Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17709 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.18/07/2017),  n. 17709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24520-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7575/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale U.B. aveva ingiunto al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento corrisposto al personale di ruolo della scuola e quello attribuito al personale precario assunto in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la U.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del CCL 24 luglio 2003, art. 142 e art. 146 CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, della direttiva 99/70/CE e della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente; che, sull’applicabilità del L. n. 312 del 1980, art. 53,alla luce degli interventi legislativi, la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva doveva essere nel senso che l’art. 53 menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;

che il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, e 23.11.2016n. 23868 alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise) secondo cui ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che la Corte territoriale non ha affrontato il tema della spettanza degli scatti anzianità la L. n. 312 del 1980, ex art. 53, perchè, come evidenziato anche nel controricorso, la originaria ricorrente aveva domandato il riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali, previste dai CCNL di compatto e connesse alla anzianità di servizio;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il ricorso va rigettato;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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