Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17703 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 07/09/2016), n.17703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5860-2012 proposto da:

N.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO DELLA ROCCA;

– ricorrente –

contro

N.E. JR C.F. (OMISSIS), N.E. C.F. (OMISSIS) QUALE

EREDE DI N.M., D.C.I. C.F. (OMISSIS) QUALE EREDE DI

N.M., S.G. C.F. (OMISSIS), N.S. C.F.

(OMISSIS) QUALE EREDE DI N.M., N.L. C.F. (OMISSIS),

NA.MA. C.F. (OMISSIS) QUALE EREDE DI N.M., N.R.

C.F. (OMISSIS), N.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio

dell’avvocato ALDO SIMONCINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ITALO CICCOCIOPPO;

P.A. C.F. (OMISSIS), P.M. c.f. (OMISSIS),

PI.MI. C.F. (OMISSIS), TUTTI QUALI EREDI DI CO.LI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 138,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BACCHETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCA ROTONDO;

– controricorrenti –

e contro

M.A., D.P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Della Rocca Sergio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l’Avv. Ciccocioppo Italo con delega dell’Avv. Luca Rotondo

difensore dei controricorrenti che ha chiesto l’inammissibilità o

il rigetto del ricorso e si riporta agli scritti difensivi del

collega delegante;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – N.A. convenne in giudizio Na.An., N.M., N.R. e S.G., chiedendo: dichiararsi la simulazione di una serie di atti di alienazione posti in essere dal defunto padre N.E. in favore dei convenuti, in quanto dissimulanti altrettante donazioni; dichiararsi la nullità di tali atti per difetto di forma; determinarsi la massa ereditaria, calcolando nella stessa i beni oggetto dei predetti atti; determinarsi la disponibile e le quote di legittima spettanti a ciascuno degli eredi; ridursi le donazioni in modo da reintegrare la quota di legittima spettante ad essa attrice.

I convenuti resistettero alle domande attoree, chiedendone il rigetto.

A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, furono chiamati in causa D.P.D., M.A., che rimasero contumaci; fu chiamata in causa anche Co.Li., la quale, costituendosi, si dichiarò estranea alla lite.

Indi, in conseguenza del decesso della Coen, si costituirono i suoi eredi P.A., Pi.Mi. e P.M.. Deceduto anche Na.An., si costituirono in giudizio i di lui eredi N.E. jr., N.L., N.C. e Ca.An. (successivamente deceduta).

Il Tribunale di Pescara, con sentenza non definitiva, rigettò le domande di simulazione e di declaratoria di nullità proposte dall’attrice; dispose poi la prosecuzione dell’istruttoria per la determinazione della massa ereditaria e delle quote spettanti a ciascun coerede.

2. – Sul gravame proposto da N.A., la Corte di Appello di L’Aquila confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre N.A. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso N.E. jr., N.R., N.L., N.C., S.G., nonchè – nella qualità di eredi di N.M., nel frattempo deceduto – D.C.I., N.E., Na.Ma., N.S..

Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 228 c.p.c. e art. 2730 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello erroneamente escluso la sussistenza della prova della volontà del de cuius N.E. di estromettere la figlia Albertina dalla successione ereditaria. Col secondo motivo di ricorso, che va esaminato unitamente al primo in ragione della stretta connessione, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1414 c.p.c. e art. 553 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto la insussistenza della prova della simulazione relativa degli atti di alienazione a titolo oneroso posti in essere in vita dal de cuius in favore dei convenuti.

Entrambi i motivi, che si riducono a doglianze circa la valutazione delle prove e l’esito del giudizio di fatto, sono privi di fondamento.

Va premesso che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, “Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532153)

Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione.

In particolare, la Corte di Appello ha valutato tutte le prove acquisite e ha ritenuto che l’originario intento del de cuius di escludere la figlia A. dalla successione ereditaria fu superato nel corso del tempo, tanto che: la figlia ebbe a riprendere – dopo il matrimonio – a frequentare la casa paterna; il padre ricominciò a frequentare la figlia e la sua famiglia, intervenendo anche con aiuti economici; il marito della figlia fu ammesso all’interno dell’azienda paterna. Dunque, secondo la Corte territoriale, le incomprensioni famigliari furono solo iniziali e transitorie, essendosi ripristinate – dopo il primo periodo – le ordinarie consuetudini familiari.

Trattasi dell’esito della valutazione delle prove, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, essendo sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Infondata è poi la pretesa del ricorrente di qualificare come “confessione” la dichiarazione resa da N.M. circa le intenzioni del de cuius di diseredare la figlia N.. Tale dichiarazione non costituisce confessione perchè non verte sulla simulazione dei singoli atti di alienazione (fatto principale posto a fondamento della domanda), ma solo sulle intenzioni del de cuius (poi mutate nel tempo, come accertato dai giudici di merito sulla base delle altre prove acquisite). Trattasi, quindi, di dichiarazione soggetta alla libera valutazione dei giudici di merito e da essi motivatamente ritenuta sub-valente rispetto alle altre dichiarazioni assunte.

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente.

Come peraltro questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv. 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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