Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1770 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26039/2018 proposto da:

S.N., rappresentato e difeso dall’avv. Tania Reggiani (Pec:

tania.reggiani-pec-avvocatiteramo.it) giusta procura speciale in

calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in

Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA,

depositata l’8/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.N., nigeriano, ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza della corte d’appello de L’Aquila che ne ha respinto l’appello in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere la sentenza errato nel ritenere inattendibili le sue dichiarazioni, poste a base della domanda;

il motivo è inammissibile poichè quello relativo al sindacato sulla credibilità personale del richiedente è un giudizio di fatto, dalla corte territoriale nella specie motivato con riferimenti alla incoerenza e alla contraddittorietà delle diverse versioni di volta in volta fornite dal richiedente;

tale giudizio non implica errori di diritto e non è sindacabile in questa sede di legittimità;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per avere la sentenza erroneamente respinto i motivi di impugnazione in ordine alla protezione sussidiaria, non avendo considerato la documentazione acquisita ed essendosi limitata a citare le fonti di convincimento, senza però evidenziarne gli elementi sostanziali;

il motivo è inammissibile, visto che la motivazione sul difetto di credibilità della versione dei fatti posti a base della domanda esaurisce ogni questione in ordine all’accertamento dei medesimi secondo il noto principio di cooperazione istruttoria (Cass. n. 33096-18, Cass. n. 15794-19); oltre tutto la critica del ricorrente implica una censura in fatto, avendo la sentenza comunque dato conto della valutazione fornita a proposito dell’inesistenza, nella zona di provenienza del medesimo, di situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato; col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., in quanto la sentenza si sarebbe discostata dall’insegnamento di questa Corte, giusta sentenza n. 4455-18;

il motivo è inammissibile perchè non calibrato sulla ratio decidendi, avendo la corte d’appello ravvisato al fondo della statuizione un difetto di specifica allegazione di situazioni di vulnerabilità personale diverse da quelle genericamente correlate alla situazione generale del paese di provenienza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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