Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17702 del 19/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 17702 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 24150-2007 proposto da:
COLUZZI

NICOLA

ANTONIO,

LASORELLA

TIZIANA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato BONOMO ROSA,
rappresentati e difesi dall’avvocato LASORELLA
TIZIANA giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1072

FALLIMENTO CO.G.EDILI

S.A.S.,( in persona del

curatore p.t. dott. PIETRO PISANI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LAZIO 6, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 19/07/2013

dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE,

rappresentata e

difesa dall’avvocato ROTONDANO GIOVANNI giusta
delega in atti;
FLORE FRANCESCO SALVATORE o GIOVANNI, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZZA VERBANO, 26, presso

dall’avvocato SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA giusta
delega in atti;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 119/2006 della CORTE
D’APPELLO di POTENZA, depositata il 20/06/2006
R.G.N. 249/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/05/2013 dal Consigliere
Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso in subordine per il
rigetto dello stesso.

2

FAMIGLIA LOCCI-SARLI, rappresentato e difeso

Svolgimento del processo

Giovanni Flore convenne in giudizio dinanzi al Tribunale
di Potenza i coniugi Nicola Coluzzi e Tiziana Lasorella e la
Co.G.Edili sas chiedendone la condanna in solido al pagamento
della somma di £ 15.000.000, oltre accessori, a titolo di

proprietà a causa delle infiltrazioni provenienti dal
sovrastante appartamento di proprietà dei suddetti coniugi,
dopo che gli stessi vi avevano eseguito taluni lavori di
trasformazione affidati alla medesima Co.G.Edili.
Si costituivano i coniugi Coluzzi e Lasorella.
Dichiarata la contumacia della Co.G.Edili sas il processo
era poi interrotto per il sopravvenuto fallimento della stessa
e riassunto dal Flore anche nei confronti della curatela
fallimentare. Quest’ultima si costituiva sostenendo che non
potevano esserle imputati i danni per cui è causa.
Con sentenza del 10 febbraio 2004 n.10065 la Sezione
Stralcio del Tribunale di Potenza dichiarò l’estromissione del
Fallimento Co.G.Edili, con integrale compensazione delle spese
fra lo stesso Fallimento ed il Flore.
In accoglimento della domanda attrice i coniugi ColuzziLasorella erano poi condannati a pagare al Flore la somma di C
4.680,00, oltre accessori.
Proponevano appello i medesimS. coniugi Coluzzi-Lasorella.

3

risarcimento dei danni subiti nell’appartamento di sua

Si costituivano sia il Flore che il Fallimento Co.G.Edili
spiegando entrambi appello incidentale. Il primo chiedeva
condannarsi gli appellanti principali a pagare l’importo
risarcitorio di C 7.746,85, anziché quello riconosciuto
nell’impugnata sentenza. Il secondo chiedeva condannarsi il

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 119/2006,
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Coluzzi e
dalla Lasorella contro il Fallimento Co.G.Edili sas; ha
..

rigettato l’appello proposto dal Coluzzi e dalla Lasorella
contro il Flore nonché gli appelli incidentali proposti da
quest’ultimo e dal Fallimento Co.G.Edili sas; ha condannato
gli appellanti principali a pagare a favore del Flore e del
Fallimento Co.G.Edili sas le spese del grado.
Propongono ricorso per cassazione Nicola Antonio Coluzzi
e Tiziana Lasorella con due motivi.
Resistono con separati controricorsi il Fallimento
Co.G.Edili sas e Francesco Salvatore Flore.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia «Falsa applicazione
dell’art. 2043 e dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art.
360 co. l, n. 3 c.p.c.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se dei danni causati a
terzi dall’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un
4

Flore a pagare le spese del giudizio di primo grado.

appartamento

commissionati

ad un’impresa

edile

e

da

quest’ultima eseguiti risponda il proprietario committente,
ovvero l’imprenditore.»
Il motivo è inammissibile in quanto, nella formulazione
del quesito, il ricorrente non si è attenuto ai criteri più

semplicemente a chiedere di accertare se vi è stata o meno la
violazione di una determinata disposizione di legge.
Nel vigore dell’art. 366-bis cpc infatti il quesito di

diritto deve essere formulato in modo tale da esplicitare una
sintesi logico giuridica della questione, così da consentire
al giudice di legittimità di enunciare una

regula luris

suscettibile di applicazione anche in casi ulteriori, rispetto
a quello deciso dalla sentenza impugnata. In altri termini
esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli
elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da
questi ritenuti per veri, mancando, altrimenti, la critica di

pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b)
la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da
quel giudice; c) la diversa regola di diritto applicabile che
– ad avviso del ricorrente – si sarebbe dovuta applicare al
caso di specie. Il quesito – quindi – non deve risolversi in
una enunciazione di carattere generico e astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non
5

”37

volte formulati da questa Corte, limitandosi puramente e

consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso
voluto dal ricorrente, non potendosi, altresì, desumere il
quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il primo
con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma
(Cass., 14 marzo 2013 n. 6549).

o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma l
n. 5) c.p.c.»
,

L’impugnata sentenza ha attribuito la responsabilità per
i danni accertati nell’appartamento del Flore agli odierni
ricorrenti,

proprietari del sovrastante appartamento e

committenti dei lavori di ristrutturazione eseguiti
all’interno del medesimo dall’impresa edile. Detta sentenza ha
omesso ogni accenno in merito alla sussistenza o no del
presupposto per l’affermazione della responsabilità ex art.
2051 c.c., ossia del rapporto di custodia degli odierni
ricorrenti con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo al
tempo in cui il danno si era manifestato.
Secondo i ricorrenti invece non poteva essere esclusa la
provenienza delle infiltrazioni dalle parti comuni
dell’edificio, piuttosto che dal loro appartamento.
Il motivo è inammissibile.
Nel vigore dell’art. 366-bis cpc, in base al capoverso di
tale articolo, il ricorrente che denunci un vizio di
6

Con il secondo motivo si denuncia «Omessa, insufficiente

motivazione della sentenza impugnata
confezionamento del relativo motivo

tenuto

nel

a formulare in

riferimento alla anzidetta censura, un c.d. quesito di fatto,
e cioè indicare chiaramente, in modo sintetico, evidente e
autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la

ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. A
tale fine è necessaria la enucleazione conclusiva e
riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso
nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale
requisito, infine, non può ritenersi rispettato allorquando
solo la completa lettura della illustrazione del motivo all’esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziché
su indicazione della parte ricorrente consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure, posto
che la ratio che sottende la disposizione di cui all’art. 366bis cpc è associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di
fatto, quale sia l’errore commesso dal giudice del merito
(Cass., 14 marzo 2013 n. 6549).
Facendo applicazione dei riferiti principi al caso in
esame, è agevole osservare che nel motivo

de quo manca il

momento di sintesi, omologo del quesito di diritto.
7

motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le

In conclusione,

il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile, con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna

liquida in complessivi E 1.700,00, di cui E 1.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge, a favore di ciascun contro
ricorrente: Fallimento Co.G.Edili s.a.s. e Flore Francesco
Salvatore.
Roma, 15 maggio 2013

parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA