Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17698 del 28/07/2010
Cassazione civile sez. II, 28/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7878/2005 proposto da:
TRANS AUTO COMMERCIALE SRL PI (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante Sig. B.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato
CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRAS
Agostinangelo;
– ricorrente –
contro
EDIL PINNA SNC DI PINNA SALVATORE & C. (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 630/2004 della SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE
D’APPELLO di SASSARI, depositata il 14/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/06/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1998 la Edil Pinna S. &
Z. s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Sassari la Trans Auto Commerciale s.r.l. esponendo:
di avere acquistato, in data 6 ottobre 1997, dalla società convenuta un autocarro Fiat Iveco usato (immatricolato nel 1989) per il prezzo di L. 50.000.000 oltre IVA;
– che al momento della conclusione del contratto la società venditrice non le aveva consegnato il mezzo perchè, a suo dire, doveva eseguire alcune riparazioni;
– che, malgrado la promessa di consegnare il mezzo entro il Natale del 1997, la venditrice, benchè più volte sollecitata, non aveva mantenuto l’impegno;
– che con telegramma del 12 febbraio 1998 la convenuta l’aveva invitata a ritirare il mezzo entro cinque giorni, ma quando il giorno 16 seguente, si era recata presso l’autosalone della convenuta per la consegna, le era stato opposto un rifiuto in quanto il mezzo non era in condizioni di circolare.
Sulla base di tali premesse la società attrice chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della società convenuta, con condanna della stessa alla restituzione della parte di prezzo riscossa.
La società convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, deducendo che in base agli accordi era a carico dell’acquirente il conseguimento della licenza per il trasporto delle merci in conto proprio, senza la quale il veicolo non poteva essere immatricolato e non poteva, quindi, circolare, e che tale licenza era stata rilasciata solo a Natale del 1997, ma la società attrice si era rifiutata di ritirare il veicolo, per cui in via riconvenzionale chiedeva la condanna della stessa al pagamento del saldo del prezzo.
Con sentenza in data 21 febbraio 2002 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale.
La Trans Auto Commerciale s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 14 dicembre 2004.
I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente la società appellante sosteneva che in base alle condizioni generali di contratto l’immatricolazione non era attività di competenza dei venditore e che il compratore era tenuto a presentare a sue cure e spese agli uffici competenti i documenti necessari, osservando:
Nella proposta irrevocabile di acquisto del 6 ottobre 1997 risultano riportate le seguenti clausole: “passaggio (di proprietà) a carico della venditrice” e “c. (conto) proprio a carico dell’acquirente”.
Ciò significa che era certamente onere della Edil Pinna s.n.c. (acquirente) portare a compimento, a sua cura e spese, la pratica per il conseguimento della licenza di trasporto per conto proprio, ma non che era suo onere interessarsi anche del perfezionamento della pratica di (nuova) immatricolazione del veicolo, che è cosa diversa dalla licenza di trasporto per conto proprio che l’acquirente del veicolo deve richiedere (“ad personam”) se vuole usarlo per questo scopo. Nulla induce a credere, infatti, che l’assunzione dell’onere di chiedere la licenza implichi o comporti anche l’assunzione dell’onere di immatricolazione dell’autoveicolo considerato che, ripetesi, le “condizioni genera li di vendita”, che, a detta dell’appellante, precederebbero un simile onere non sono state prodotte in causa.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Trans Auto Commerciale s.r.l., con due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che l’indice degli atti depositati dalla società attrice al momento della costituzione in giudizio e sottoscritto dal cancelliere si faceva espressa menzione dell'”atto di acquisto 6.10.97″. Essa società attuale ricorrente aveva, pertanto, fatto affidamento sul fatto che il documento fosse stato esibito con le allegate e condizioni generali, per cui i giudici di secondo grado non potevano limitarsi ad affermare che tali condizioni generali non erano state acquisite ai giudizio.
Il motivo è infondato.
Da un lato, la mancata costituzione in questa sede della Edil Pinna s.n.c. di Pinna Salvatore & C, impedisce di accertare se la società attrice avesse esibito o meno il contratto di vendita con gli allegati e, dall’altro, dalla pacifica esibizione di tale contratto non è possibile desumere anche la esibizione degli allegati.
Con il secondo motivo la società ricorrente sostiene che se i giudici di secondo grado avessero potuto leggere il contratto nella sua interezza avrebbero rilevato la infondatezza della domanda della società attrice.
Il motivo è infondato per la elementare considerazione che si basa su di un presupposto il quale non si è verificato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010