Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17708 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato LATELLA

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIANI VINCENZO;

– ricorrente –

contro

GVM SRL (GIA’ GVM SPA) IN PERSONA DEL SUO CONSIGLIERE DELEGATO E

LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA F.N. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato ROSSI GIAN PAOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IADANZA PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1736/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in data 10.4.1992, emesso a suo carico dal Presidente del Tribunale di Treviso, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 10.562,100, oltre interessi e spese procedurali,quale corrispettivo di forniture di concime effettuate dalla G.V.M., s.p.a.

Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 5.5.2001 il Tribunale di Treviso, rilevato che l’opponente P. non aveva dimostrato quanto eccepito, circa la sua dedotta carenza di legittimazione passiva, respingeva l’opposizione.

Avverso tale sentenza il soccombente proponeva opposizione cui resisteva l’appellata.

Con sentenza 24.5.2004 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello, rilevando, fra l’altro, che dalle prove acquisite risultava che il concime venduto dalla GVM era stato consegnato al P. presso il deposito di sua pertinenza, come da bolle di consegna in atti e che quest’ultimo non aveva provato di non averlo ordinato. Tale decisione era impugnata dal P. con ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resisteva con controricorso la GVM s.r.l. (già GVM, s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia:

1) illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;

Il giudice di secondo grado, da un lato, aveva ritenuto che “nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la creditrice assume il ruolo di attrice in senso sostanziale, con relativo onere probatorio …” e, dall’altro, aveva concluso, contraddittoriamente, che incombeva all’opponente P. l’onere di fornire la prova di non aver ordinato il concime venduto dalla GVM, onere ritenuto non soddisfatto;

2) incongruenza ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5;

il giudice di secondo grado aveva basato il proprio convincimento su alcune “presunzioni”, disattendendo tutto il materiale probatorio in atti con argomentazioni illogiche, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal M. nella missiva 3.3.1992; alle bolle di accompagnamento del 24.10.91 e 4. 12.91 le cui sottoscrizioni erano state ritenute dallo stesso giudice di appello non ascrivibili al P. ed alla sussistenza della truffa da questi lameritata, sulla cui data di conoscenza, da parte del P., sarebbe stato travisato il dato temporale; 3) illogicità della motivazione relativamente al contratto di locazione registrato il 21.10.1991 e violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 27; e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5;

tale contratto con cui il P. aveva locato a tale C. G. il magazzino sito in (OMISSIS), contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, integrava una prova legale sulla dedotta ascrivibilità al C. della compravendita dei concimi oggetto di causa, trattandosi di prova prevalente sulle “presunzioni semplici” sulle quali era stata fondata la decisione ed essendo la locazione opponibile, per la sua data certa, alla società G.V.M..

Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte,pur se apparentemente titolate come vizi di motivazione e come violazione di norme di diritto, prospettano, in realtà, una diversa valutazione delle prove e del merito della causa, non consentita in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito e non censurabile ove, come nel caso di specie, la motivazione sul punto sia esente da vizi logici e da errori di diritto. Peraltro, nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere di indicare le ragioni del carattere decisivo delle prove erroneamente valutate in quanto circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Nel caso di specie le doglianze del P., sotto tale profilo, sono carenti e non consentono di ravvisare alcun travisamento o illogicità rispetto ai fatti accertati.

La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato le prove documentali e testimoniali attestanti la prova del credito vantato dalla venditrice nei confronti del P., disattendendo l’assunto difensivo di quest’ultimo e ritenendo inconsistenti e prive di “concreta rilevanza probatoria” le sue allegazioni, con riferimento, in particolare, alla tesi della locazione del magazzino a tale C., cui, secondo l’appellante, doveva ascriversi la titolarità dei concimi, tesi che, secondo i giudici di appello, sarebbe smentita dalle prove acquisite e dal fatto che il presunto contratto era privo di data certa e non era, quindi, opponibile alla G.V.M..

Il teste B., inoltre, all’epoca dei fatti responsabile del deposito fertilizzanti della G.V.M., aveva confermato i continui contatti telefonici col P. “finalizzati alla consegna della merce da costui ordinata” presso il deposito di sua pertinenza.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, stante l’inammissibilità del controricorso, ex art. 75 c.p.c., in quanto proposto, in assenza di quasi prova documentale della propria legittimazione, dalla G.V.M. s.r.l., persona giuridica diversa dalla G.V.M. s.p.a. che risulta essere parte del giudizio e nei cui confronti è stato notificato il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso della G.V.M. s.r.l..

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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