Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17701 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24627-2015 proposto da:

LIDL ITALIA SRL elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI,

MASSIMILIANO VALCADA;

– ricorrente –

contro

AGECONTROL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G B MORGAGNI

30/H, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA RAFFAELLA MADERA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Madera e Valcada;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 897/2015 del 07/04/2015, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello proposto da LIDL ITALIA SRL nei confronti della AGECONTROL SPA avverso le sette sentenze nn. 182/2011, 183/2011, 184/2011, 185/2011, 186/2011, 187/2011 e 188/2011 del Tribunale di Verona, con cui erano state respinte le distinte rispettive opposizioni alle ordinanze ingiunzione n. 258/2010, 297/2010, 299/2010, 300/2010, 301/2010, 302/2010, 303/2010 emesse da AGECONTROL SPA per violazioni del Regolamento CE n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Corte di Venezia, per quanto qui rilevi, condividendo le decisioni del Tribunale di Verona, ritenevqche la AGECONTROL SPA avesse contestato e notificato le accertate violazioni amministrative a K.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Lidl Italia srl, nel rispetto della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso strutturato in due motivi LIDL ITALIA SRL, cui resiste con controricorso la AGECONTROL SPA. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso contesta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 3 in quanto la Corte di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto le ordinanze ingiunzione intimate alla LIDL ITALIA SRL in qualità di obbligata in solido e non invece quale autrice della violazione, come chiaramente emergente dal verbale di contestazione, che sanzionava la persona giuridica a titolo di trasgressore.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per mancato rispetto del termine di contestazione della violazione a LIDL ITALIA SRL entro novanta giorni dall’accertamento dell’illecito.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

La ricorrente LIDL ITALIA SRL riporta in copia e trascrive nel ricorso uno stralcio delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, prodotte nel giudizio di merito: “Il Dirigente della Funzione Affari Legali dell’Agecontrol spa, in forza dei richiamati poteri, DETERMINA a carico della società LIDL ITALIA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Signor K…. l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro ; ORDINA E INGIUNGE per quanto sopra alla società LIDL ITALIA SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del rappresentante p.t…. di provvedere per la sopra descritta violazione, sotto pena di atti esecutivi entro il termine di… al pagamento della somma di… “.

Non risulta quindi specificata nelle ordinanze ingiunzione la qualità di obbligata in solido col trasgressore della società Lidl Italia.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’ad. 6 della legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (Cass. 12 marzo 2012, n, 3879; Cass. 25 maggio 2007, n. 12264; Cass. 28 aprile 2006, n. 9880; Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). In particolare, la L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dispone che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Ne consegue che intanto la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l’ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell’illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell’ente privo di personalità giuridica deve risultare dall’ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione. L’assoggettamento a sanzione dell’obbligato solidale persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell’autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. Tuttavia, l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 norma che, oltre a dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicchè l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore. Quel che è sicuramente vietato è addebitare alla persona giuridica la violazione non nella qualità di responsabile solidale, ma nella diversa qualità di autore della stessa. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma del citato L. n. 689 del 1981, art. 14 un’autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell’illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. 15 novembre 2011, n. 23875; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172). Ora, come allega la ricorrente, risulta che le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione prevedessero l’applicazione in via diretta della sanzione amministrativa alla società LIDL ITALIA SRL, senza che emergesse in alcun modo che il fatto le venisse addebitato quale responsabile solidale. E’ quindi irrilevante assumere che l’ordinanza ingiunzione sia stata notificata a LIDL ITALIA s.r.l. quale obbligata solidale, dovendo, alla luce dei richiamati principi, la qualità di responsabile solidale della persona giuridica risultare espressamente dall’ordinanza applicativa della sanzione.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

Il ricorso va, dunque, accolto e va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, la quale deciderà l’appello avverso le sette sentenze, relative ad altrettante distinte opposizioni ad ordinanze ingiunzione, uniformandosi agli affermati principi, rimettendo ad essa la conseguente pronuncia sulle spese processuali anche del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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