Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17709 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COSIMATO

ANIELLO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

9.4.08, depositata il 21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di d.L.S. a vedersi la pensione riconosciutagli a norma del D.L. n. 501 del 1995, art. 4 (c.d. prepensionamento degli autoferrotranvieri) computata tenendo conto della maggiorazione di anzianita’ anche ai fini della misura del trattamento.

Riteneva non fondata l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 osservando che la stessa non puo’ trovare applicazione quando la domanda giudiziale sia volta ad ottenere non gia’ il diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento dell’importo della medesima.

L’Inps ricorre per cassazione. L’assicurato resiste con controricorso.

Il ricorso, che denuncia violazione del richiamato art. 47 e delle norme ad esso collegate, e’ qualificabile come manifestamente infondato.

La questione oggetto del ricorso e’ stata recentemente esaminata dalle sezioni unite di questa Corte che, confermando l’orientamento di cui a S.U. n. 6491/1996, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (Cass. 12720/2009).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese vengono compensate stanti i contrasti di giurisprudenza presentatisi sul punto fino al piu’ recente intervento delle Sezioni unite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA