Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17704 del 08/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/09/2016), n.17704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25991-2014 proposto da:
M.A., B.V.C., elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
FILIPPO MARIA ROVESTI, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE
ROSSINI, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo
studio dell’avvocato BENILDE BALZI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 954/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
07/05/2014, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. Nel (OMISSIS) B.C. ti perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale, allorchè il suo veicolo uscendo di strada finì in una scarpata.
I prossimi congiunti della vittima nel 2003 convennero dinanzi al Tribunale di Asti l’ANAS s.p.a., assumendo che la barriera laterale a protezione della strada ove avvenne il sinistro non era conforme alle norme di sicurezza.
Nel 2006 il Tribunale accolse solo parzialmente la domanda, ritenendo sussistente un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.
Nel 2008 la Corte d’appello di Torino, accogliendo il gravame deltANAS, ridusse considerevolmente l’importo del risarcimento accordato alle attrici.
Tale sentenza venne cassata da questa Corte nel 2010.
La Corte d’appello di Torino ha proceduto dunque ad una nuova liquidazione del danno, con la sentenza 19.5.2014 n. 954. Quest’ultima sentenza è stata impugnata per cassazione da M.A. e B.V.C., congiunte di B.C., sulla base di un solo motivo di ricorso.
2. Le ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza per non essersi attenuta “al principio stabilito dalla sentenza 25264/10”; con la quale venne cassata la prima decisione d’appello pronunciata nel presente giudizio.
Deducono in buona sostanza che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il danno non patrimoniale, non avrebbe tenuto conto di tutte le sue componenti, e comunque non avrebbe adeguatamente motivato la propria decisione.
2.1. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Lungi dal prospettare un error in procedendo o in indicando, le ricorrenti censurano un tipico apprezzamento di fatto, quale è la stima del danno aquiliano; non indicano quale norma o principio sarebbe stato violato dalla Corte d’appello (al di là di generici richiami al principio di integralità del risarcimento); invocano tra i danni risarcibili la perdita “del diritto alla vita”, pregiudizio la cui risarcibilità è stata escluda dalle SS.UU. di questa Corte (Cass. Sez. un. 15350/15), ed in fine prospettano come motivo di ricorso un vizio di motivazione che, in virtù del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio, non può più firmare oggetto di ricorso per cassazione.
3. Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese:
2. Nessuna delle parti ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna M.A. e B.V., in solido, alla rifusione in favore di ANAS s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, coma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. e B.V., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016