Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17701 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9643-2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato PATRIZIA FINIS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 854/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Livorno accolse le opposizioni proposte da T.E. avverso una serie di cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi previdenziali della Gestione Commercianti;

che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado, respingendo le opposizioni alle cartelle esattoriali proposte dal T. nei procedimenti riuniti, sul rilievo che, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, doveva ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti specificamente previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, posto che gli elementi probatori raccolti nel corso dell’accertamento istruttorio erano stati idonei a comprovare la sussistenza di un impegno lavorativo del T. connesso e finalizzato all’esercizio dell’attività commerciale delle società BCT srl e Sapori di Carne srl, che gestivano due punti vendita di prodotti alimentari (macelleria e gastronomia), cui erano addetti due dipendenti;

che era incontroversa la circostanza che T.E. non svolgesse attività di vendita alla clientela, ma che le attività gestionali dallo stesso espletate (tra cui la raccolta della documentazione fiscale) e la supervisione degli esercizi commerciali erano tali da rientrare nel novero di quelle tipicamente commerciali in quanto connesse al concreto esercizio del commercio ed idonee ad essere differenziate da quelle di organizzazione e coordinamento dei fattori di produzione (in particolare l’attività di raccolta delle bolle di consegna dei fornitori e di sovraintendenza ai punti di vendita erano funzionali anche al pagamento dei fornitori e come tali finalizzate all’esercizio dell’attività commerciale);

che di tale sentenza il T. chiede la cassazione sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese l’INPS in proprio e nella qualità, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1.1. che viene denunziato, con il primo motivo, error in procedendo nell’applicazione dell’art. 434 c.p.c. nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, n. 1, lett. c) bis conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendosi che il giudice del gravame aveva finito per riformare la sentenza di primo grado in base ad un atto di appello privo dei requisiti di ammissibilità;

1.2. che, con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di extrapetizione, nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., rilevandosi che la sentenza impugnata non evidenziava su quali elementi la stessa risultasse fondata, dovendo presumersi che si sia basata sulle deposizioni testimoniali rese in diverso giudizio relativo a fatti diversi da quelli di causa, senza considerare che le risultanze istruttorie esistenti, con riferimento a precedente periodo contributivo, erano irrilevanti essendo il rapporto previdenziale solo apparentemente unitario;

che nello stesso motivo si denunzia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, evidenziandosi la totale obliterazione delle deposizioni testimoniali rese davanti alla stessa Corte di appello che avrebbero dovuto condurre a diverse conclusioni;

1.3. che, con il terzo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, dell’art. 2380 bis c.c. e dell’art. 2697 c.c., rilevandosi che sarebbe stato onere dell’INPS dedurre e dimostrare lo svolgimento da parte del T. di un’attività commerciale sostanziantesi nella sua partecipazione quale socio al lavoro aziendale, laddove nel “primo” processo di primo grado i testi avevano concordemente escluso lo svolgimento da parte del predetto di ogni attività commerciale, ed osservandosi che la gestione amministrativa e fiscale della società e la gestione economica finanziaria con estensione al coordinamento dei fattori di produzione non poteva qualificarsi come attività commerciale comportante obbligo di iscrizione alla gestione commercianti;

che viene in particolare evidenziata l’insussistenza del requisito della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale nel senso della preminenza rispetto all’attività dell’impresa commerciale ed a quella prestata da altri soggetti;

2. che ritiene il Collegio che siano da qualificare come inammissibili il primo ed il secondo motivo, e che il terzo motivo sia infondato;

3.1. che, quanto al primo motivo, è stato chiarito da Cass. 5.2.2015 n. 2143 “che, con il motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, vizio che è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1), n. 4” e che “Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n. 6526 del 2002)”;

che, ove i vizi del processo si sostanzino nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore, così come avviene nel caso in cui si tratti di stabilire se sia stato o meno rispettato il modello legale di introduzione del giudizio, questa Corte, con pronuncia a s. u. n. 8077 del 2012, ha affermato che il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, ma che, tuttavia, affinchè possa procedersi a riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.);

che non risulta che le prescrizioni poste da tali articoli siano state nella specie rispettate, posto che nel presente ricorso, in dispregio dei richiamati canoni di autosufficienza, non vengono puntualmente illustrati i passaggi argomentativi della sentenza con riferimento al contenuto del ricorso in appello ed alla correlata sentenza di primo grado;

3.2. che, con riferimento al secondo motivo, deve rilevarsi che l’assunto di ultrapetizione non può fondarsi sulla avvenuta utilizzazione ai fini dell’accertamento istruttorio di deposizioni testimoniali rese in giudizio relativo a fatti estranei a quelli di causa, ovvero sulla ugualmente dedotta mancata considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di gravame (peraltro nemmeno genericamente indicate), poichè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. 24.9.2015 n. 18868, Cass. 11.1.2011 n. 455);

3.3. che il terzo motivo è infondato laddove si formulano contestazioni in ordine all’interpretazione delle risultanze istruttorie ed anche nella parte in cui sub b), al di là del risultato raggiunto sul piano probatorio, si censura la decisione per avere in modo non corretto interpretato le norme di riferimento ai fini della valutazione della sussistenza nel caso di specie del requisito della prevalenza che deve connotare la partecipazione al lavoro aziendale del soggetto assicurato;

che, va premesso che il criterio di prevalenza non viene in considerazione in relazione allo svolgimento di due o più attività (autonome o di altra natura) ed alla questione della concorrenza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) o dell’esclusività della assicurazione previdenziale, venendo lo stesso in rilievo come requisito costituivo interno alla fattispecie prevista dalla legge ai fini dell’iscrizione all’unica gestione degli esercenti attività commerciali e che pertanto la disciplina di riferimento non va ricavata, come correttamente osservato dal ricorrente, dal comma 208 (e dalla successiva norma di interpretazione autentica), ma dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 (sicchè l’iscrizione alla gestione previdenziale è sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa, di natura commerciale, artigiana, agricola);

che, per quanto detto, non basta lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;

che sotto tale aspetto vale ancora la considerazione effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale detta assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

che, peraltro, in relazione a quest’ultimo aspetto è stato chiarito che, in base all’interpretazione logica della norma e maggiormente aderente alla ratio protettiva dell’obbligo assicurativo, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, il cui onere della prova è a carico dell’Inps, siano da riferire ad un limite sia pure non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo, ovvero con riferimento all’attività lavorative espletate dal soggetto considerato e non già comparativamente con riferimento agli altri fattori materiali e personali dell’impresa (cfr. Cass.298/2017, Cass. 27589/2016);

che, tuttavia, proprio in relazione a tali parametri deve ritenersi infondato il rilievo del ricorrente fondato sulla omessa valutazione e sul mancato accertamento di tale essenziale requisito, posto che deve ritenersi, alla luce dei principi richiamati quali enunciati in precedenti di questa Corte utilmente richiamabili, che i parametri normativi siano stati correttamente applicati in relazione alla ravvisata esistenza di costante esercizio, da parte del predetto, di attività propriamente commerciali, connotate da abitualità e prevalenza nei sensi sopra precisati secondo accertamento incensurabile in questa sede, e comunque non idoneamente censurato;

4. che, pertanto, essendo da disattendere in parte qua la proposta del relatore, il ricorso va complessivamente rigettato;

5. che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono regolate, in base alla regola della soccombenza, come da dispositivo;

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 290,00 per esborsi Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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