Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17703 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4387/014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI, rappresentata

e difesa dall’avvocato CARLO SASSETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2013 R.G.N. 492/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame, svolto dall’INPS nei confronti di D.P., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo preteso dall’INPS di iscrizione e versamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti;

2. la Corte territoriale ha ritenuto provato che l’attuale intimata, socia al cinquanta per cento della società D.P. e L. s.n.c., gestiva esclusivamente il patrimonio immobiliare ricevuto in eredità con la sorella, curando la ricezione dei cannoni di locazione degli immobili affittati, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento dei frutti degli immobili acquisiti in via di successione;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1,L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203, 208 e degli artt. 2291,2298,2697 c.c.;

4. D.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo che (come osservato già da questa Corte di legittimità in numerose decisioni, fra le tante v., Cass. n. 27947 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi della sentenza impugnata, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale intimata, essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a godere dei frutti del considerevole patrimoniale immobiliare acquisito per via successoria concedendo in locazione parte degli immobili della società costituita con la sorella;

6. secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione di immobili concessi in locazione e la potenzialità dell’impresa immobiliare desunta dal considerevole patrimonio immobiliare ricevuto in eredità, non poteva rilevare, agli effetti della contribuzione della quale si tratta a pena di trasformarsi in una sorta di imposta;

7. rimangono fermi, pertanto, i principi già affermati da questa Corte secondo cui il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;

8. quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

9. quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. Cass. n. 3145 del 2013; Cass. n. 12981 del 2018; Cass. 27376 del 2016) e tale presupposto non ricorre nella specie, come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di mantenimento del patrimonio immobiliare ricevuto in eredità curando la ricezione dei canoni di locazione degli immobili concessi in locazione;

10. va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente ed in definitiva il ricorso va rigettato;

11. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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