Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17705 del 18/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.18/07/2017),  n. 17705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5562/2016 proposto da:

FINCALABRA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 407, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA MARTELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI CARIDI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA,

S.C., Z.B., F.G., M.L.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2119/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANZARO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Umberto De Augustinis, il quale conclude affinchè la Corte, in

accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. M.L. ha adito il giudice amministrativo al fine di ottenere la nullità e l’inefficacia del Decreto del presidente della Giunta regionale n. 136 del 2015 con il quale è stata disposta la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Fincalabra nonchè degli atti d’istruttoria e della comunicazione 35737 del 2015 a firma del Presidente della Regione ed infine del verbale dell’assemblea “in parte qua e per quanto d’interesse”.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati richiesti i medesimi provvedimenti con riferimento al Decreto del presidente della Giunta regionale n. 162 del 2015 e degli atti consequenziali.

Il ricorrente era stato nominato Presidente del Consiglio d’amministrazione della S.P.A. Fincalabra per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo ossia al luglio 2017. Tuttavia, dopo 47 giorni dalla nomina, gli veniva comunicato l’avvio del procedimento per la presa d’atto della decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 12 del 2005. Questo procedimento non veniva portato a compimento ma l’ente approvava il bando per la selezione dei candidati a nomina del Presidente della Regione tra cui compariva anche la procedura selettiva volta all’individuazione del presidente di Fincalabra s.p.a..

Il T.A.R. sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato con pronuncia confermata dal Consiglio di Stato ed il ricorrente permaneva nella carica in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a decidere della sospetta illegittimità costituzionale della L.R. n. 12 del 2005, art. 1, comma 1.

In data 21 settembre 2015 veniva approvato il bilancio per l’esercizio 2014 dall’Assemblea del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra e di conseguenza a norma dello statuto veniva a scadere la carica dei membri del C.d.a. Il presidente della Giunta regionale con comunicazione n. 357371 del 2015 comunicava al ricorrente la scadenza della sua carica di Presidente della s.p.a. Fincalabra e con decreto n. 136 del 2015 provvedeva alla nomina temporanea, nelle more dell’espletamento delle procedure per il rinnovo, dei componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, precisando con Decreto n. 162 del 2015 che la nomina avveniva senza la previsione di alcun compenso trattandosi di personale interno. Con successivo provvedimento veniva comunicata al ricorrente la revoca per giusta causa dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Quest’ultimo ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo avverso il decreto n. 136 del 2015 e la comunicazione n. 367371 del 2015 anche per elusione e violazione del giudicato cautelare nonchè avverso il provvedimento n. 162 del 2015.

3. Fincalabra ha richiesto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 10 c.p.a., e artt. 41 e 367 c.p.c., deducendo che il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo ha ad oggetto la revoca per giusta causa nonchè la cessazione dalla carica di presidente per scadenza dell’intero consiglio di amministrazione. Al riguardo l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è fermo nel ritenere che le controversie relative alla revoca dell’amministratore di società per azioni partecipate da enti locali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di un atto tipico espressivo dell’autonomia privata e che le disposizioni di carattere speciale che regolano le società a parziale o totale partecipazione pubblica s’interpretano nel senso che per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse si applica la disciplina del codice civile in materia di società di capitali. In particolare le Sezioni Unite (Ord. n. 1273 del 2015) hanno ritenuto decisivo per la soluzione della prospettata questione di giurisdizione il D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, quarto periodo, convertito con modificazioni nella L. n. 135 del 2012 (cd. legge sulla spending review) secondo il quale “le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica s’interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”. Infine la situazione giuridica soggettiva sottesa al ricorso proposto dal M. è di diritto soggettivo.

4. M.L. non ha resistito all’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. Il pubblico ministero ha depositato proprie conclusioni scritte.

5. Deve preliminarmente osservarsi che l’oggetto del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo non riguarda l’esercizio di una potestà autoritativa volta alla rimozione o decadenza del presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra ma la revoca per giusta causa del medesimo. Il provvedimento di decadenza ha formato oggetto di altro giudizio davanti al giudice amministrativo, con efficacia esecutiva sospesa e sospensione del giudizio per incidente di costituzionalità (concluso con la sentenza di accoglimento n. 269 del 2016).

La revoca per giusta causa è intervenuta successivamente al procedimento relativo alla decadenza ed ha dato luogo ad autonomo successivo ricorso davanti alla giurisdizione amministrativa. Si tratta, tuttavia, di atto adottato ai sensi dell’art. 2449 c.c., comma 2, “uti socius” e non “iure imperii” scrutinabile mediante i parametri stabiliti dall’art. 2383 c.c., anche alla luce dell’art. 2449 c.c., secondo il quale deve essere assicurata parità di status tra amministratori di nomina pubblica e privata.

6. Da tali premesse consegue, come indicato nel ricorso, l’applicazione alla fattispecie del consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, contenuto nella pronuncia n. 1273 del 2015 secondo la quale:

“In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso íl giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 13, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135″.

Il criterio discretivo della giurisdizione è stato successivamente confermato nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 24591 del 2016 sempre dando rilievo centrale alla “clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dal D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 1, comma 3, (T. U. sulle società a partecipazione pubblcia n. d. r.) (nella specie, peraltro, inapplicabile “ratione temporis”), a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile”.

7. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario cui deve essere rimessa anche la decisione sulle spese del presente procedimento.

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario cui rimette la decisione sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

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