Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17698 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5781/2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. – (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO e CESARE POZZOLI;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale della stessa città, che, accogliendo i ricorsi proposti da G.A. e F.S., aveva dichiarato l’ininterrotta continuità dei rapporti di lavoro con la società Telecom Italia spa intercorsi con i lavoratori in forza di contratti di lavoro temporaneo ritenuti illegittimi per genericità della relativa causale, e respingeva i motivi di gravame di Telecom, per quanto rileva nella presente sede quelli fondati sulla misura del risarcimento e sull’aliunde perceptum;

che di tale sentenza la Telecom Italia s.p.a. chiede la cassazione, limitatamente alla posizione del G., affidando l’impugnazione ad unico motivo di ricorso, cui non ha opposto difese il G., rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omesso esame del L. 24 novembre 2010, n. 183, art. 32, dolendosi la società della totale omissione di pronuncia al riguardo, pur sussistendo una espressa richiesta formulata all’udienza del 13.1.2015, di applicazione, in subordine, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e rilevandosi l’applicabilità di tale disposizione anche all’ipotesi di lavoro interinale, essendo l’espressione “casi di conversione del contratto di lavoro a tempo indeteiminato” estensibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. con riguardo alla somministrazione irregolare, anche alla fattispecie esaminata;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso, qualificabile come manifestamente fondato, alla luce dei principi affermati da Cass. s.u. 27.10.2016, n. 21691 e della giurisprudenza in tema di applicabilità dell’art. 32 della legge citata alle fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatore quale conseguenza della ritenuta illegittimità del contratto di lavoro interinale (cfr. Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013);

che, in particolare, quanto al primo aspetto, secondo la ricostruzione del sistema processuale contenuta nella pronuncia a s.u. della Cass. 21691/2016 cit., l’impugnazione della parte principale della sentenza impedisce il passaggio in giudicato anche delle parti da essa dipendenti essendo tale soluzione più aderente al dettato normativo, nel valutare la posizione di chi ha omesso di impugnare un capo della decisione che, prima della modifica legislativa retroattiva, non aveva motivo di impugnare;

che, pertanto, in base alla lettura fornita dalle S.U. citate della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7, per il quale “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, trovano applicazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, deve ritenersi che “pendenti” siano anche i giudizi in cui stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno, indicando il concetto di “pendenza” che una controversia sia tutt’ora “sotto giudizio” e non potendo negarsi che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimanga sub iudice, e quindi sia pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata (così Cass. s.u. 21691/16 cit.);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, con cassazione della pronunzia impugnata in parte qua (omissione di pronuncia con riguardo all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32) e rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l’esame della questione relativa all’applicazione dell’art. 32 del Collegato lavoro e per la determinazione della indennità ivi prevista sulla base dei criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8;

che la Corte provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione all’indicato accoglimento e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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