Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17707 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 07/09/2016), n.17707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20457-2010 proposto da:

Z.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia

di Agrigento C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO TIERI

29, presso lo studio legale CONTI ROSA e PENSABENE MASSIMO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 47/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/02/2010 R.G.N. 239/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO (INPS);

udito l’Avvocato NOBERASCO MARIO per delega verbale Avvocato

PENSABENE MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale il primo giudice aveva dichiarato inammissibili le opposizioni proposte da Z.A. avverso alcune cartelle notificategli su istanza dell’INPS per omissioni contributive.

La Corte ha rilevato, con riferimento all’eccezione di nullità della notifica delle cartelle effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in domicilio diverso da quello effettivo all’estero ove lo Z. si era straferito, che anche a voler accogliere l’impostazione difensiva dell’appellante l’opposizione era avvenuta oltre il termine di 20 giorni in quanto il ricorrente aveva avuto conoscenza delle cartelle a fine marzo 2006 e quindi avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi, riguardando vizi connessi alla notifica, entro il 20 aprile e non invece il 3 maggio, come di fatto avvenuto.

La Corte ha poi rilevato che l’appellante non aveva riproposto in modo specifico le eccezioni di merito spiegate in primo grado; in considerazione di quanto sopra ha concluso confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza ricorre lo Z. con due motivi. Resiste la Serit Sicilia. L’INPS ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per avere la Corte interpretato la domanda come opposizione agli atti esecutivi. Osserva che si trattava di opposizione all’esecuzione contestandosi il diritto a procedere ad esecuzione essendo il concessionario sprovvisto di valido titolo: la notifica delle cartelle era, infatti, inesistente e non nulla. Afferma che la notifica nei confronti di contribuente residente all’estero ed iscritto all’AIRE doveva avvenire nel rispetto dell’art. 142 c.p.c. e richiama la sentenza n 366/2007 con cui la Corte Cost aveva dichiarato illegittime le norme tributarie che escludevano alle notifiche all’estero in materia l’applicazione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c..

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c. e vizio di motivazione. Rileva che in appello aveva riproposto le censure di merito.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

La Corte territoriale ha, altresì, aggiunto che, non essendo state riproposte in maniera specifica le eccezioni di merito spiegate in primo grado, gli eventuali vizi di notifica non avrebbero impedito la condanna dell’opponente al pagamento in favore dell’Inps degli importi richiesti a titolo di omissioni contributive.

Il ricorrente si duole di tale qualificazione delle opposizioni ma, sulla base dell’esposizione contenuta nel ricorso in cassazione, non è possibile ricavare le censure proposte dallo Z. fin dal primo grado e, in particolare, se esse siano riconducibili all’opposizione all’esecuzione. Il ricorrente non riproduce in ricorso, nè allega, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, l’atto di opposizione in primo grado in relazione al quale fonda le proprie censure, nè, tantomeno, riproduce il ricorso in appello.

Non formula specifiche ed idonee censure alla seconda ratio su cui è basata la sentenza impugnata secondo cui l’appellante, in applicazione dell’art. 346 c.p.c., non aveva riproposto le eccezioni di merito spiegate in primo grado. Il ricorrente si limita, a riguardo, ad affermare che a tal fine sarebbe stato sufficiente elencare le censure nelle conclusioni del ricorso in appello, riconoscendo in sostanza che in detto ricorso le censure non erano accompagnate da alcuna concreta motivazione nè tantomeno da una mera riproduzione di quelle proposte in primo grado con la conseguenza che non è censurabile la decisione della Corte che le ha ritenute non riproposte e rinunciate cfr Cass. 23925/2010 secondo cui “….. il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata”).

Ne consegue che correttamente la Corte ha affermato che,a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, il giudizio di opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, nel quale il giudice dell’opposizione deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, in essa valendo gli stessi principi regolanti l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2013, n. 26395; Cass. 6 agosto 2012, n. 14149).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in favore di Serit in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi ed in favore dell’Inps in Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge in relazione ad entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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