Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17701 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23426-2014 proposto da:

F.P. L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato F.P. L., che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALLE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2014 R.G.N. 138/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CHIARA DEL BUONO, per delega scritta Avvocato

F.P. L.;

udito l’Avvocato PIERMASSIMO CHIRULLI per delega scritta Avvocato

MASSIMO LUCIANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 15.4.2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’avv. F.P. volta alla condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a corrispondergli l’indennità di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, in dipendenza della nascita della figlia.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, a seguito del rigetto da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, nella parte in cui non prevede il diritto del padre, libero professionista iscritto alla Cassa, di godere dell’indennità in alternativa alla madre, non vi fosse spazio alcuno per predicare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, nemmeno considerando le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel testo consolidato a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e che non ricorressero neppure i presupposti processuali e sostanziali per dar corso alla questione pregiudiziale d’interpretazione degli artt. 23 e 33 della Carta.

Avverso tali statuizioni l’avv. F.P. ha ricorso per cassazione, deducendo un unico e articolato motivo di censura. La Cassa Forense ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 6 TUE e degli artt. 2,3,23 e 33 CDFUE, per non avere la Corte di merito ritenuto che, ponendosi la disposizione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, in contrasto sia con il divieto di discriminazione che con l’obiettivo di promozione della solidarietà, di cui agli artt. 2 e 3 CDFUE, nonchè con il diritto ad un congedo parentale retribuito dopo la nascita di un figlio, di cui ai successivi artt. 23 e 33 CDFUE, l’immediata e incondizionata precettività di questi ultimi imponesse la disapplicazione della norma interna con essi contrastante, anche in relazione a quanto disposto dalle direttive 2010/18/CE, in materia di congedi parentali, e 92/85/CE, in materia di sicurezza delle lavoratrici gestanti.

Il motivo è infondato.

Decidendo controversia analoga, promossa dall’odierno ricorrente in occasione della nascita di altro figlio, questa Corte, con la sentenza n. 11129 del 2016, ha avuto infatti modo di chiarire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che le prescrizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea acquistano rilievo precettivo davanti al giudice nazionale solo allorchè ci si trovi in presenza di una normativa nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dal momento che è l’applicabilità del diritto dell’Unione ad implicare quella delle prescrizioni concernenti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 23272 del 2018); e poichè, nel caso di specie, non trova applicazione la direttiva 2010/18/CE, concernendo essa la diversa materia dei congedi parentali, nè possono logicamente aver rilievo gli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo in data 20.10.2010 in sede di revisione della direttiva n. 92/85/CEE, trattandosi, indipendentemente dal loro contenuto, di disposizioni successive all’evento in relazione al quale è stata chiesta la tutela giudiziale (la data di nascita della figlia dell’odierno ricorrente risale al (OMISSIS) e la domanda alla Cassa odierna resistente è stata proposta in data 18.1.2008), deve escludersi che l’odierna fattispecie ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, con conseguente irrilevanza delle doglianze riferite alle prescrizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali: argomentare il contrario equivarrebbe infatti a violare il principio contenuto nell’art. 51, paragrafo 2, della Carta stessa, secondo il quale le sue disposizioni non estendono “l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione”, nè introducono “competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione”, nè modificano “le competenze e i compiti definiti nei trattati”.

Dovendo conseguentemente reputarsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ribadita da parte ricorrente nel corso della discussione orale, il ricorso va senz’altro rigettato, sussistendo anche in questo caso i medesimi motivi di opportunità già scrutinati da Cass. n. 11129 del 2016, cit., ai fini della compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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