Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17703 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 29/08/2011), n.17703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28143/2005 proposto da:

MOREGGIA S.P.A. P.IVA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante M.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO Lucio, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SI.PA S.N.C. P.IVA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI Mario, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato LUCIO LAURITA LONGO difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIO MENGHINI difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Moreggia s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Torino su ricorso della Si.Pa. s.n.c. per il pagamento della somma di L. 20.420.747, quale corrispettivo per la vendita di componenti per locomotori ferroviari e per la realizzazione delle attrezzature necessarie a produrle. A sostegno dell’opposizione deduceva che la Si.Pa. aveva consegnato solo 4 delle 59 serie richieste; sosteneva che le somme dovute per le prestazioni eseguite dovevano essere diversamente quantificate; e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione, di restituzione delle somme pagate e di risarcimento del danno.

La società opposta resisteva e il Tribunale di Torino (nelle more divenuto competente ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1999) rigettava l’opposizione.

La Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta della società Moreggia.

Riteneva, in particolare, il giudice di secondo grado, che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Si.Pa. s.n.c. proposta con l’atto d’appello, era inammissibile, essendo basata su di un fatto – la mancata ottemperanza ad una diffida ad adempiere contenuta in un fax del 17.9.1998 – diverso da quello posto a base della domanda di risoluzione giudiziale pur tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado e da ritenersi abbandonata, in quanto non riproposta in appello.

Quanto all’esistenza dei vizi dei pezzi consegnati, la Corte territoriale osservava che i relativi fatti non erano stati dedotti nell’atto di citazione in opposizione, basata unicamente sul ritardo nell’eseguire le lavorazioni richieste, mentre il tema dei difetti dei pezzi prodotti era stato proposto soltanto con la memoria istruttoria.

In ordine, poi, all’allegato ritardo nell’esecuzione delle forniture, la Corte subalpina rilevava che il rapporto fra le due società aveva avuto uno svolgimento informale, con continui interventi della committente per indicare diverse modalità di esecuzione delle lavorazioni, fornire suggerimenti tecnici, modificare il numero delle componenti da produrre, concordare nuovi prezzi e pattuire differenti termini di consegna, a fronte delle difficoltà manifestate dalla Si.Pa. nel rispettare i termini originariamente concordati. Oltre a ciò, la Moreggia non aveva nè provato, nè del resto ben specificato i danni che avrebbe subito nel rapporto con la propria principale committente, la Breda s.p.a.. Infine, gli elementi di prova raccolti erano tali da dimostrare che il pagamento delle attrezzature fosse incluso negli accordi contrattuali e che la società committente avesse riconosciuto di dover pagare l’importo indicato a tale titolo nelle relative fatture azionate in via monitoria.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Moreggia s.p.a., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Si.Pa. s.n.c..

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 1662 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’appello di Torino non ha considerato che l’inammissibilità della domanda di risoluzione non fa venir meno l’obbligazione risarcitoria per l’inadempimento, il quale, essendo pressochè totale, non è stato considerato nella sua interezza e gravità, tale da fondare la domanda risarcitoria indipendentemente dall’idoneità a giustificare quella di risoluzione, onde il fraintendimento, ad opera dei giudici d’appello, della pretesa azionata.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 1218, 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. e l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente è sostanzialmente convenuta, per cui gli oneri probatori inerenti alla pretesa azionata in via monitoria incombono sulla parte opposta, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha accertato il credito della Si.Pa. sulla base di indizi contraddetti tanto dalle dichiarazioni dei testi, quanto dalla realtà dei fatti.

Parte ricorrente procede, quindi, ad una propria ricostruzione di questi ultimi, riportando, altresì, il contenuto delle deposizioni di due testi ( S. e G.), per concludere, poi, che sebbene vi fosse la prova che la prestazione descritta in fattura, id est la realizzazione degli stampi, non fosse stata eseguita, la Corte d’appello si è avvalsa di indizi per sostenere il fondamento della domanda della Si.Pa..

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1662 c.c. e degli artt. 345 e 346 c.p., nonchè il vizio motivazionale, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’appello, già nella citazione in opposizione la società Moreggia aveva dedotto la risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1662 c.c., allegando, in fatto, che la Si.Pa. non aveva consegnato nei cinque giorni che le erano stati fissati in corso d’opera con un fax del 17.9.1998 alcuna delle serie di carenature commissionate, di talchè il tema relativo alla risolubilità di diritto del contratto in base alla norma citata era stato introdotto sin dal giudizio di primo grado.

4. – Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lì dove la sentenza impugnata, nel ritenere dedotta l’esistenza di difetti di lavorazione solo nella memoria istruttoria, mentre nella citazione erano stati allegati unicamente ritardi nell’adempimento, non ha considerato che nelle conclusioni del medesimo atto introduttivo la società opponente aveva domandato in via riconvenzionale la condanna della società appaltatrice al pagamento di tutti i danni provocati dall’inadempimento di quest’ultima, e dunque tutti quelli che sarebbero stati provati nell’istruzione probatoria.

5. – Il terzo e il quarto motivo, che vanno esaminati con priorità per l’inerenza ai limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale di risoluzione, sono infondati.

5.1. – La proposizione della domanda giudiziale esprime la consapevole volontà della parte di trarre da determinati fatti storici degli specifici effetti a sè favorevoli, tramite la mediazione del precetto giuridico. Poichè non è dato al giudice di selezionare autonomamente nei fatti esposti dalle parti quelli che meglio si prestino a fondare le rispettive posizioni difensive di queste ultime, affinchè una data domanda possa ritenersi introdotta non basta che i fatti che ne compongono il petitum e la causa petendi siano presenti nella complessiva e diacronica narrazione dei fatti, ma occorre che essi siano altresì allegati, vale a dire selezionati dalla parte interessata, anche se in maniera implicita e all’interno di un’altra domanda di contenuto maggiore, in ragione della loro attitudine a produrre gli effetti invocati. Ne deriva che, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1662 cpv. c.c., può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c. (cfr. per il rapporto, analogo, tra gli artt. 1453 e 1454 c.c., Cass. nn. 24389/06 e 12644/03), non altrettanto può dirsi nell’ipotesi inversa, nella quale l’impedimento derivante dalla diversità delle due causae petendi (al cui riguardo, v. Cass. n. 4036/85), tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto, si riespande, di guisa che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.

5.1.1. – Nello specifico, la Corte d’appello ha specificante osservato che la parte opponente non aveva mai allegato, prima del giudizio d’appello, che il fax 17.9.1998, con il quale la società Moreggia preannunciava alla Si.Pa. il ritiro dell’ordine in caso di mancata consegna entro 5 g. di una serie di carenature, avesse natura di diffida ad adempiere, e da ciò ha tratto la conclusione della novità della domanda di risoluzione titolata ex art. 1662 c.c..

Tale affermazione si pone in linea con i premessi principi di diritto, per cui la sentenza impugnata si sottrae alla censura in parola.

5.2. – Ugualmente priva di pregio, per ragioni affatto analoghe a quelle appena esposte, è la censura posta a base del quarto motivo, ove si consideri, viepiù, che l’esistenza di difetti delle lavorazioni non era stata neppure esposta nella citazione di primo grado, in cui la società opponente si era limitata a dedurre ritardi nell’esecuzione delle lavorazioni, e che le memorie istruttorie sono deputate non a precisare i fatti principali, ma ad allegare quelli secondari in funzione probatoria dei primi.

6. – Il primo motivo è infondato, in quanto non coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Quest’ultima non si è limitata a ritenere inammissibile la domanda di risoluzione, nè tanto meno ha tratto da ciò l’impossibilità di procedere all’accertamento dei fatti posti a base dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma ha altresì escluso, con ciò esaminando il merito delle eccezioni sollevate e della domanda risarcitoria proposta dalla Moreggia, che fosse stata raggiunta la prova sia del numero delle componenti commissionate, sia del ritardo, sia del danno così come allegato dalla parte opponente, sicchè nessun malgoverno dell’art. 1218 c.c., e delle restanti norme di cui parte ricorrente denuncia la violazione, risulta essere stato posto in essere dalla Corte subalpina.

Le contrarie affermazioni contenute nel motivo sul dedotto inadempimento della Si.Pa. risultano, pertanto, dirette a sollecitare, sotto la vana apparenza della censura di legittimità e senza riuscire ad isolare all’interno della motivazione della pronuncia impugnata alcuna discrasia logico-giuridica, una nuova, e come tale inammissibile in questa sede, valutazione delle risultanze istruttorie.

7. – Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (v. Cass. nn. 1474/07 e 5620/06).

7.1.- Così non è avvenuto nella specie.

Mentre il motivo mira a dimostrare che non vi sarebbe (o che meglio, che non sarebbe stata correttamente apprezzata dalla Corte territoriale) la prova dell’adempimento dell’obbligazione gravante sulla Si.Pa., detta questione non risulta oggetto di alcuno dei tre motivi d’appello, il primo diretto a provare la tardività delle consegne, per violazione di un termine asserito come essenziale; il secondo riguardante l’oggetto della fornitura, se cioè quest’ultima fosse o non comprensiva delle attrezzature necessarie a produrre le componenti per locomotori; e il terzo concernente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla Moreggia per difetti delle produzioni.

8. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

9. – Le spese del presente procedimento di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfetarie di studio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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