Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1771 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33360/2018 proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Condello

giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 14, presso lo

studio dell’avvocato Valeria Pacifico;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in

Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 222/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 12-4-2018 la corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto da D.B. contro l’ordinanza del tribunale della stessa città che ne aveva respinto la domanda di protezione internazionale;

la corte d’appello ha rilevato che il gravame, nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, era stato proposto con citazione, anzichè con ricorso, e che l’atto di citazione era stato depositato in cancelleria dopo lo spirare del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla notifica dell’ordinanza gravata;

D.B. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un solo motivo;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 702-quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in quanto la forma dell’impugnazione prevista in materia di protezione internazionale è quella della citazione a comparire, con conseguente tempestività del gravame alla data del perfezionamento della relativa notificazione;

il ricorso è fondato, sebbene non nel senso indicato dal ricorrente;

la fondatezza del ricorso consegue invece al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 28575 del 2018, stando al quale, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere sì introdotto con ricorso, e non con citazione (come qui dice il ricorrente), e tuttavia tale nuovo principio di diritto costituisce un overrulling processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato;

per le ragioni indicate nella suddetta pronuncia, l’atto introduttivo doveva essere proposto quindi effettivamente con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma la corte d’appello, fin dall’entrata in vigore della norma de qua, avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa nascente da un’improvvisa modifica legislativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – in ordine all’appello in casi simili, così da eventualmente escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso, originario) nei confronti della parte che, come l’attuale impugnante, avesse confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (cfr. in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 15144-11);

ne consegue che il ricorso va accolto nei sensi appena indicati;

la causa deve essere rinviata alla corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame;

invero la corte d’appello si atterrà al principio sopra fissato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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