Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17705 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 02/07/2019), n.17705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20583-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante

pro tempore domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

C.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUGGIA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAGUSA;

– controricorrenti –

e contro

G.M., I.I.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 168/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/06/2015 R.G.N. 535/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 168 del 2015 la corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società (OMISSIS) srl, poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 15.7.2016, con cui era stato ingiunto il pagamento di differenze retributive per un ammontare complessivo di Euro 53.144,42, incluso il TFR, in favore di dieci lavoratori;

la corte territoriale, confermando le argomentazioni del primo giudice, ha rilevato che la società appellante per paralizzare la pretesa dei lavoratori, aveva eccepito erroneamente il proprio difetto di titolarità sostanziale del rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori, che assumeva essere stati suoi dipendenti formali, mentre di fatto avevano lavorato in favore del proprio committente – utilizzatore – Nuova SVL, in virtù di un appalto illecito e quindi di un somministrazione irregolare di manodopera;

in particolare la corte di merito ha rilevato che i principi espressi dalla normativa di cui alla L. n. 1369 del 1960, come interpretati dalle SSUU nella sentenza 22910/2006 riguardavano la diversa fattispecie dell’interposizione illecita di manodopera, legge abrogata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85 che ha diversamente disciplinato le nuova fattispecie della somministrazione irregolare;ha poi precisato che la precedente legge, all’art. 1 comma 5, prevedeva infatti che i lavoratori fossero a tutti gli effetti considerati alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente avesse utilizzato le prestazioni, principio non più valevole con la nuova disciplina dell’appalto e quindi della somministrazione irregolare la quale, in caso di nullità o illegittimità del contratto tra somministratore ed utilizzatore, o tra appaltante ed appaltatore, non prevede la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con l’imprenditore che ha effettivamente utilizzato le prestazioni, richiedendosi una statuizione giudiziale costituiva del diverso rapporto, che può essere chiesta solo dal lavoratore, non competendo la stessa azione al datore di lavoro, il quale resta obbligato nei confronti dei propri dipendenti anche in caso di somministrazione illecita;

nel caso di specie i lavoratori ingiungenti non hanno spiegato alcuna azione giudiziale per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 la costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro e la medesima azione non compete al datore di lavoro, sia pure formale, nulla valendo pertanto l’illiceità o meno dell’appalto intercorso tra la (OMISSIS) srl e la Nuova SVL srl, restando pertanto la prima egualmente obbligata nei confronti dei lavoratori;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) srl affidato ad un solo articolato motivo, a cui oppongono difese i lavoratori di cui in epigrafe con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22910/2006, anche sotto il vigore della nuova normativa di cui all’appalto, somministrazione irregolare, in ragione dell’utilizzo diretto dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore, l’unico soggetto tenuto all’adempimento di tutte le prestazioni inerenti al rapporto di lavoro deve rinvenirsi nel sostanziale beneficiario delle prestazioni lavorative, le quali nel rapporto sono a carico del datore di lavoro, inclusi) i versamenti contributivi previdenziali; per la ricorrente società non può quindi sostenersi, come fa la sentenza impugnata, che tale principio giuridico, espresso anche dalle SU nella sentenza n. 22910/2006, sia venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, che egualmente stabilisce che le prestazioni rese dai lavoratori fanno unicamente carico al datore di lavoro che le ha realmente utilizzate;

il motivo non può trovare accoglimento; in caso di somministrazione irregolare la norma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 norma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, prevede un’azione costitutiva alla cui proposizione è legittimato soltanto il lavoratore illegittimamente somministrato, ciò in indubbia discontinuità con quanto previsto nell’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera regolata dalla norma di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5 che consentiva un’azione dichiarativa, proponibile da chiunque ne avesse interesse, diretta a far accertare che il lavoratore fosse a tutti gli effetti alle dipendenze del committente, reale utilizzatore della prestazione lavorativa;

come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, si tratta di una tutela specifica che il legislatore ha inteso garantire al lavoratore che non può essere utilizzata dal datore di lavoro a svantaggio del lavoratore medesimo;

ciò non significa tuttavia che la disciplina di cui al citato art. 27, poi confermata anche dalla nuova regolamentazione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 2 la quale si configura come una normativa eccezionale, possa limitare la possibilità di determinati soggetti terzi, quali INPS o INAIL, di agire per ottenere contributi o premi nei confronti dell’effettivo utilizzatore in caso di irregolarità della somministrazione, atteso che la nuova normativa nulla ha innovato con riferimento alla generale disciplina del rapporto previdenziale e dunque con riferimento al potere degli enti previdenziali o assicurativi di accertare i presupposti per la sussistenza delle obbligazioni contributive;

questa corte ha infatti più volte rilevato che quando l’Istituto assicurativo fa valere la sua qualità di soggetto autonomo dal rapporto di lavoro per la rivendicazione di adempimenti di obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, non soggiace a limiti o preclusioni di accertamento del rapporto di lavoro tra effettivo datore di lavoro e lavoratore (cfr Cass. n. 996/2007, Cass. 6532/2014, cass. 18809/2018), anche perchè la nullità della somministrazione irregolare in tal caso è fatta valere non a tutti i possibili effetti, ma solo nel circoscritto limite necessario a fondare la sua pretesa contributiva;

diversamente accade nell’ambito dei rapporti interni tra datore di lavoro formale e lavoratore, in cui il primo resta obbligato anche in caso di una somministrazione o un appalto irregolari, per esplicita previsione legislativa;

ed infatti che il coinvolgimento del somministratore, ancorchè irregolare, sussista comunque, in termini di garanzia retributiva nei confronti del lavoratore somministrato che faccia valere in giudizio il diritto alla costituzione del rapporto nei confronti dell’utilizzatore, trova conferma anche in quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 citato, art. 27, comma 2 che stabilisce che nell’ipotesi di cui al comma 1 di azione giudiziale da parte del lavoratore, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare l’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa ” dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.

nè sembra possa opinarsi diversamente, stante il chiaro dettato legislativo, dovendosi solo rilevare che quanto osservato nella sentenza n. 22910/2006 delle SU (richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi) circa il permanere, sul piano sostanziale, del principio secondo cui nell’interposizione di mano d’opera il beneficiario delle prestazioni lavorative è l’unico soggetto tenuto all’adempimento di tutte le prestazioni che nel rapporto fanno carico al datore di lavoro, costituisce un passaggio argomentativo volto in realtà a rimarcare il principio di effettività, che le SU ritengono comunque preminente, tanto da considerare come un’eccezione insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica la dissociazione, prevista dal D.Lgs. n. 276 citato, artt. 20 e 21tra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, con consequenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due soggetti degli obblighi correlati alla prestazione;

il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida come da dispositivo in favore dei controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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