Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17706 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 29/07/2010), n.17706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO RUGGIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SQUILLANTE DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce

al ricorso noficato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 306/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

27/02/08, depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 10 marzo 2008, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps contro C. L., rimasto contumace, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettava la domanda proposta dal C. diretta al conseguimento della pensione ordinaria di inabilita’ o in subordine dell’assegno ordinario di invalidita’. La Corte osservava, infatti, che il c.t.u. nominato in appello aveva rassegnato un giudizio di non invalidita’ sia allo stato attuale sia al momento della presentazione della domanda amministrativa.

Il C. ricorre per cassazione con atto notificato in data 10 aprile 2009. L’Inps ha depositato procura difensiva.

L’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 141, 139 e 160 c.p.c., deduce la inesistenza o nullita’ della notificazione del ricorso in appello, con conseguente nullita’ di tutti i successivi atti del processo e della stessa sentenza di appello, in quanto tale notificazione, effettuata a mezzo posta, era stata tentata presso il domicilio eletto del procuratore e difensore in primo grado, avv. Antonio Pepe, sito in Sarno, Corso Amendola 78, ma la consegna era stata eseguita a mani della sig.ra P.M., nella sua pretesa qualita’ di sorella familiare convivente. In effetti il luogo della notifica era rappresentato da uno studio legale, in cui non si “convive” tra familiari e, per di piu’, come dimostrato dalle certificazioni anagrafiche prodotte, P.M. e Pepe Antonio abitavano presso indirizzi diversi di Sarno. E il C. e per esso il suo procuratore e difensore non era mai venuto a conoscenza dell’atto di appello.

Il ricorso e’ qualificabile come inammissibile, stante la verificazione della decadenza dall’impugnazione per decorrenza del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (la sospensione feriale dei termini non essendo applicabile alle cause di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie). Infatti non puo’ ritenersi operante la eccezione prevista dall’art. 327, comma 2, con riferimento all’ipotesi della, parte che dimostra di non avere avuto conoscenza per nullita’ della citazione o della notificazione di essa. Nella specie tale prova, che deve riguardare la non conoscenza del processo anche da parte della parte personalmente (cfr. Cass. 8210/1995, 19037/2003) non e’ stata fornita, in difetto di adeguati elementi anche indiziari in tal senso, visto che la notificazione, benche’ affetta da vizi, e’ di fatto intervenuta presso lo studio del difensore e a mani di una sua congiunta (cfr. Cass. 833/2007, 14750/2007, 19225/2007), e, al contrario, deve ritenersi la conoscenza della pendenza del processo da parte del C. personalmente, su cui e’ stata eseguita la consulenza tecnica medico legale disposta dal giudice di appello.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancanza di concreta attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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