Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17710 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO SANTE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ELENA PASSANTI, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

16.12.08, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di M.C. di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita’ e in subordine all’assegno di invalidita’, accoglieva quest’ultima domanda con decorrenza dall’1.4.2001 (la stessa di cui alla domanda).

La Corte prestava adesione alle conclusione della consulenza medico legale espletata in appello, osservando che la medesima era frutto di un lavoro accurato ed era ampiamente motivata e che, d’altra parte, non risultavano fondate le uniche critiche formulate dall’Inps, riguardo alla affermata utilizzazione da parte del c.t.u. di tabelle e criteri propri della materia antinfortunistica, non essendovi in alcun punto della relazione peritale alcun riferimento a tali criteri e tabelle.

L’Inps propone ricorso per cassazione a cui l’intimato resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

L’Inps, con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, a contestazione della motivazione resa dalla Corte di merito, deduce che nella relazione del c.t.u. si legge un riferimento “alle indicazioni, percentuali delle tabelle in uso” e che “anche attenendosi a un criterio riduzionistico a scalare per le patologie coesistenti e non concorrenti” si riteneva la capacita’ lavorativa del M. ridotta a meno di un terzo (anche se lo stesso non poteva invece ritenersi permanentemente impossibilitato allo svolgimento di qualsiasi attivita’ lavorativa). Si sostiene che quindi vi e’ stato il riferimento a criteri di valutazione dell’invalidita’ diversi da quelli rilevanti riguardo all’invalidita’ pensionabile ex L. n. 222 del 1984 nonche’ l’insufficiente indicazione delle ragioni del convincimento del giudice.

Il secondo motivo ripropone la stessa questione sotto lo specifico profilo della violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 deducendo che rispetto a tale disciplina non rilevano la riduzione della generica capacita’ lavorativa, ma la riduzione della capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti, risultando quindi inapplicabili le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, applicate in materia di invalidita’ civile e ai cui criteri si era attenuto il c.t.u. e quindi il giudice di merito.

Il ricorso e’ qualificabile come manifestamente infondato. E’ noto che il giudice di merito, in linea di principio, puo’ adeguatamente motivare facendo riferimento agli accertamenti e alle valutazioni del c.t.u. Al fine di censurare in cassazione la sufficienza, la logicita’ o la correttezza rispetto ai principi giuridici rilevanti, della motivazione non puo’ ritenersi sufficiente il riferimento a passi isolati della relazione del consulente, se dai medesimi non puo’ trarsi univocamente la prova del vizio denunciato. Nella specie il ricorso – risultando cosi’ non rispettati neanche i requisiti della idonea esposizione dei fatti di causa e dell’autosufficienza – non contiene una complessiva esposizione del contenuto e del percorso argomentativo della consulenza tecnica e il richiamato passaggio della medesima non appare affatto idoneo, di per se’, a dimostrare che il c.t.u. non si sia attenuto al criterio di graduare la invalidita’ in relazione alla riduzione della capacita’ di guadagno in attivita’ confacenti, in quanto tale passo (di cui peraltro e’ omessa una parte) poteva avere il valore sostanziale di un rilievo che anche il riferimento alle usuali tabelle in materia di valutazione delle invalidita’ considerate in quanto tali (applicate con ricorso al metodo riduzionistico, che e’ limitativo) confortava il giudizio relativo al grado di invalidita’ ritenuto ai fini specifici di causa. Del resto la sentenza cita le conclusioni della c.t.u. facenti riferimento alla riduzione della capacita’ lavorativa.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Ne e’ stata chiesta la distrazione dal difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione agli avvocati G. Sante Assennato ed Elena Passanti.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA