Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17706 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28890-2014 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PIERLUIGI

DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

D’ANGELANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO RUSCONI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI COMO – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 6, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO OTTAVI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIOVANNI CALABRESE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 1544/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MASSIMO OTTAVI, difensore del controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. F.N. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso che il sinistro del quale il ricorrente rimase vittima (OMISSIS) fosse ascrivibile alle difettose condizioni del manto stradale, e di conseguenza a responsabilità della Provincia.

2. Coni due motivi di ricorso F.N. deduce che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione “omessa, insufficiente e contraddittoria” circa la valutazione di due prove offerte dall’attore, ovvero:

– la sentenza con la quale il Giudice di pace aveva annullato la sanzione amministrativa inflittagli in occasione del sinistro per eccesso di velocità;

– gli articoli pubblicati sulla stampa locale denunciati la pericolosità intrinseca del luogo dove avvenne il sinistro.

3. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, il ricorrente per un verso denuncia un vizio (insufficienza della motivazione) non più contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5; per altro verso si duole dell’incompleto esame di elementi istruttori, prospettando dunque una censura non consentita non solo dall’attuale art. 360 c.p.c., n. 5, ma nemmeno dal testo previgente di tale norma, secondo la tradizionale interpretazione di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Set. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Set 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, R.”. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Set. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/ 2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla pane è incensurabile in Cassazione”).

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese:

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. Il ricorrente nella propria memoria deduce in primo luogo che la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato (esterno), rappresentato dalla sentenza con la quale il Giudice di pace aveva annullato la sanzione amministrativa irrogata, in conseguenza del sinistro, all’odierno ricorrente.

Ma la violazione del giudicato (censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) è censura del tutto nuova rispetto a quelle articolate nel ricorso, ed è noto che con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. non possono introdursi nuovi motivi di ricorso.

Nè può ritenersi che il ricorrente, col fuggevole accenno di cui a p. 14, 6 capoverso, del ricorso, ove si afferma che “la Corte d’appello avrebbe dovuto (…) prendere posizione in ordine ad una sentenza passata in giudicato”, abbia per ciò solo formulato un valido motivo di ricorso col quale ha inteso far valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del giudicato: sia per la genericità della suddetta formulazione, sia perchè comunque inserita nell’illustrazione di un motivo rubricato: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto decisivo del giudizio rappresentato dall’intervenuta emessa sentenza del giudice di pace di Erba”.

5. 11 ricorrente sostiene poi che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “incomprensibile” o “totalmente mancante”: ma a parte qualsiasi giudizio circa la novità o meno d’una simile censura, resta il fatto che la motivazione nella sentenza della Corte d’appello di Milano non manca (si estende da p. 2 a p. 4), nè è incomprensibile: la Corte d’appello ha ritenuto che la gravità dei danni riportati dal veicolo dell’attore fosse indice d’una una velocità non prudenziale, e che questa sia stata la causa unica del sinistro.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.N. alla rifusione in favore di Provincia di Como delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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