Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17698 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29697/2017 R.G. proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. uninominale in liquidazione,

rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Meneghini, con domicilio

eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio

dell’Avv. Andrea Manzi;

– ricorrente –

contro

Engineering D.Hub Mo S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Alberto Righi e Ludovica Franzin, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima in Roma, via Cosseria, n. 5;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 375/2017

depositata il 7 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno

2020 dal Consigliere IANNELLO Emilio.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato la domanda risarcitoria, proposta da (OMISSIS) S.r.l. uninominale in liq. contro T-Systems Italia S.p.a. (poi divenuta Engineering Mo S.p.a., oggi Engineering D.Hub S.p.a.), per i danni riscontrati, al termine di rapporto locativo, sull’immobile che ne era ad oggetto, ritenendo che tale pretesa fosse stata oggetto di rinuncia transattiva e che, peraltro, mancasse la prova che i danni fossero presenti al momento della riconsegna del bene.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, con due mezzi, il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. uninominale in liquidazione.

Engineering D.Hub Mo S.p.a. vi resiste depositando controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale condizionato, in replica al quale il ricorrente deposta controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ pervenuta dichiarazione di rinuncia sia al ricorso principale che a quello incidentale, con contestuale dichiarazione di accettazione.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo.

Trattandosi di rinuncia concorde e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, non deve provvedersi al regolamento delle spese, delle quali peraltro le parti avevano chiesto la compensazione.

2. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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