Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1770 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5119/2015 R.G. proposto da:

C.M. c.f. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto dei 7/9.7.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Nicola Di Piero per delega dell’avvocato Michele

Magaddino per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato nel corso dell’anno 2012 i ricorrenti si dolevano per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della s.r.l. – (OMISSIS)”, al cui passivo avevano domandato ed ottenuto l’ammissione per crediti vantati in qualità di soci della stessa società.

Deducevano in particolare che il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Trapani con sentenza del 24.10.1991 e non era stato ancora chiuso alla data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001; che nel corso dell’anno 2007 avevano proposto domanda di equa riparazione per il pregiudizio sofferto sino al dì di proposizione della medesima precedente istanza; che tale domanda era stata respinta.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro a ristoro dei danni subiti per l'”irragionevole” durata del fallimento – “presupposto”, per il periodo successivo alla proposizione della pregressa istanza, un equo indennizzo indicato, per ciascuno di essi, in misura pari ad Euro 5.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia con gli interessi.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 7/9.7.2014 la corte d’appello di Caltanissetta rigettava la domanda e compensava integralmente le spese.

Ribadiva previamente la corte, in linea con le valutazioni espresse con il decreto di rigetto dell’antecedente domanda, la complessità del fallimento “presupposto”.

Indi esplicitava che anche per il periodo successivo alla proposizione della pregressa istanza, la durata della procedura “presupposta” non appariva “addebitabile all’inerzia degli organi fallimentari quanto all’obbiettiva difficoltà e complessità” (così decreto impugnato, pag. 2), siccome rendeva evidente la semplice lettura della relazione del curatore in data 30.5.2011.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo i ricorrenti indicati in epigrafe; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con il favore delle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, dell’art. 6, par. 1, C.E.D.U., dell’art. 12 preleggi; denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza della motivazione.

Deducono che la corte di merito ha “del tutto vanificato il canone di ragionevole durata del processo applicabile anche alle procedure fallimentari” (così ricorso, pag. 6); che in ragione del tempo trascorso a nulla rileva la complessità della procedura; che “è evidente nella fattispecie una grave carenza dell’apparato giustizia (così ricorso, pag. 6).

Il ricorso è destituito di fondamento.

Si rappresenta che i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte distrettuale ha disconosciuto la concreta sussistenza dell’azionato diritto (“(…) sono passati ormai più di ventitre anni, (…) per cui è evidente nella fattispecie una grave carenza dell'”apparato giustizia”: così ricorso, pag. 6).

Del resto questo Giudice del diritto spiega che, in tema di diritto ad un’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di “ragionevole durata” non ha carattere assoluto, ma relativo, e non si presta ad una determinazione in termini assoluti, ma è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, che impediscono di fissarla facendo riferimento a cadenze temporali rigide; e che difatti la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata del processo deve essere verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri da esso stabiliti, ed impone quindi di avere riguardo alla specificità del caso che il giudice è chiamato a valutare, nonchè ai principi elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dai quali è ben possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (cfr. Cass. 21.4.2006. n. 9411).

In questi termini si evidenzia che la censurata statuizione è – siccome dei 7/9.7.2014 – soggetta alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, ed applicabili alle sentenze pubblicate (in generale ai provvedimenti pubblicati) dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Conseguentemente il vizio motivazionale che il mezzo di impugnazione de quo agitur veicola, rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

Riveste quindi valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità (il riferimento è a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Ovvero l’insegnamento secondo cui, da un canto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (disposta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, dall’altro, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare il – fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il – come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua – decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito, pur individuando nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte nissena ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito (“la Corte preliminarmente ribadisce in questa sede le osservazioni già espresse nei provvedimenti di rigetto delle originarie domande di equo indennizzo”: così decreto impugnato, pag. 2; “ciò posto e ritenuto, (…) l’ulteriore durata del procedimento presupposto, successiva all’anno 2007, non appare addebitabile all’inerzia degli organi fallimentari, quanto all’obbiettiva difficoltà e complessità della procedura “: così ricorso, pag. 6) con motivazione in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua e coerente sul piano logico – formale (nel dar contezza della complessità del fallimento “presupposto” la corte siciliana, sulla scorta della relazione del curatore in data 30.5.2011, ha fatto riferimento al – rilevante numero di creditori, alle “difficoltà connesse alle operazioni di vendità”, alle “decine di cause intentate dalla curatela al fine di recuperare alla massa i beni fraudolentemente sottratti”, alla “interdipendenza di almeno tre procedure fallimentari”; in particolare, a tal ultimo riguardo, la Corte di Caltanissetta ha puntualizzato che il curatore era stato “autorizzato, in rappresentanza di tutti i creditori chirografari, ad insinuare l’intero stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. al passivo di ciascuno – dei fallimenti correlati; altresì ha specificato che la durata della procedura si è risolta in un vantaggio per i creditori chirografari e, dunque, per gli stessi ricorrenti, “i quali hanno potuto, seppur parzialmente, recuperare qualche somma”).

Per altro verso, che la corte d’appello ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa (ovvero l’asserito sofferto patema d’animo correlato alla pretesa irragionevole durata del fallimento “presupposto”), debitamente e condivisibilmente precisando che – la posizione del creditore chirografario ammesso al passivo, (…) è sicuramente meno afflittiva (…), in quanto lo stesso ha comunque consapevolezza delle minori possibilità di vedere soddisfatto il suo credito” (così decreto impugnato, pag. 2).

Si rappresenta, d’altronde, che i ricorrenti censurano l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso si rappresenta che questa Corte ha esplicitato che, ai fini dell’equa riparazione per “irragionevole” durata del processo esecutivo, la durata dell’espropriazione immobiliare non include il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell’autorità giudiziaria; cosicchè il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestivamente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole durata (cfr. Cass. 27.4.2015, n. 85-10).

Evidentemente siffatto insegnamento deve a pieno titolo essere reiterato pur sul terreno dell’esecuzione concorsuale in danno del debitore – imprenditore commerciale.

In tal guisa va debitamente posto in risalto che la corte di merito ha opportunamente esplicitato che – risultano essere state tenute vendite dei beni acquisiti al fallimento con cadenza trimestrale (…), sicchè nulla, anche sotto tale aspetto, può imputarsi agli organi fallimentari” (così decreto impugnato, pagg. 2, 3 e 4).

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nessuna statuizione pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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