Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17701 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 29/07/2010), n.17701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Brindisi, con ordinanza R.G. 985/08 del 2.12.09, depositata il

4.12.09, nel procedimento pendente fra:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI ED ALIMENTARI;

M.M., REGIONE PUGLIA, N.V.V., COMUNE

DI OSTUNI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUCCO

ROSARIO GIOVANNI.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati:

OSSERVA. 1. Il tribunale di Brindisi ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 27.6.2006, che dichiarava la propria incompetenza per territorio a decidere sull’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali, difeso dall’Avvocatura dello Stato, avverso la sentenza del giudice di pace di San Vito dei Normanni adito dall’attore N. V.V. ed altri.

Il tribunale di Brindisi ha proposto regolamento di competenza, assumendo che nella fattispecie la competenza territoriale va determinata sulla base dell’art. 25 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale di Lecce.

2. Va dichiarata la competenza del tribunale di Lecce.

La L. n. 374 del 1991, art. 39 statuisce che In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni conciliatore, giudice conciliatore e vice conciliatore ovvero ufficio di conciliazione, queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni giudice di pace e ufficio del giudice di pace.

Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui all’art. 873 del codice di commercio e all’art. 94 c.p.c.. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

L’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.

3. La disposizione di cui al primo comma dell’art. 7, relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace (già ai giudizi davanti ai conciliatori)rappresenta una applicazione coerente del principio fissato dall’art. 6 dello stesso testo normativo, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, spetta al tribunale o alla Corte d’Appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d’Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, per cui da alcuni il precetto relativo all’esclusione del privilegium fisci per giudizi davanti al giudice di pace è apparso superfluo, essendo il foro erariale limitato, come principio generale, solo al tribunale ed alla Corte di appello.

4. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2 riconferma il foro erariale in sede di appello avverso le sentenze del pretore e del tribunale emesse nei giudizi di cui al comma 1.

Nulla dice in merito all’appello avverso le sentenze del giudice laico (attualmente giudice di pace), ma l’omissione si spiega, secondo la condivisibile dottrina, con il fatto che la disciplina vigente all’epoca del R.D. n. 1611 del 1933 attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato.

Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui all’art. 6 del r.d. cit., in assenza di una norma derogatrice di tale principio allorchè il tribunale decida quale giudice di appello (senza la necessità di giungere allo stesso risultato attraverso un’interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2 sostenuta da parte della dottrina).

5. Ne consegue che competente territorialmente per l’appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Nella fattispecie si tratta del Tribunale di Lecce.”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Lecce;

Nulla le spese di questo regolamento.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara la competenza del tribunale di Lecce.

Nulla le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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