Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17709 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27575-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

CORETTI ANTONIETTA, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO

TRIOLO, giusta delega atti;

– ricorrente –

contro

D.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6257/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2009 R.G.N. 3549/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/11 – 4/12/2009, la Corte d’appello di Napoli – sezione lavoro ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che gli aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale D.C.A. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 89.08 a titolo di ricalcolo del sussidio per lavori socialmente utili (l.s.u.) relativamente all’anno 2000, in virtù di precedente decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione dell’ente previdenziale, che aveva sancito il diritto dell’istante a conseguire per l’anno 1999, oltre l’aumento a Lire 850.000 del sussidio in cifra fissa ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, anche l’adeguamento annuale ISTAT pari a Lire 20.128.

Ha spiegato la Corte territoriale che l’importo dell’assegno spettante per l’anno 2000 era stato correttamente determinato in applicazione dell’adeguamento annuale collegato alle variazioni Istat, come previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, sulla base di calcolo costituita dall’accertamento giudiziario già compiuto per l’anno 1999, stante il giudicato formatosi in relazione ad un rapporto giuridico unico ed indistinto come desunto dall’unicità del progetto nel quale il lavoratore era stato impiegato nell’anno 2000 rispetto a quello dell’anno precedente, a sua volta emergente dall’attestato di servizio del Comune di Qualiano del 23.1.2004 dal quale si deduceva che il D.C. aveva prestato la propria attività lavorativa sin dal mese di settembre 1995 in relazione a progetti approvati con atto di G.M. n. 328 del 27.4.1995 e così fino alla data del 30.12.2000.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Rimane solo intimato il D.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e della L. n. 144 del 2009, art. 45 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’Inps precisa che il tema d’indagine concerne la portata del giudicato esterno nascente dal decreto ingiuntivo non opposto comportante l’attribuzione, già nell’anno 1999, dell’adeguamento ISTAT sull’importo di Lire 850.000 a titolo di sussidio mensile per lavori socialmente utili, in altra causa tra le stesse parti, avente ad oggetto la determinazione dell’importo del sussidio medesimo, ma con differenti causa petendi e petitum, perchè relativa a prestazioni assistenziali successive per l’anno 2000. Precisa a tal riguardo il ricorrente che il diverso dato temporale di riferimento del credito comporta, per un verso, un sostanziale mutamento degli elementi del diritto fatto valere e, per altro verso, la misura del diverso ed autonomo credito è stabilita annualmente in generale e non dipende dalla misura in concreto attribuita l’anno precedente. A conferma di ciò l’ente previdenziale rileva che la misura del sussidio mensile per i vari e diversi anni non dipende dal concreto svolgimento negli anni precedenti di lavori socialmente utili, ma è determinata per tutti in misura fissa ed aggiunge che a prescindere dal fatto che i crediti previdenziali o assistenziali nascano da una stessa vicenda, le singole obbligazioni mensili che scaturiscono anche da un medesimo progetto conservano la loro autonomia, anche per quel che concerne la loro misura. Inoltre, in caso di giudicato relativo ad un decreto ingiuntivo non opposto, come nella fattispecie, l’accertamento sarebbe limitato alla condanna e non si estenderebbe a qualunque effetto diverso.

Il ricorso è fondato.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 26293 del 7/12/2011) che “in tema di lavori socialmente utili, rassegno o sussidio al prestatore concerne lo specifico progetto nell’attuazione del quale egli viene inserito e non si ha unicità di rapporto giuridico neanche se i differenti progetti si eseguono senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, salva solo l’ipotesi della proroga del medesimo progetto in atto. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse rigettato la domanda del prestatore che, senza provare l’identità del progetto, reclamava il sussidio nella misura definita con giudicato esterno per una diversa annualità).

In pratica, solo in caso di proroga dello stesso progetto può ragionevolmente ipotizzarsene l’unicità, atta a giustificare la configurazione di una medesima situazione di fatto e di diritto anche con riferimento al periodo successivo a quello coperto dal giudicato esterno.

Tale situazione non è, però, riscontrabile nella fattispecie, tanto più che la Corte partenopea, nonostante riferisca apparentemente di una unicità del progetto discendente dall’attestato di servizio del Comune di Qualiano del 23.1.2004, nel riportare il contenuto di tale attestazione pone l’accento sui progetti approvati con atto di G.M. n. 328 del 27.4.1995 e così fino alla data del 30.12.2000, la qual cosa lascia intendere, al contrario, l’esistenza di una pluralità di progetti e, comunque, non fa riferimento ad una espressa proroga dello stesso progetto non richiedente il compimento ex novo del complesso procedimento disciplinato per legge (cfr. del D.L. n. 299 del 1994, art. 14, conv. in L. n. 451 del 1994, del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, conv. in L. n. 606 del 1996, del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 3, e segg.), ma soltanto l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività in corso, quando tale possibilità sia normativamente prevista.

Inoltre, per quel che concerne la portata del giudicato esterno scaturente da decreto ingiuntivo non opposto riguardante obbligazioni aventi carattere periodico si è affermato (Cass. sez. lav. n. 23918 del 25/11/2010) che “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli e inibito contestarlo per le periodicità successive. (Nella specie alcuni lavoratori, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell’INPS per il pagamento del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l’anno 1999, avevano nuovamente convenuto in giudizio l’Istituto, invocando l’esistenza del giudicato e formulando analoga domanda relativa all’anno 2000; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno)”.

Invero, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, “il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato” (Cass., S.U. primo marzo 2006, n. 4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n. 24373). Sulla stessa linea si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, allorquando ha precisato che “l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica “ratio decidendi”, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato In maniera espressa” (Cass. 25 novembre 2010 n. 23918, Cass. 6 agosto 2009, n. 18041). Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto. Nè, del resto, risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in oggetto contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 26293/2011).

Di conseguenza il giudicato derivato dal decreto emesso a favore del D.C. può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto previdenziale di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza indicata nel decreto stesso, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da Lire 800.000 a Lire 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione ISTAT prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8, senza potersi estendere al periodo successivo.

Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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