Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17709 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32038/2005 proposto da:

L.D. C.F. (OMISSIS) IN PROPRIO E QUALE

PROCURATRICE GENERALE DI L.M.C., G.M.

T. VED. L. C.F. (OMISSIS), L.M.

M. (OMISSIS), L.C. (OMISSIS), IN

QUALITA’ DI EREDI DEL SIG. L.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI EQUI 8, presso lo studio dell’avvocato

TRICARICO Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOEMI NATALIA;

– ricorrenti –

contro

C.P. C.F. (OMISSIS) TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA

EDILE, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76,

presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati ALFIERI Arturo, LEONARDI RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Tricarico Giovanni difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi L.E. e G.M.T., i quali avevano acquistato per atto pubblico 21 maggio 1981 da C. G. una villa in (OMISSIS), costruita dallo stesso venditore insieme al figlio P., ed avevano, in epoca successiva, commissionato a quest’ultimo la costruzione di alcuni locali in aderenza all’immobile acquistato, sul presupposto che nell’estate 1990 erano comparse lesioni in corrispondenza dell’attacco tra i due corpi di fabbrica, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona il predetto C.P., in proprio e quale erede del genitore, chiedendone la condanna al pagamento della somma occorrente al ripristino del manufatto ed ai danni da mancato utilizzo, precisando che le lesioni, prontamente denunciate con raccomandata del 22 novembre 1990, erano attribuibili a cedimento delle fondazioni come accertato da relazione tecnica di parte confermata da ctu in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il convenuto resistette contestando la propria legittimazione ed il decorso dei termini per proporre l’azione.

Il Tribunale, disposta ctu ed assunte prove orali, con sentenza 29 gennaio 2004, pronunciata anche nei confronti di L. D., costituitasi in proprio e quale procuratrice generale di M.C., M.M. e L.C., eredi di L.E., deceduto in corso di causa, accolse l’eccezione di prescrizione della domanda, che rigettò con compensazione delle spese, decisione sostanzialmente confermata dalla corte di appello di Ancona, con sentenza 401/2005, che, pur riconoscendo l’atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso ex art. 696 c.p.c., in data 15 gennaio 1991, quando non era ancora maturato il termine annuale ex art. 1669 c.c., condivise l’affermazione del primo giudice che non era stato provato il rispetto del termine decennale dal compimento dell’opera, per non avere gli attori mai precisato e nemmeno indicato approssimativamente l’epoca di realizzazione del secondo corpo di fabbricà anzi dalla domanda di condono presentata da L.E. le opere interessate si dichiaravano ultimate nel 1980, con riprova documentale delle conclusioni del ctu che i difetti lamentati dagli attori riguardavano opere ultimate prima sia del rogito che del collaudo del 1981.

Ricorrono G.M.T. ved. L., M.M., C. e L.D., in proprio e quale procuratrice generale di L.M.C., tutti quali eredi di L.E., con due motivi; resiste C.P., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2938 c.c., posto che il convenuto non ha mai sollevato eccezione di prescrizione per cui il Tribunale e la Corte di appello non dovevano prenderla in considerazione, non potendo la stessa essere rilevata di ufficio, ma essendo riservata alla disponibilità della parte, la quale non è tenuta all’uso di formule sacramentali.

Col secondo motivo si deducono violazione dell’art. 1669 c.c., e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove per dimostrare il mancato decorso del termine decennale, riportando in parte la motivazione e lamentando il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della prova formulata nell’atto di appello ma non riportata.

Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi. Osserva la Corte che, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante la carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza possibilità di ricostruire compiutamente l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate. Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va rigettato, posto che, peraltro, col primo motivo si riconosce che la parte non è tenuta all’uso di formule sacramentali.

La sentenza deduce essere stato contestato il decorso dei termini per proporre l’azione e, com’è noto, chi invoca la prescrizione ha solo l’onere di allegare il fatto oggettivo del decorso del tempo necessario per farla maturare e non anche il tipo e le norme applicabili.

Gli attori non avevano provato il rispetto del termine decennale dal compimento dell’opera e non avevano mai precisato e nemmeno indicato approssimativamente l’epoca di realizzazione del secondo corpo di fabbrica nè utili elementi erano ricavabili dalla ctu.

Il secondo motivo, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità della doglianza, è generico nella critica alla valutazione delle prove e non autosufficiente circa la mancata rinnovazione della prova, chiesta nell’atto di appello, non riportato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1.800,00 di cui Euro 1.600,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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