostiene che il giudice di appello, nei ritenere rilevante il fatto che l’adesione dell’esponente alla proposta di G.C. formalizzata nella scrittura privata del 28-4-1987 fosse stata tardiva e che comunque la trascrizione della stessa non fosse stata tempestiva, non ha considerato che nella specie, in presenza di una disposizione testamentaria sicuramente revocata a seguito della menzionata scrittura privata (dovendosi in proposito ritenere la revoca di un legato di una determinata cosa in presenza di un successivo atto disposizione di natura non soltanto reale ma anche obbligatoria relativa all’oggetto del legato stesso ed altresì di un atto di disposizione non ancora perfezionato dalla accettazione del destinatario, come nella fattispecie), non poteva negarsi il diritto dell’esponente di perfezionare il contratto alla cui formazione mirava la proposta del 1987, come in effetti era avvenuto prima con una richiesta stragiudiziale e poi con una domanda giudiziale, entrambe formulate nei confronti dei soli soggetti legittimati, ovvero gli eredi del G..

Il ricorrente assume che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulle persistente valenza della disposizione testamentaria, negata in via incidentale nel giudizio di primo grado dall’attore con l’accettazione della proposta di C. G., costituente l’oggetto principale della controversia a seguito dell’esercizio del cessato diritto di legato da parte della B.; inoltre avrebbe dovuto ritenere irrilevante sia la mancata partecipazione della B. al giudizio C. eredi G., sia l’indagine sulla trascrizione del testamento da parte della B. stessa, intervenuta comunque dopo la trascrizione della domanda da parte dello stesso C..

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nell’esaminare la domanda del C. riguardante gli effetti riconducibili alla scrittura a firma G. in funzione del trasferimento del fondo ivi menzionato in contrapposizione alla disposizione relativa al legato, ha rilevato (con statuizione non oggetto di censure in questa sede) che non risultava impugnata la pronuncia di primo grado con riferimento alla ritenuta attribuzione alla disposizione contenuta nella scrittura del 28-4-1987 di mero vincolo unilaterale di natura preliminare, non idoneo al trasferimento della proprietà.

Sulla base di tale premessa il giudice di appello ha affermato che qualsiasi pretesa nascente dalla menzionata scrittura avrebbe potuto essere fatta valere dal C. soltanto nei confronti degli eredi del G., i soli in astratto tenuti, in qualità di successori, al rispetto di un obbligo assunto dal “de cuius”, e non quindi nei confronti della B.; ha poi preso atto dell’autonomo giudizio instaurato dal C. nei confronti degli eredi del G. al fine di far valere le pretese nascenti, con riguardo al fondo in contestazione e ad altri beni, dalla predetta scrittura, giudizio conclusosi con una transazione risolutiva di qualsiasi pretesa del C. nei confronti di detti eredi, contemplante il trasferimento della proprietà di alcuni beni in capo all’attuale ricorrente.

La sentenza impugnata ha inoltre rilevato che nel contesto delineato restavano irrilevanti le argomentazioni inerenti all’attribuzione di efficacia di revoca del legato a comportamenti diversi da atti dispositivi, quali l’impegno di cui alla scrittura privata del 28-4- 1987, atteso che, in mancanza di accettazione della promessa unilaterale prima della morte del promittente, la presunta revoca, ove in astratto configurabile, sarebbe stata suscettibile di produrre effetti esclusivamente in favore degli eredi del G..

Infine la Corte territoriale ha ritenuto del tutto irrilevante il regime delle intervenute trascrizioni, stanti la natura e l’efficacia differenti degli atti cui le stesse si riferivano.

Il convincimento espresso dal giudice di appello è del tutto corretto sul piano logico – giuridico e dunque immune dai profili di censura sollevati dal ricorrente.

E’ invero decisivo rilevare che la mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado riguardo alla qualificazione della volontà espressa dal G. nella scrittura privata del 28-4-1987 di mero vincolo unilaterale di natura preliminare, come tale inidoneo al trasferimento della proprietà del fondo per cui è causa, esclude in radice ogni fondamento alla pretesa del C., atteso che, ritenuta insussistente l’alienazione del bene già oggetto del legato in favore della B., deve conseguentemente negarsi la ricorrenza di una revoca del legato suddetto ai sensi dell’art. 686 c.c..

Lo stesso ricorrente, del resto, si mostra consapevole di tale punto fondamentale della controversia laddove, proprio sul presupposto dell’inidoneità del contenuto della suddetta scrittura privata a produrre un effetto traslativo della proprietà del fondo in questione dal G. in suo favore, ricollega tale effetto ad una sua successiva accettazione della proposta ivi formulata dal G., accettazione effettuata prima con una richiesta stragiudiziale e poi con una domanda giudiziale nei confronti degli eredi del G., trascurando di considerare che tali atti, avvenuti dopo la morte del “de cuius”, sono irrilevanti, in quanto ai momento dell’apertura della successione, in assenza di una alienazione de fondo predetto, tale bene era stato acquistato “ope legis” ai sensi dell’art. 649 c.c. dalla B..

E’ poi appena il caso di rilevare la manifesta infondatezza dell’assunto del C. tendente ad ampliare l’ambito di operatività della revocazione del legato di cosa determinata per avvenuta successiva alienazione ad ipotesi non contemplate dall’art. 686 c.c., come appunto una proposta di alienazione, come tale inidonea a produrre l’effetto traslativo della cosa stessa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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