Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1771 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 26/01/2011), n.1771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D.N. S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato

LAMBERTI ANTONIO, che la rappresenta e difende, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la

sede della REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARONE EDOARDO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.S.L. (OMISSIS) DELLA REGIONE CAMPANIA, DIRETTORE RESPONSABILE

DEL

DISTRETTO SANITARIO N. 24 DELLA NUOVA AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI

1 CENTRO, TAVOLO TECNICO ISTITUITO CON DECRETO N. 4228 DEL

10/12/2004, DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI MEDICINA TERRITORIALE

DELL’ASL (OMISSIS), COORDINATORE DELL’ASSISTENZA SANITARIA DELL’ASL

(OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

8220/2006 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;

uditi gli avvocati Antonio LAMBERTI, Edoardo BARONE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte, in camera di

consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la S.d.n. s.p.a., titolare in regime di accreditamento provvisorio, presso la Asl (OMISSIS), di un Centro abilitato alle prestazioni di Patologia clinica, di Medicina Nucleare e Radiologia, proponeva ricorso innanzi al Tar Campania, nei confronti di Nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (già A.s.l. Nal), con atto notificato in data 11.12.2006 in relazione al provvedimento avente ad oggetto “regressioni tariffarie anno 2004” con cui veniva comunicato che “in data 20.7.2004 il tavolo tecnico dell’assistenza specialistica ambulatoriale ha determinato le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti di spesa annui stabiliti per l’anno 2004 dalla Dgrc 2451/03 e dalla Dgrc 048/03 e s.m.i. da applicare alle strutture provvisoriamente accreditate per la specialistica ambulatoriale. In particolare per la branca di diagnostica per immagini è stata approvata una regressione tariffaria nella misura del 13,19% da applicare alle prestazioni rese ad assistiti della Asl Napoli …”;

che in seguito la stessa S.d.n. s.p.a. ha proposto a queste Sezioni Unite ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e che la Asl Napoli 1 Centro resiste con controricorso, mentre il P.g. ha depositato conclusioni scritte (con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che deve premettersi che la situazione giuridica dedotta in giudizio configura un diritto soggettivo perfetto: da un lato, infatti, l’Amministrazione è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro lato, nell’attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuata dalle aziende sanitarie locali nell’ambito di appositi accordi contrattuali;

che ne consegue che la controversia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve quindi affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia promossa da S.d.n. s.p.a. contro Nuova Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) più altri;

che inoltre già questa Corte a Sezioni Unite (n. 7946/2008) ha statuito in vicende quali quelle in esame la giurisdizione del Giudice ordinario affermando che la domanda proposta dal cessionario dei crediti vantati dal gestore dei servizi di una struttura sanitaria (titolare di concessione di servizio pubblico sanitario), introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma soltanto dell’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, non coinvolge una verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario nella controversia promossa da S.d.n. s.p.a. contro la Nuova Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) più altri.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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