Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17700 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15430-2014 proposto da:

AGECONTROL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALESTRO 81,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA RAFFAELLA MADERA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RTENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO VALCADA,

FAUSTO CAPELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2850/2013 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Madera e Valcada;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2850/2013 del 05/12/2013, il TRIBUNALE di Verona accoglieva l’appello proposto da LIDL ITALIA SRL nei confronti di AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 230/2012 del Giudice di Pace di Soave e accoglieva le opposizioni ad ordinanza ingiunzione n. 259, 267, 273, 285 del 2010 emesse da AGECONTROL SPA per violazioni del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306. Il Tribunale affermava che le ordinanze risultavano intimate alla LIDL ITALIA SRL quale trasgressore, e non quale obbligato in solido, con inosservanza della natura personale della responsabilità imposta dalla L. n. 689 del 1981.

Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Verona ha proposto ricorso strutturato in cinque motivi AGECONTROL SPA, mentre ha presentato controricorso LIDL ITALIA SRL. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 6.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Il terzo motivo deduce ancora violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 6, ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, circa l’esatta notifica dell’ordinanza impugnata.

Il quarto motivo assume la violazione dell’art. 2697 c.c.

La ricorrente, nei primi quattro motivi, assume che nei verbali di accertamento e contestazione l’accertata violazione amministrativa era stata attribuita al signor K.R. sia in proprio, quale persona fisica, sia quale rappresentante legale della LIDL Italia S.r.l., essendo sufficiente la consegna di un solo esemplare del verbale stesso.

Il quinto motivo denuncia il difetto di motivazione, per non aver il Tribunale pronunciato sulla censura di AGECONTROL SPA quanto alla riduzione dell’entità della sanzione operata in primo grado dal Giudice di Pace.

I primi quattro motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si rivelano infondati.

La sentenza impugnata, come anche la controricorrente LIDL ITALIA SRL, trascrivono stralci delle ordinanze ingiunzioni oggetto di lite, prodotte nel giudizio di merito: “Il Dirigente della Funzione Affari Legali dell’Agecontrol spa, in forza dei richiamati poteri, DETERMINA a carico della società LIDL ITALIA SRL con sede in Arcole, in persona del legale rappresentante p.t. Signor K…. l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro …; ORDINA E INGIUNGE per quanto sopra alla società LIDL ITALIA SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del rappresentante p.t…. di provvedere per la sopra descritta violazione, sotto pena di atti esecutivi entro il termine di… al pagamento della somma di… “.

Non risulta quindi specificata, nè nei verbali di contestazione nè nelle successive ordinanze ingiunzioni (riprodotti nella sentenza e nel testo del controricorso), la qualità di obbligata in solido col trasgressore della società Lidl Italia.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), l’autore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (Cass. 12 marzo 2012, n, 3879; Cass. 25 maggio 2007, n. 12264; Cass. 28 aprile 2006, n. 9880; Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). In particolare, la L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dispone che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovute. Ne consegue che intanto la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l’ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell’illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell’ente privo di personalità giuridica deve risultare dall’ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione. L’assoggettamento a sanzione dell’obbligato solidale persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell’autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. Tuttavia, l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 norma che, oltre a disporre che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicchè l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore. Quel che è sicuramente vietato è addebitare alla persona giuridica la violazione non nella qualità di responsabile solidale, ma nella diversa qualità di autore della stessa. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma del citato L. n. 689 del 1981, art. 14 un’autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell’illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. 15 novembre 2011, n. 23875; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172). Ora, come allega la controricorrente, risulta che le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione prevedessero l’applicazione in via diretta della sanzione amministrativa alla società LIDL ITALIA SRL, senza che emergesse in alcun modo che il fatto le venisse addebitato quale responsabile solidale. E’ quindi irrilevante assumere che le ordinanze ingiunzione siano stata notificate a LIDL ITALIA s.r.l. quale obbligata solidale, dovendo, alla luce dei richiamati principi, la qualità di responsabile solidale della persona giuridica risultare espressamente dall’ordinanza applicativa della sanzione.

L’infondatezza dei primi quattro motivi comporta l’assorbimento della quinta censura.

Va, in definitiva, rigettato il ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Essendo l’impugnazione respinta integralmente, sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento per la ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui E 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza, quanto al ricorso 15430/2014, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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