Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17706 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29888-2015 proposto da:

T.F. nella qualità di titolare della ditta E.T. TRASPORTI

di T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO SALSONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di T.F.; CORDOVA DETT PERCY PERCY;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4155/2015 della CORTE, D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere D.ssa. CRISTIANO MAGDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1) T.F., titolare della ditta FT Trasporti, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano del 30.10.015, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza che, accogliendo l’istanza del creditore Dett Percv Cordova, aveva dichiarato il suo fallimento.

Il Fallimento di F.T. e il creditore istante non hanno svolto attività difensiva.

2) Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed ha depositato memoria.

3) Con il primo motivo T. lamenta che la corte del merito si sia arrestata al rilievo che il credito vantato nei suoi confronti dall’ex dipendente Dett Percv Cordova era portato da titolo esecutivo (ordinanza 11.3.015 del Giudice del lavoro, L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49), senza scendere all’esame delle difese con le quali egli ne aveva contestato la sussistenza, avendo erroneamente ritenuto clic il provvedimento fosse coperto da giudicato, per non essere stato impugnato nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione, eseguita da Cordova il 27.3.015 a mezzo PLC, unitamente alla notifica dell’atto di precetto. Assume, in contrario, clic l’ordinanza gli era stata notificata personalmente, in maniera invalida ed ai soli fini esecutivi, con la conseguenza che l’impugnazione da lui proposta entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., era da ritenersi tempestiva.

3.1) Col secondo motivo T. sostiene che il giudice del reclamo, nell’affermare che il suo debito verso l’erario era scaduto, tanto che egli ne aveva ottenuto la dilazione, non avrebbe tenuto conto del documento da lui prodotto sub. 30, che dimostrava che egli aveva regolarmente pagato i ratei sino ad allori maturati.

3.2) Con il terzo motivo il ricorrente contesta, infine, la sussistenza dello stato di insolvenza, attesa l’inesistenza del credito dell’istante e l’intervenuta rateizzazione del debito da lui contratto verso l’erario.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

4) Il primo motivo è inammissibile.

Le questioni processuali dedotte nel motivo non sono state esaminate dal giudice del merito, dinanzi al quale T. si è limitato a contestare la sussistenza del credito dell’istante, senza specificare di aver proposto (o di essere ancora in termini per proporre) opposizione contro l’ordinanza del giudice del lavoro.

La violazione del diritto di difesa del ricorrente avrebbe dunque dovuto essere invocata non già per le ragioni illustrate nella censura, comportanti accertamenti in fatto e perciò non deducibili per la prima volta nella presente sede di legittimità, ma, semmai, per aver la corte territoriale rilevato d’ufficio (ovvero in difetto di apposita eccezione difensiva del creditore istante sul punto) che l’ordinanza del giudice del lavoro era coperta da giudicato, senza assegnare all’allora reclamante un termine per poter replicare al rilievo e per poter, eventualmente, produrre l’atto di impugnazione.

Il motivo è, altresì, inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto la corte del merito, nell’affermare che il provvedimento del giudice del lavoro era stato notificato al ricorrente il 27.3.015 ed era coperto da giudicato perchè non impugnato nel termine previsto dalla legge, ha implicitamente accertato che la notifica era stata validamente eseguita ai fini dell’impugnazione: T. avrebbe pertanto dovuto allegare specificamente al ricorso la copia del provvedimento in questione corredata della relazione di notifica a mezzo PEC, onde consentire a questa Corte – che non ha accesso diretto agli atti di causa – di verificare se l’accertamento contenuto in sentenza fosse errato per le ragioni da lui illustrate, ovvero perchè la notifica era stata invalidamente eseguita nei suoi personali confronti, (ancorchè non risulti che egli fosse costituito nel procedimento ex L. n. 92 del 102) ed ai soli fini esecutivi.

3.1) Il secondo mezzo è, del pari, inammissibile, in quanto privo di attinenza al decisum: la corte del merito, infatti, si è limitata ad osservare che il motivo di reclamo con il quale T. aveva dedotto che l’erario non vantava nei suoi confronti crediti scaduti era smentita dal fatto stesso che il reclamante avesse ottenuto la dilazione (id esi: la rateizzazione) del debito, che l’ente creditore accorda, per l’appunto, solo dopo che il debito stesso sia scaduto.

L’inammissibilità del primo motivo del ricorso rende peraltro la questione irrilevante, posto che l’ammontare del credito dell’istante è superiore alla soglia di cui alla L.Fall., art. 15, u.c..

3.2) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, peraltro anch’esso inammissibile, in quanto volto ad ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori sui quali il giudice a quo ha fondato la decisione. Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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