Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17699 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7931/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE FERRARA;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO – C.F. (OMISSIS), in

persona del Responsabile del Servizio Risorse Umane Organizzazione e

Servizi di Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame della società epigrafata e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di M.A. intesa all’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane s.p.a., con decorrenza dal 6.2.2002 sino al 30.4.2002, per esigenze tecniche organizzative e produttive con riferimento anche all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001 e 11 gennaio 2002 e, successivamente, ai contratti per i periodi dal 17 luglio 2003 al 30 settembre 2003 e dal 15 luglio 2004 sino al 15 settembre 2004, per soddisfare esigenze di carattere sostitutivo di personale di recapito presso la Filiale (OMISSIS);

che il decisum della Corte di appello, per quel che rileva in questa sede, è stato fondato, in dichiarata adesione ai principi espressi da questa Corte con le sentenze n. 2279 del 2010, 8286/2012 e successive, sul rilievo che nel caso di specie la stipulazione del primo contratto era in linea con la previsione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, avendo la società Poste Italiane, mediante deposito degli accordi analiticamente indicati nella lettera di assunzione, documentato il vasto processo di ristrutturazione e riorganizzazione attraversato da Poste e la necessità di procedere ad una più funzionale ricollocazione delle risorse lavorative sul territorio, e sulla considerazione che gli accordi richiamati ed allegati davano contezza della necessità di sopperire a carenze di organico nei settori produttivi specifici durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità verso tali settori, sul piano del riscontro di effettività della causale essendo emerso dal prospetto depositato da Poste, non contestato da controparte, la sussistenza nella Regione di riferimento di esigenze dei servizi recapito e sportelleria di entità significativa rispetto al dato nazionale, dal che doveva desumersi che l’assunzione in questione, temporalmente contigua all’Accordo 17 ottobre 2001, era riconducibile ad un processo che verosimilmente, anche negli uffici di destinazione della ricorrente, non si era ancora esaurito attesa la sua complessità;

che anche per le esigenze sostitutive, essendo stati specificati ambito territoriale, mansioni, dei lavoratori da sostituire e luogo della prestazioni, dovevano ritenersi soddisfatte le esigenze di specificazione della causale, confortate dai prospetti prodotti, non oggetto di contestazione da parte della lavoratrice;

che per la cassazione della decisione M.A. ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui ha opposto difese Poste Italiane s.p.a., con tempestivo controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, censurandosi la decisione impugnata per avere ritenuto, apoditticamente, che il mero richiamo, nel contratto individuale, agli Accordi sindacali, prefiguranti scenari estesi all’intero territorio nazionale e situazioni tra loro diverse, fosse sufficiente a giustificare l’apposizione del termine in assenza di riferimenti specifici alla posizione lavorativa della M., al luogo di destinazione, alle mansioni concrete di adibizione, alle tipologie dell’assenza dei lavoratori a sostituire, sostenendosi che tali elementi avrebbero dovuto essere specificati già nel contratto individuale;

3. che il ricorso è manifestamente infondato;

4. che i principi affermati nella decisione impugnata sono in linea con quanto affermato da Cass. n. 10033 del 2010, e conformi a quanto chiarito, da ultimo, da Cass. n. 2680 del 2015, nonchè da Cass. 9271/2016, secondo cui la esistenza degli accordi con le OO.SS. costituisce un parametro di riscontro non trascurabile in ordine alla individuazione delle ragioni in questione come effettivamente e non pretestuosamente legate all’attività datoriale, sicchè correttamente è stato ritenuto che la motivazione posta a base del contratto a termine in questa sede impugnato, ben esplicitata nei suoi contenuti essenziali sia pure con una formula di necessaria sintesi di richiamo alla normativa vigente, alle esigenze espressamente elencate in coerenza con il dettato normativo, alle mansioni ed all’ufficio di destinazione della ricorrente, sia stata ampiamente provata dagli accordi sindacali prodotti in giudizio dalla convenuta, che consentono di ripercorrere il vasto ed articolato processo di trasformazione e riorganizzazione dell’ente di lunga durata, date le notevoli dimensioni della società, attiva su tutto il territorio nazionale ed interessata da un ampio progetto di ristrutturazione (con la consequenziale necessità di” procedere ad una distribuzione più funzionale del personale sull’intero territorio nazionale”), oltre che di diversificazione ed ampliamento dei servizi offerti;

che, in coerenza con i principi richiamati, è stato ritenuto che le esigenze dichiarate siano conformi al dettato normativo, sufficientemente specificate in ragione del riferimento puntuale agli accordi versati in atti e coerenti con i contenuti degli stessi e quindi con l’effettività e obiettività del processo riorganizzativo (la Corte territoriale ha accertato la specificità “sia pure indiretta” per relationem agli accordi richiamati, il cui contenuto è stato dalla stessa adeguatamente valutato) e che la ritenuta validità delle ragioni indicate – che resiste alla censura della ricorrente – è stata congruamente motivata, risultando conforme ai principi come sopra ribaditi, anche “in consonanza” con la direttiva europea 1999/70 CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;

che, invero, il giudice di merito ha proceduto all’accertamento della sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro, valutando le scoperture emergenti dal prospetto depositato – non fatto oggetto di contestazione – che inducevano a ritenere ragionevole la persistenza nel periodo di riferimento delle esigenze dedotte con riguardo alla posizione lavorativa della ricorrente, attinente al servizio di recapito nell’ambito territoriale della provincia di Caserta;

5. che con riferimento, poi, alle ragioni sostitutive, questa Corte (v. Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010) ha precisato che “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”;

che, infine, è stato anche precisato che “l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa” (v. Cass. n. 208 del 2015);

che, nel caso in esame, la Corte di merito, in ordine a tali ragioni, ha osservato come dai prospetti prodotti fosse documentata la presenza di un rapporto di congruità tra assenze programmate e presenze assicurate anche con il personale assunto a tempo determinato e tali affermazioni attinenti anche al piano probatorio (con riferimento al mancato assolvimento, da parte dell’appellata, dell’onere di contestazione nella memoria difensiva ai sensi dell’art. 436 c.p.c.) non risultano validamente confutate dai rilievi di cui al ricorso;

6. che non colgono nel segno i rilievi svolti dalla M. nelle memorie, posto che il richiamo alla pronunzia di questa Corte n. 4906/2017 non vale a supportare le considerazioni svolte, atteso che a pag 5 della stessa si fa specifico riferimento alla mancanza di prova in relazione alla sussistenza di una specifica causa negoziale (sussistenza di esigenze organizzative in relazione alla posizione considerata) e che anche Cass. 13481/2017 indicata in memoria, a pag. 2 richiama Cass. 16702/2010 ove si afferma che l’esistenza di processi di mobilità sul territorio nazionale, riconducibili a processi di riorganizzazione, non sia sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, ritenendosi indispensabile la rapportabilità delle ragioni di apposizione del termine al concrete situazioni riferibili al singolo lavoratore e che l’onere probatorio incomba al datore di lavoro (con richiamo a Cass. 2279/2010 e 22716/2012). Ciò denota la indispensabilità del riscontro di effettività con riguardo alla individuazione di esigenze rapportabili al generale processo di mobilità nazionale nella sede e nell’ufficio di adibizione del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, ma non esclude la rilevanza della mediazione collettiva e dei relativi esiti concertativi quali elementi rilevanti di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale.

5. che, in base alle considerazioni le censure devono essere respinte e, in adesione alla proposta del relatore, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

6. che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono regolate, in base alla regola della soccombenza, come da dispositivo;

7. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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