Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17708 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS Patrizia, ANTONINO

SGROI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2218/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3.12.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore . Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Lecce, nel confermare la sentenza di primo grado, per quanto ancora rileva, riconosceva il diritto di C.D. al calcolo degli accessori (interessi e rivalutazione) sulla indennita’ dovuta dall’Inps a titolo di retribuzione per gli ultimi tre mesi del rapporto, non corrisposta dal datore di lavoro, con decorrenza fin dalla maturazione del relativo credito retributivo.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata non si e’ costituita.

L’Inps, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, sostiene che, in osservanza di quanto espressamente previsto dalla richiamata disposizione, gli accessori avrebbero dovuto essere riconosciuti con decorrenza solo dalla data della domanda amministrativa.

Il ricorso e’ manifestamente fondato in quanto il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5 testualmente prevede: “gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”. Peraltro tale disposizione e’ stata considerata uno degli indici della natura di vera e propria assicurazione sociale, presentante analogia con l’assicurazione privatistica dei crediti, della garanzia del pagamento delle ultime tre mensilita’ della retribuzione (Cass. 23930/2004, cfr. anche Cass. 4183/2006 e 13930/2006) e questa Corte si e’ gia’ pronunciata espressamente nel senso della necessita’ di prestare adesione, quanto alla decorrenza degli accessori della prestazione previdenziale in questione, alla espressa previsione del testo normativo, di cui non sono ravvisabili profili di incostituzionalita’, stante la diversa natura della specifica prestazione garantita rispetto al trattamento di fine rapporto, per cui il Fondo di garanzia deve assicurate il pagamento degli accessori nella stessa misura di quelli dovuti dal datore di lavoro (Cass. n. 3922/2007).

Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso della declaratoria che gli accessori sono dovuti dalla data della domanda amministrativa. Si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio, sia perche’ dalla narrativa della sentenza impugnata appare che l’Inps prima del giudizio avesse totalmente disatteso la domanda di corresponsione degli accessori, sia in considerazione degli equivoci che possono essere determinati dalla disomogeneita’ delle discipline relative ai vari tipi di prestazioni posti a carico del fondo di garanzia.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli accessori dalla data della domanda amministrativa. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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