Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17702 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23401-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE

13 C/O CENTRO CAF, presso l’avvocato GIANCARLO DI GENIO, presso

Centro Caf, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO ed

EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1129/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che S.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “La Speranza Società Agricola a r.l.” nell’anno 2006 per 102 gg., conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno;

che il Tribunale accoglieva la domanda e condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00;

che avverso tale decisione proponevano impugnazione principale la S. (solo in punto di determinazione delle spese) e incidentale l’I.N.P.S. (in punto di governo delle spese);

che la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello incidentale – assorbito il principale – ed in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, compensava per intero le spese del doppio grado di giudizio, ritenendo condivisibile il rilievo dell’I.N.P.S. relativo alla sussistenza di un comportamento necessitato dell’Istituto a fronte, tra l’altro, di una condotta datoriale violativa di obblighi giuridici, come tale giustificativo di una totale compensazione delle spese del doppio grado;

che di tale decisione la S. chiede la cassazione sulla base di un motivo, cui ha opposto difese L’I.N.P.S, con controricorso:

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che, con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 c.p.c., nel testo vecchio e nuovo, l’erronea valutazione dei fatti di causa e dei documenti depositati nel giudizio in relazione all’art 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando il malgoverno del regime delle spese processuali del doppio grado, compensate per intero dal giudice del gravame sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria e del tutto avulsa dall’andamento complessivo del giudizio ed evidenziando che gli accertamenti ispettivi avevano conclusivamente acclarato che solo una parte dei rapporti di lavoro denunziati fossero stati fittizi (e che tra questi non vi era espressamente quello della ricorrente) e che il bracciante agricolo, in ipotesi di disconoscimento del suo rapporto di lavoro, è costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto all’iscrizione (nella specie, l’I.N.P.S. aveva ritenuto di disconoscere un rapporto di lavoro vero, facente capo ad un soggetto che giammai era stato attinto da indagini penali per comportamenti fraudolenti o truffaldini);

3. che il Collegio ritiene la manifesta fondatezza del ricorso;

4. che al procedimento si applica l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato il 18 febbraio 2008, mentre la formulazione dell’art. 92 c.p.c. come modificata dalla citata L. n. 69 del 2009 trova applicazione alle controversie introdotte in primo grado dopo l’entrata in vigore della novella e dunque dal 4 luglio 2009;

che l’art. 92, comma 2 nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

che nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussistenza di altri giusti motivi di compensazione e che la Corte salernitana ha individuato tali altri giusti motivi (come si evince dalle ragioni esplicitate e comunque dalla complessiva motivazione) nelle complesse attività istruttorie in sede amministrativa e giudiziaria necessitate dalle notevoli incongruenze rilevate in seguito alle verifiche ispettive in relazione alla situazione denunciata dalla parte datoriale;

che tale motivazione risulta incongrua giacchè la complessità probatoria dell’intera vicenda è stata determinata dalla condotta dell’Inps che ha disposto la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli senza rigorosa verifica e sulla base di accertamenti compiuti dai suoi ispettori per anni diversi da quelli per cui è causa;

che, in altri termini, è proprio la condotta dell’Inps che ha costretto la parte, risultata poi totalmente vittoriosa, ad adire l’autorità giudiziaria e a richiedere i mezzi istruttori volti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro negato dall’Inps;

che il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare elementi per la compensazione delle spese dei gradi di giudizio non risulta, pertanto, adeguatamente e logicamente motivato e non si sottrae, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente incentrate, inoltre, sull’esito del giudizio prime cure che ha ritenuto fondato il diritto alla reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, negato dall’INPS con il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo;

5. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla stessa Corte, sia pure in diversa composizione, perchè provveda alla soluzione della questione sulla base dei principi su enunciati, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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