Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17705 del 29/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 29/07/2010), n.17705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 3 7, presso lo studio dell’avvocato D’URSO STEFANO
(recapito professionale dell’avv. Luigi Munafo’), rappresentato e
difeso dall’avvocato MUNAFO’ LUIGI, giusta mandato speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 499/2009 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO del 17.8.09, depositata il 23/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
ROSARIO GIOVANNI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Il tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto , con sentenza n. 499 del 23.9.2009 rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Novara di Sicilia, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di D.C.F.S., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del negozio di frutta e verdura , a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la responsabilita’ della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia a lei da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione.
Non ha svolto attivita’ difensiva la parte intimata.
2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9, 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume la ricorrente che la s.p.a. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – e’ una societa’ sostanzialmente di proprieta’ del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attivita’ di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non puo’ ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale societa’, quindi, non puo’ essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.
3. Il motivo e’ manifestamente fondato e va accolto.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9, 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e percio’ fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) e’ gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non puo’ procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
Pertanto la s.p.a. GRTN non puo’ considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poiche’ e’ un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed e’ posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti non tutti i soggetti della cui attivita’ il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorche’ sussista un collegamento tra l’attivita’ del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre la s.p.a. GRTN non puo’ essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non e’ stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma e’ posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel distribuzione deve necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettata la domanda.
5. Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, percio’, essere accolto, che va cassata l’impugnata sentenza, e che , decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda;
che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010