Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1770 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1770 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 7240-2008 proposto da:
ACEA S.P.A. 05394801004, in persona del procuratore
speciale Dott. RENATO CONTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso
lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

SIRACUSANO ALESSANDRA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2316

contro

GLENPOWER INVESTMENTS INC;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 28/01/2014

,

sul ricorso 10752-2008 proposto da:
GLENPOWER INVESTMENTS INC, in persona del legale

rappresentante
HUGHES,

ed

unico

amministratore,

PHILIP

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio

dell’avvocato GAGLIARDI AMEDEO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

ACEA S.P.A. 05394801004, in persona del procuratore
speciale Dott. RENATO CONTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso
lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SIRACUSANO ALESSANDRA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/01/2008 R.G.N. 4191/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

06/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;
udito l’Avvocato GIANLUCA PERONE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
– ..
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
4-

.

per

l’inammissibilità

ricorso

del

2

principale,

9

..
,
assorbito quello incidentale.

4.,

.4

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata 1’8 gennaio 2008,

la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da
Glenpower Investments Inc. (d’ora in poi Glenpower) avverso la
sentenza del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2003.

art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo, notificato
in data 10 aprile 2001, col quale Glenpower aveva intimato il
pagamento della somma di $ CAN. 80.000 ovvero l’equivalente in
moneta legale nel giorno e nel luogo del pagamento, oltre
interessi legali e spese processuali, per spese di viaggio e
soggiorno che aveva assunto come sostenute in relazione alle
attività preliminari di studio e fattibilità di un impianto di
riduzione e trasformazione dei fanghi per la produzione di
energia, che avrebbe dovuto essere realizzato con l’intervento
della Midland Walwyn Capital Inc. (d’ora in poi Midland) per conto
di ACEA, la quale, a causa della normativa sopravvenuta, aveva
rinunciato al progetto.
L’opponente aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva
della società intimante deducendo di avere intrattenuto i rapporti
relativi all’affare di cui sopra esclusivamente con Midland ed
aveva chiesto perciò la revoca del decreto ingiuntivo.
Si era costituita in giudizio la Glenpower ed aveva chiesto il
rigetto dell’opposizione.
,

1.1.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che la

prova scritta allegata a sostegno del ricorso per decreto

4

Il Tribunale era stato adito da ACEA S.p.a. con opposizione ex

ingiuntivo, vale a dire la nota a firma del direttore generale
dell’ACEA in data 10 dicembre 1997, dimostrasse che effettivamente
il rapporto contrattuale fosse intercorso tra ACEA e Midland; che
la stessa nota contenesse non una ricognizione di debito, ma
soltanto una proposta transattiva con la quale ACEA avrebbe

condizione di essere espressamente liberata da ogni responsabilità
nei confronti di Midland; che questa condizione non si fosse
verificata, poiché non sussisteva la prova che la cessione del
credito da parte di Midland in favore di Glenpower fosse stata
comunicata ad ACEA, non risultando pervenuta a quest’ultima la
lettera di cessione del credito del 13 dicembre 1997, che era
stata inviata da Midland a Glenpower. Aveva perciò revocato il
decreto ingiuntivo, condannando l’opposta al pagamento delle spese
di giudizio.
2.-

Proposto appello da parte di Glenpower e costituitasi in

appello ACEA per resistere al gravame, la Corte d’Appello ha, come
detto, accolto l’appello ed, in parziale riforma della sentenza
appellata, ha condannato ACEA al pagamento della somma di $ CAN
80.000, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento
delle spese del secondo grado di giudizio e della metà delle spese
del primo grado, con compensazione della restante metà.
3.- Avverso la sentenza ACEA propone ricorso affidato ad un solo
motivo.

Glenpower si difende con controricorso e propone ricorso
incidentale condizionato affidato ad un motivo.

5

bonariamente proposto di pagare le spese sostenute da Glenpower, a

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ. ed i procuratori di entrambe hanno partecipato alla
discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Preliminarmente i ricorsi, proposti avverso la stessa

Va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità del ricorso
incidentale per difetto di procura.
Glenpower ha notificato il controricorso con ricorso incidentale
in data

16 aprile 2008

e la procura speciale risulta rilasciata

con atto del 17 aprile 2008,

autenticato nella firma in pari data

dal funzionario competente del Consolato generale d’Italia a
Toronto.
Poiché rilasciata in data successiva alla presentazione del
ricorso incidentale, quest’ultimo è privo del requisito richiesto
dall’art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 371, comma
terzo, cod. proc. civ., e va perciò dichiarato inammissibile.
Va in proposito ribadito che ai fini dell’ammissibilità del
ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il
profilo della sussistenza della procura speciale in capo al
difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato
che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla
notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il
ricorso incidentale) e dall’altro che essa investa il difensore

espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia

..

6

sentenza, vanno riuniti.

rilasciata

in

epoca

successiva

alla

sentenza

oggetto

dell’impugnazione (Cass. n.19560/06).
1.1.- La procura speciale rilasciata come sopra è tuttavia idonea,

a parere del Collegio, alla regolare partecipazione del difensore
di Glenpower alla discussione orale, poiché la stessa, essendo

del suo deposito, risulta depositata insieme con quest’ultimo, ai
sensi dell’art. 370, ult. co ., cod. proc. civ., in data 24 aprile
2008.

Essa è idonea allo scopo appena detto poiché contiene il
conferimento del mandato per la difesa nel processo di cassazione
promosso da ACEA; non rileva in senso contrario l’indicazione, nel
corpo della procura, di una data errata di notificazione del
ricorso per cassazione

(<<6 aprile 2004»): si tratta all'evidenza di un errore materiale che non rende in alcun modo incerta la data di rilascio della procura speciale e la collocazione temporale di questa in epoca successiva al deposito della sentenza della Corte d'Appello ed alla notificazione del ricorso proposto avverso quest'ultima da parte di ACEA, né suscita perplessità sulla volontà della parte, espressa chiaramente, di conferire la procura per la difesa nel giudizio di cassazione frattanto instaurato da ACEA (cfr. Cass. S.U. n. 108/2000, sulla rilevanza della manifestazione di volontà in tal senso). Pertanto, va affermato che la procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del controricorso con ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi 7 stata rilasciata dopo la notificazione del controricorso, ma prima dell'art. 370, ult. co ., cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura ai sensi degli artt. 365 e 371, co. 3 ° , cod. proc. civ., abilita il difensore a partecipare alla discussione orale (cfr., da ultimo, Cass. n. 13183/13). del ricorso principale si chiede la cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 1326, comma primo-terzo, cod. civ.. La ricorrente critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, che può sintetizzarsi come segue. La Corte d'Appello, nel presupposto che il rapporto diretto fosse intervenuto tra ACEA e Midland, ha inteso confermare l'interpretazione della missiva del 10 dicembre 1997 a firma del direttore generale di ACEA (con la quale quest'ultimo, scrivendo al responsabile di Glenpower, e riferendosi alla fattura inviata da Midland per le spese sostenute durante le trattative per portare avanti il progetto, manifestava la disponibilità al rimborso «in via equitativa>> delle spese vive, quantificate in $
CAN. 80.000, con invito al destinatario della missiva di inviare
dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti di
Midland e di liberazione di ACEA da ogni responsabilità ed onere a
riguardo), come proposta transattiva rivolta da ACEA a Glenpower
su una somma minore rispetto a quella richiesta da Midland, così
come già ritenuto dal Tribunale; ha altresì ritenuto che la stessa
proposta fosse condizionata all’invio di una

8

«comunicazione

2.- Con l’unico motivo

liberatoria>> da intendersi come «comunicazione della cessione>>
del credito, ma che ACEA non avesse conosciuto questa cessione,
che era intervenuta successivamente, con la lettera inviata da
Midland a Glenpower il

13 dicembre 1997;

ha tuttavia ritenuto,

così andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, che

condizione -comunicazione della cessione- si fosse verificata «In
quanto in quei termini richiesta in ricorso>>

per decreto

ingiuntivo. Ha perciò concluso nel senso che, essendo stata
accettata la proposta transattiva nei medesimi termini in cui era
stata formulata, l’ACEA dovesse essere condannata all’adempimento,
vale a dire al pagamento della somma di $ CAN. 80.000, oltre
interessi legali dalla domanda.
2.1.- La ricorrente sostiene l’erroneità della pronuncia per avere

la Corte ritenuto che una proposta transattiva possa essere
accettata con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo
e, per di più, da parte di soggetto diverso da quello cui quella
proposta sarebbe stata indirizzata.
Secondo la ricorrente, la missiva del 10 dicembre 1997 sarebbe
rimasta senza effetto, perché, per produrre gli effetti vincolanti
ACEA nei confronti di Glenpower sarebbero dovute seguire a)
l’accettazione della proposta da parte della Midland e b) la
notifica della cessione del credito in favore di Glenpower. Pur
avendo riconosciuto la necessità di tali due momenti, la Corte
d’Appello sarebbe pervenuta alla <> per la
quale essi si sarebbero simultaneamente realizzati con la

9

quella proposta transattiva fosse stata accettata e quella

notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, per di più
intervenuta (nell’aprile 2001) più di tre anni dopo la
comunicazione della proposta.
Parte ricorrente deduce perciò la violazione dell’art. 1326 cod.
civ. perché il giudice di merito avrebbe ritenuto perfezionato il

primo comma) o, comunque, in mancanza di un’accettazione che fosse
giunta al soggetto proponente «nel termine da lui stabilito o in
quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o
secondo gli usi>> (ai sensi del secondo comma); ed in ogni caso in
mancanza di ogni manifestazione di volontà, da parte della
proponente, di ritenere efficace un’eventuale accettazione tardiva
(ai sensi del terzo comma).
3.

Il motivo è fondato e va accolto, per le ragioni e con le

precisazioni di cui appresso.
Non trova riscontro nella sentenza impugnata l’assunto della
ricorrente secondo cui la proposta transattiva sarebbe stata
diretta soggettivamente a Midland e non a Glenpower. Sia la
sentenza di primo grado, nei termini in cui è riportata dalla
Corte d’Appello, sia quest’ultima hanno espressamente ritenuto k
che, essendo la missiva diretta al legale rappresentante di
Glenpower, essa contenesse una proposta transattiva rivolta a
quest’ultima società.
Questa interpretazione -che in quanto inerente ad un atto
negoziale è riservata al giudice di merito- non può dirsi, in sé,
censurata con l’unico motivo del ricorso principale, che fa valere

10

contratto di transazione in mancanza di accettazione (ai sensi del

il vizio di violazione delle norme che regolano la formazione del
contratto, non anche di quelle relative alla sua interpretazione,
né censura la motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ.
3.1.- Dato ciò, questa Corte non può che prendere le mosse dalla

risultano dalla sentenza. Peraltro, pur tenendo fermi tali
ricostruzione ed interpretazione sussiste la violazione dell’art.
1326 cod. civ. denunciata dalla ricorrente, avuto riguardo in
particolare alle errate conclusioni raggiunte dal giudice di
merito circa l’avvenuta conclusione del contratto di transazione,
sia pure tra ACEA e Glenpower.
I fatti ricostruiti da parte della Corte territoriale sono i
seguenti: il dottor Diaco, direttore generale di ACEA, inviò a Mr.
Hughes, responsabile di Glenpower ; una missiva in data 10 dicembre
1997, con la quale propose una transazione su una somma minore da
quella richiesta da Midland; con la stessa missiva venne
richiesta, oltre all’accettazione della proposta, una
<> di ogni responsabilità di ACEA nei
confronti di Midland; quest’ultima formalizzò la cessione nei
confronti di Glenpower con missiva del 13 dicembre 1997, non
comunicata ad ACEA; seguirono <> ed, infine,
il ricorso per decreto ingiuntivo, col quale sarebbe stata
comunicata la cessione del credito ed accettata la proposta, col
perfezionamento del contratto di transazione.

11

ricostruzione dei fatti e dalla interpretazione degli atti che

Quest’ultima conclusione è corretta quanto alla validità della
comunicazione della cessione; è errata quanto al perfezionamento
del contratto.
4.-

Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista

dall’art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata

forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto
idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 20144/05,
tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della
efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore
prima che quest’ultimo sia citato in giudizio: la notificazione
della cessione può essere effettuata mediante comunicazione
scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la
quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o
anche successivamente, nel corso del giudizio (n. 20143/05, n.
14610/04, n.8387/97, n. 4077/90).
4.1.-

Pertanto, fatto salvo quanto si dirà a proposito del

perfezionamento della cessione del credito, da tenere distinto dal
momento di efficacia della cessione nei confronti del debitore
ceduto ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., nonché quanto si dirà a
proposito della rilevanza da attribuire, nel caso di specie,
all’uno (perfezionamento della cessione tra i creditori) ed
all’altro (comunicazione della cessione ed efficacia nei confronti
del debitore ceduto) di questi momenti nel contesto dei rapporti

12

ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a

tra le odierne parti in causa e tra le medesime e la Midland,
giova qui precisare quanto segue.
In ragione dei principi sopra ribaditi, Glenpower avrebbe potuto
comunicare, sia col ricorso per decreto ingiuntivo sia nel corso
del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc.

l’intervenuta cessione del credito da parte di Midland (di cui
alla missiva del 13 dicembre 1997, prodotta in giudizio), e quindi
manifestare alla società debitrice la propria legittimazione a
pretendere il pagamento del credito ceduto, in luogo della cedente
Midland, con conseguente liberazione della debitrice ACEA nei
confronti di quest’ultima.
Pertanto, è corretta l’affermazione della Corte d’Appello circa la
sopravvenuta efficacia della cessione nei confronti di ACEA,
grazie alla comunicazione effettuata in sede monitoria e/o nel
successivo giudizio di opposizione.
5.- Non altrettanto può dirsi circa l’affermazione relativa alla

conclusione del contratto di transazione, poiché

la presentazione

di un ricorso per ingiunzione o comunque di un atto processuale
contenente la domanda giudiziale di adempimento di un contratto
non può concretare o tenere luogo dell’accettazione della proposta
riferita a quel contratto.

Orbene, la conclusione del contratto, secondo il suo schema
principale, si realizza mediante l’incontro di proposta ed

accettazione. Entrambe sono manifestazioni di volontà provenienti
dalle parti, libere nella forma a meno che non si riferiscano a

13

civ., ad ACEA -così come peraltro risulta che abbia fatto-

contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta o,
quanto alla prova, a contratti da provarsi per iscritto (come è
per la transazione non riferita a rapporti giuridici aventi ad
oggetto immobili, ai sensi dell’art. 1967 cod. civ.). A
prescindere dall’adesione all’una od all’altra delle tesi

circa i loro rapporti col relativo contratto, non si può
trascurare il dato normativo per il quale, essendo l’accordo delle
parti requisito del contratto ai sensi dell’art. 1325, comma
primo, cod. civ., proposta ed accettazione rilevano quali
manifestazioni del consenso di ciascuna delle parti volte al
raggiungimento di tale accordo.
In particolare, l’accettazione è l’atto proveniente dall’oblato
col quale quest’ultimo manifesta la volontà di concludere il
contratto in termini conformi alla proposta (equivalendo
l’accettazione non conforme a nuova proposta: art. 1326, ult. co .,
cod. civ.) ed, essendo atto recettizio (cfr. art. 1334 cod. civ.),
deve «giungere al proponente>> (presumendosi conosciuta con la
sola ricezione ex art. 1335 cod. civ.) entro il termine di cui
all’art. 1326, comma secondo, cod. civ.; l’accettazione tardiva è
inefficace, salvo il consenso del proponente comunicato
all’accettante (art. 1326, comma terzo, cod. civ.).
La manifestazione di volontà in cui consiste l’accettazione
precede la formazione del contratto, essendo atto il quale
soltanto integrandosi con l’accettazione può dar luogo
all’accordo, che perfeziona il contratto. La natura e la funzione

14

dottrinali circa la natura della proposta e dell’accettazione e

*

dell’accettazione comportano che essa non possa essere contenuta
nell’atto introduttivo di un giudizio volto ad ottenere
l’adempimento di quel contratto cui l’accettazione si intende
riferita, presupponendo la domanda di adempimento un contratto già
perfezionato (che perciò si assume rimasto ineseguito).

dicembre 1997 come proposta di transazione rivolta da ACEA a
Glenpower, per poter affermare che fosse stato concluso tra le
parti il relativo contratto -non importa se sottoposto a
condizione o meno- avrebbe dovuto individuare un atto negoziale
proveniente da Glenpower nel quale riconoscere i caratteri di
un’accettazione (conforme alla proposta) ed, individuato tale
atto, avrebbe dovuto verificare se la proponente ne avesse avuto
conoscenza ai sensi degli artt. 1326, comma primo, cod. civ. e
1335 cod. civ.; quindi, accertata tale conoscenza, avrebbe dovuto
verificare, essendovi sul punto contestazione, se l’accettazione
fosse stata tempestiva, ai sensi e per gli effetti del secondo
comma dello stesso art. 1326 cod. civ.; infine, in caso di esito
negativo di siffatta verifica, si sarebbe potuta porre la
questione di un’eventuale consenso di ACEA ad un’accettazione
tardiva, ai sensi dell’art. 1326, comma terzo, cod. civ.
Essendosi limitata a constatare la proposizione di un ricorso per
ingiunzione, la Corte territoriale ha evidentemente omesso le
verifiche fattuali appena menzionate, incorrendo in violazione di

legge.

15

5.1.- La Corte d’Appello, una volta interpretata la missiva del 10

Nell’accertare la stipulazione del contratto il giudice di merito
compie un apprezzamento in fatto, essendo a lui riservato lo
stabilire se una proposta sia stata accettata e se
dall’accettazione di una proposta si possa desumere l’avvenuto
perfezionamento del contratto, ma il suo operato è censurabile in

violazione di legge (cfr. Cass. n. 11152/04 ed altre), se abbia
falsamente applicato le norme sulla formazione del contratto:

ciò,

che appunto è accaduto nel caso di specie.
Viola infatti l’art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di
merito che ha ritenuto perfezionato il contratto di transazione
con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad
ottenerne l’adempimento (pagamento della somma oggetto della
prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza della
individuazione di un atto di accettazione proveniente dall’oblato
che sia giunto, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., a colui che

sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, per

aveva avanzato la proposta transattiva in epoca precedente lal?
proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nel termine
stabilito dallo stesso proponente ovvero in un termine
ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo
gli usi.

La sentenza impugnata va perciò cassata.
6.-

La causa va rinviata alla Corte d’Appello, non essendo

possibile decidere la stessa nel merito, così come invece
richiesto dal ricorrente principale.

16

Infatti, essendo cassata la sentenza che ha individuato quale
titolo del credito vantato da Glenpower nei confronti di ACEA
l’accordo transattivo, e non essendosi formato alcun giudicato
interno sulla fonte né sull’esistenza/inesistenza di tale credito,
spetta al giudice di rinvio accertare se sussista effettivamente

viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle attività
preliminari di studio e fattibilità dell’impianto di riduzione e
trasformazione dei fanghi per la produzione di energia, che
avrebbe dovuto essere realizzato con l’intervento della Midland
per conto di ACEA.
Allo scopo sarà il giudice di rinvio a delibare la

causa petendi

della domanda di pagamento avanzata dalla società Glenpower, quale
creditrice attuale nei confronti di ACEA, e gli atti ed i
documenti sulla base dei quali la stessa si è venuta precisando
tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione.
All’esito di tale attività valutativa, il giudice di rinvio, per
un verso, potrà diversamente interpretare la portata della missiva
del 10 dicembre 1997; per altro verso, potrà reinterpretare la
stessa come proposta transattiva e porsi, quindi, nuovamente nella
necessità di individuare un atto di accettazione giunto a
conoscenza della proponente, diverso dalla presentazione del
ricorso per decreto ingiuntivo, ponendosi poi ulteriormente la
questione della tempestività di siffatta accettazione, secondo

quanto sopra delineato.

17

un debito di quest’ultima nei confronti dell’altra, per spese di

Peraltro, anche ove la missiva del 10 dicembre 1997 fosse

interpretata come proposta transattiva non seguita da accettazione
tempestiva, questo dato di fatto non sarebbe, in sé, astrattamente
incompatibile con l’individuazione di un diverso titolo quale
fonte del credito vantato da Glenpower con l’originaria domanda

tenuto conto in particolare della cessione di credito di cui alla
missiva del 13 dicembre 1997 (che, nei rapporti tra cedente Midland- e cessionario -Glenpower-, si è perfezionata in tale
ultima data, nei termini risultanti dalla missiva, vale a dire
nell’individuazione di Glenpower quale soggetto legittimato a
pretendere nei confronti del debitore ceduto -ACEA- le somme
vantate da Midland, se e nei limiti in cui relative allo studio di
fattibilità del progetto, originariamente commissionato a
Midland).
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata e la
causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione.
Per questi motivi

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del
giudizio di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso

incidentale.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.

per ingiunzione, fatte salve le opportune verifiche in fatto, e

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