Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 177 del 11/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 11/01/2021), n.177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18939-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), (Dipartimento per le libertà

civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per

l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

H.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO BELLINI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

CARUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DELLAMORA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G.984/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto n. 1200/2019 depositato il 23-4-2019 e comunicato l’8-5-2019, ha revocato il provvedimento prot. (OMISSIS) emesso dal Ministero dell’Interno-Unità Dublino, notificato il (OMISSIS) al ricorrente, con cui era disposto il trasferimento in Svizzera del ricorrente stesso, poichè l’interessato, cittadino dell’Iraq, aveva presentato in Svizzera, Paese membro sicuro, istanza di protezione internazionale. Il Tribunale di Trieste, dopo aver sospeso il provvedimento impugnato, nonchè dopo aver dato atto che il Ministero non si era costituito e non aveva depositato documentazione, ha rilevato che: (i) in Svizzera era stata adottata una decisione inoppugnabile di reiezione della domanda di protezione internazionale ivi proposta dal richiedente; (ii) il rinvio del ricorrente in Svizzera avrebbe comportato, di conseguenza, un suo rimpatrio in Iraq, dove la situazione di forte instabilità politica era presente, e in particolare lo era nella zona di Mosul, di provenienza del ricorrente; (iii) la particolarità della vicenda determinava in via del tutto eccezionale la possibilità di applicazione diretta dell’art. 17 Reg. Dublino III, a norma del quale uno Stato membro può decidere del tutto discrezionalmente di esaminare una domanda di protezione internazionale anche quando in base alle norme del medesimo regolamento sia competente altro Stato membro; (iv) in considerazione degli elementi riguardanti la posizione specifica del ricorrente e la prassi generalizzata delle Commissioni Territoriali in ordine ai casi di cittadini provenienti dalle stesse zone del ricorrente, lo Stato Italiano aveva fatto un uso abnorme del potere discrezionale di cui al citato art. 17, non esaminando la nuova domanda di protezione internazionale proposta in Italia dal richiedente, ferma restando ogni valutazione rimessa alla Commissione territoriale, vertendo la decisione assunta solo sull’affermazione, in via del tutto eccezionale, della competenza dello Stato Italiano.

2. Avverso detto decreto il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo- Unità Dublino-propone ricorso affidato a un solo motivo, a cui resiste con controricorso H.M.R..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, per avere il Tribunale affermato che il Ministero non si era costituito, mentre l’amministrazione si era costituita telematicamente in data 10-4-2019, come da documentazione allegata. Ad avviso del ricorrente l’errata dichiarazione di contumacia integra la fondamentale violazione del principio del contraddittorio, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 14594/2013 e n. 9469/2010), e il provvedimento impugnato è affetto da nullità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e dell’art. 111 c.p.c..

4. Ad avviso del Collegio la questione oggetto dell’unica censura merita una disamina approfondita, anche al fine di valutarne l’eventuale incidenza sulla tempestività del ricorso per cassazione, dovendosi, altresì, verificare, tramite l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, a quali soggetti, con quali modalità e in che data il provvedimento impugnato sia stato comunicato dalla Cancelleria al MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino.

In ordine alla doglianza di nullità della sentenza, con numerose pronunce di questa Corte è stato affermato il principio secondo cui “l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non ha prodotto in concreto qualche pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, nè ha inciso sulla decisione” (Cass. n. 912/1995; Cass. n. 14763/2006; Cass. n. 24889/2006; Cass. n. 9469/2010; da ultimo Cass. n. 5408/2020), ed in particolare è stato affermato che il ricorrente, nel dolersi della violazione del diritto di difesa, ha l’onere di precisare quali limitazioni all’esercizio del diritto alla difesa siano derivati dall’erronea indicazione (risultante della sentenza impugnata) della parte come contumace, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica. Con altra pronuncia è stato escluso il pregiudizio concreto derivante dall’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti che aveva sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali erano state prese in esame e disattese dal Giudice di merito (Cass. n. 3704/2012; in senso conforme Cass. S.U. n. 2881/2002 in una fattispecie in cui dalla motivazione della sentenza impugnata era dato evincere che le difese della parte erroneamente dichiarata contumace erano state esaminate). Nel caso di specie, le difese della parte dichiarata erroneamente non costituita non sono state, all’evidenza, esaminate dal Tribunale ed inoltre l’eventuale incidenza dell’errore denunciato sulla mancata tempestiva proposizione del ricorso, ove, quest’ultima, sussistente, potrà essere verificata solo mediante l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Ritiene, pertanto, il Collegio necessario disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Trieste (R.G.n. 984/2019) e ritiene, altresì, opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Trieste (R.G.n. 984/2019) e rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

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