Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17710 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25346-2017 proposto da:

B.J., T.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA

BORGNA;

– ricorrenti –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, quale

successore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADELAIDE

AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

1. che con citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, T.R. e B.J. chiesero al Tribunale di Novara di dichiarare l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria eseguita, a iniziativa di Equitalia Sestri s.p.a., su un bene facente parte del fondo patrimoniale da essi costituito con atto a rogito notar C.;

che la convenuta, costituitasi, contestò l’avversa pretesa;

che con sentenza del 21 aprile 2015 il giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarò l’illegittimità della iscrizione;

che, proposto gravame, la decisione venne riformata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 21 marzo 2017;

che avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione T.R. e B.J. con atto notificato il 23 ottobre 2017 al difensore di Equitalia Nord s.p.a. nel giudizio a quo;

che ha resistito ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – con controricorso avviato alla notifica il 16 febbraio 2018;

che, formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per il rilievo quanto meno della tardività del controricorso, ai fini dell’esclusione delle spese di lite, stante l’affermata ritualità della notifica del ricorso al procuratore costituito in appello per la società dante causa della controricorrente;

2. che, con ordinanza interlocutoria 30885 del 2019 la sesta sezione civile – 3, dato atto:

– che i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attività di impresa verrebbe per ciò stesso intrapreso e svolto per esigenze della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova”; col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norma di diritto per avere il Giudice di Appello errato nell’interpretazione della norma di cui all’art. 170 c.c., applicandola in modo da giungere a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa, così violando altresì la norma di cui all’art. 12 preleggi”;

– che, “benchè sul merito possa riscontrarsi il consolidamento della pregressa giurisprudenza di questa Corte a seguito di Cass. 23/08/2018, n. 20998… a seguito della notifica di controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e delle contestazioni dei ricorrenti ad esso svolto in memoria, è necessario affrontare questioni preliminari di rito di assoluta novità per la giurisprudenza di questa Corte”,

“a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anzichè alla neoistituita Agenzia delle Entrate Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;

b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione”; Considerato:

1. che le problematiche innanzi illustrate appaiono strettamente connesse a questioni già scrutinate dalle sezioni unite, come l’ultrattività del mandato alle liti di cui a Cass. sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295 e gli eventuali limiti di operatività del relativo principio, alla luce anche dell’elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 gennaio 2020, n. 2087; Cass. civ. 5 maggio 2016, n. 895925; Cass. civ. 19 gennaio 2016, n. 710; Cass. civ. 25 novembre 2014, n. 24993); ovvero a questioni di interesse generale, come la qualificabilità di ADER in termini di successore a titolo universale o particolare delle società del Gruppo Equitalia; o ancora a questioni, come l’ammissibilità, e gli eventuali limiti di ammissibilità dell’intervento di terzi nel giudizio di cassazione, che nella giurisprudenza di legittimità hanno avuto soluzione non sempre uniformì

2. che, in definitiva, trattasi di questioni di carattere sostanziale e processuale implicanti l’enunciazione di principi di diritto di portata generale i quali, a giudizio del collegio, tracimano dalla stretta competenza della sesta sezione, pur nella particolare composizione tabellare innanzi evocata, questioni, in definitiva, di massima di particolare importanza sulle quali è opportuno che si pronuncino le sezioni unite.

P.Q.M.

la Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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