Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1771 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Esit s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 360/2007/39 depositata il 25/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Esit s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 295/02/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’atto di contestazione Irpeg e Ilor 1995.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 18/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo e secondo motivo la ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria ed insufficiente in ordine alla regolarità formale dell’eseguita attività di verifica e delle conseguenti sanzioni. La decisione non terrebbe in alcun conto le deduzioni dell’Ufficio circa le ammissioni della R. in ordine alla distruzione delle scritture contabili, il rifiuto di sottoscrizione da parte della medesima, l’autorizzazione dalla stessa data, ai militari operanti, ad eseguire le operazioni di verifica anche in sua assenza, nonchè sull’assenza di alcun elemento concreto fornito dalla contribuente in ordine alla determinazione induttiva del reddito.

Le censure sono fondate. Il ragionamento del giudice di merito, laddove si afferma che il rinvio per relationem al contenuto del processo verbale di contestazione e le operazioni di verifica eseguite anche in assenza della contribuente, costituiscono una lesione del diritto di difesa, evidenzia il mancato esame delle deduzioni prospettate dall’Ufficio circa le ammissioni ed il comportamento della R.. Analoghe considerazioni valgono circa la legittimità sostanziale della rettifica operata; la motivazione è ulteriormente insufficiente laddove esclude l’applicabilità dell’indice di redditività media del settore in quanto non rispondente alla realtà operativa dell’azienda, senza alcuna precisazione circa fatti certi incompatibili con quanto rappresentato dall’Ufficio.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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