Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17709 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/08/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 25/08/2020), n.17709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33505-2018 proposto da:

D.R.F., D.R.S., anche quale legale

rappresentante del figlio minore B.I., B.G.,

D.R.G., V.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OTRANTO 36 presso lo studio dell’Avvocato Mario Massano, che li

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Enrico Cornelio;

– ricorrenti –

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAURIZIO BALLARIN, ANTONIO IANNOTTA,

NICOLETTA ONGARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1, 3

e 5 del ricorso;

udito l’Avvocato ENRICO CORNELIO;

udito l’Avvocato NATALIA PAOLETTI per delega orale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

De.Ro.Fr., le figlie F., G. e D.R.S. (quest’ultima anche in rappresentanza dei figli minori G. e B.I.) e V.P. convennero in giudizio il Comune di Venezia chiedendo, sia iure hereditatis che iure proprio, il risarcimento dei danni conseguiti all’epatite C contratta dalla congiunta V.E., che assumevano provocata da trasfusioni cui la stessa era stata sottoposta nell’anno 1972 presso gli Ospedali Riuniti di Venezia, dando atto che la donna era deceduta nell’anno (OMISSIS) a causa di un epatocarcinoma conseguente all’epatite e alla successiva cirrosi epatica.

Il Tribunale di Venezia accertò la legittimazione passiva del Comune e ne affermò la responsabilità, condannandolo a risarcire agli attori (nella misura per ciascuno di essi liquidata) il danno subito iure proprio; dichiarò, invece, prescritto il diritto al risarcimento richiesto iure hereditatis.

La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame principale del Comune, mentre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dei congiunti della V., ha liquidato gli ulteriori importi di 34.000,00 Euro ciascuna in favore di S. e di D.R.G. e di 20.000,00 Euro in favore di D.R.F..

Hanno proposto ricorso per cassazione F., G. e D.R.S., anche in qualità di eredi di De.Ro.Fr. e quanto a D.R.S. – anche in rappresentanza del minore B.I. -, nonchè B.G. e V.P., affidandosi a otto motivi; ha resistito il Comune di Venezia con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. e censura la sentenza impugnata per aver dichiarato prescritto il diritto azionato iure hereditario: assumono i ricorrenti che la Corte territoriale ha erroneamente individuato l’exordium praescriptionis nell’anno 1990, allorquando venne comunicata alla V. la diagnosi di epatite C, senza che però vi fosse prova che la donna fosse stata anche informata della eziologia trasfusionale dell’epatite; contestano che si possa ritenere “che con la diagnosi comunicatale la signora V., dotata di un’istruzione puramente elementare, conoscesse sin da quel momento il nesso di causa tra l’epatite che le era stata diagnosticata e la trasfusione che aveva subito nella remota occasione del suo “raschiamento uterino” del 1972″.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha richiamato il principio consolidato -e condiviso anche dai ricorrenti- secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da parte di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo non decorre dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (ex multis, Cass. S.U. n. 576/2008 e Cass. n. 16550/2016).

Tanto premesso, la Corte si è tuttavia discostata da tale principio, dal momento che ha ritenuto sufficiente a determinare la decorrenza della prescrizione l’acquisita conoscenza della malattia, senza preoccuparsi di accertare il momento in cui -usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche- la V. aveva (o avrebbe) potuto correlare causalmente l’insorgenza dell’epatite alle emotrasfusioni cui era stata sottoposta nell’anno 1972 e -quindi- di percepire la malattia come danno ingiusto conseguente al comportamento colposo di chi tali trasfusioni aveva effettuato.

La Corte è incorsa pertanto in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., giacchè, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, ha ritenuto conosciuta o -comunque- conoscibile l’eziologia trasfusionale da parte della paziente, senza individuare le informazioni idonee a consentire alla V. di collegare causalmente la propria patologia alle trasfusioni (cfr. Cass. 24164/2019).

2. Il secondo motivo denuncia “erronea ed arbitraria liquidazione del danno di De.Ro.Fr. per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per l’erronea applicazione della “tabella milanese” e l’omesso esame di fatti specializzanti contemplati nell’appello incidentale”: si assume l’inadeguatezza dell’importo di 200.000,00 Euro liquidato al vedovo a titolo di danno parentale, rilevandosi che – diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito- la somma ritenuta rispondente ad equità non si colloca “in una posizione intermedia nell’ambito delle tabelle di Milano”; si evidenzia, altresì, l’incoerenza della conclusione rispetto ai fatti specializzanti richiamati in motivazione.

2.1. Con il terzo e il quarto motivo, ci si duole della inadeguatezza dell’importo (di 20.000,00 Euro) confermato in favore di V.P. (sorella di E.), sotto i profili della “assenza di motivazione della liquidazione” e dell'”omesso esame del conflitto tra la liquidazione adottata (…) e il dato della tabella milanese di riferimento nell’atto di appello”, rilevandosi come il valore minimo di detta tabella è di 23.740,00 Euro, mentre quello medio è di oltre 83.000,00 Euro;

2.2. Il quinto motivo denuncia l'”assenza di motivazione della concreta liquidazione dei danni a G. e B.I.” (nipoti della deceduta), effettuata in 25.000,00 Euro per ciascuno a fronte di una forbice della tabella milanese compresa fra 23.740,00 e 142.420,00 Euro.

2.3. Il sesto e il settimo motivo concernono la liquidazione del danno parentale in favore di S. e D.R.G. (figlie di V.E.), effettuata nell’importo di 164.000,00 Euro per ciascuna, che viene censurata sotto i profili dell'”assenza di motivazione” e dell'”omesso esame del conflitto tra la liquidazione (…) e il dato della tabella milanese”.

2.4. L’ottavo motivo censura -sotto i medesimi profili- la liquidazione relativa ai danni sofferti da D.R.F. (l’altra figlia della V.), determinati in 184.000,00, evidenziando -fra l’altro- che il giudice di secondo grado ha ridotto a 20.000,00 Euro (rispetto ai 30.000,00 del primo grado) il divario fra il risarcimento riconosciuto a F. e quello attribuito alle sorelle G. e S..

2.5. Premesso che la Corte di Appello ha mostrato di applicare, nella liquidazione dei danni, le tabelle milanesi (rispetto alle quali ha valutato l'”equità” degli importi) e che i vizi denunciati vanno più propriamente riqualificati in termini di violazione di legge, ritiene il Collegio che debba darsi continuità al principio secondo cui “nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione” (Cass. 29495/2019).

Alla luce di tale principio devono ritenersi fondati il terzo e il quarto motivo, in quanto la liquidazione effettuata in favore della sorella della V. risulta inferiore all’importo minimo (di 23.740,00 Euro) previsto dalla tabella milanese e la Corte di Appello non ha dato conto di specifiche situazioni che potessero giustificare la decurtazione operata.

Le censure vanno invece rigettate in relazione agli importi liquidati agli altri congiunti giacchè le liquidazioni sono comprese entro la forbice della tabella e non sono emersi elementi che evidenzino in modo manifesto il non corretto uso del potere equitativo.

3. Rigettati gli altri motivi, il ricorso va dunque accolto in relazione al primo e al terzo e quarto motivo, con cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte territoriale.

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

5. Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

PQM

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo, rigettando gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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