Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17708 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 43342018 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO

GIULITTO;

– ricorrente –

contro

SOMIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/11/2017 R.G.N. 613/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso;

udito l’avvocato ANDREA BORTOLUZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia, adito in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, confermò l’ordinanza con cui era stata respinta l’impugnativa di licenziamento proposta da P.M. nei confronti della SOMIT srl per il mancato reimbarco al termine del periodo di malattia in data 6 ottobre 2015, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e pronunce consequenziali a mente dell’art. 18 SdL novellato dalla L. n. 92 del 2012.

2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 23.11.2017, ha confermato la pronuncia impugnata dal P. in via principale. Non ha esaminato l’impugnazione incidentale in quanto proposta dalla società “soltanto in via condizionata”.

La Corte ha innanzi tutto condiviso l’assunto del primo giudice che aveva “escluso l’esistenza di un licenziamento impugnabile”; ha ritenuto che l’inerzia della società, anche dopo aver ricevuto in data 10.12.2015 da parte dell’organizzazione sindacale la richiesta di far riprendere servizio al P., “in mancanza di altri elementi idonei a connotarla in modo inequivocabile, non concreta comportamento concludente di estromissione del dipendente, perchè poteva essere stata determinata da una mera disorganizzazione della datrice di lavoro o dalla temporanea indisponibilità di posizioni lavorative sulle quali disporre il reimbarco”.

Secondo la Corte, pur volendo ritenere sussistente un inadempimento della datrice di lavoro che non aveva disposto il reimbarco del P. pur dopo aver saputo della sua guarigione, questi non aveva tuttavia proposto “domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.p.c. e segg. e tale domanda non sarebbe neppure stata ammissibile”, in considerazione del rito prescelto.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.M. con due motivi, cui ha resistito SOMIT srl con controricorso.

Hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c., entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione della società, contenuta nella memoria conclusiva, di inammissibilità del ricorso per cassazione “per carenza di ius postulandi in capo all’Avv. Vito Giulitto”, con conseguente nullità rilevabile anche d’ufficio.

Invero il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, e ad ogni relativa impugnazione…. nonchè per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi del giudizio e per la esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi”. Trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005).

2. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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