Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17698 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8693-2032 proposto da:

D.G., nato a (OMISSIS), DI.PO.AL. nato a

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAVENNA 24, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO PLACANICA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

L.F. O L.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO IOVANE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato LANDI Alfonso, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

ai sensi dell’art. 366 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7.2.1992 L.F., premesso che con scrittura 15.5.1989 aveva stipulato con i coniugi D.G. e di.Po.Al. un preliminare di vendita di un appartamento in (OMISSIS) in corso di costruzione da parte dell’impresa Fi.Gi. per il prezzo di Lire 139.000.000 di cui 50.000.000 versati in occasione della scrittura, 30.000.000 dopo 100 giorni mentre 59.000.0000 dovevano essere pagati mediante accollo del mutuo che il costruttore stava predisponendo presso la BNL; che, nelle more, non essendosi ancora ottenuta la somma di Lire 59.000.000 i promittenti acquirenti rilasciarono effetti cambiari per Lire 60.000.000 scadenti al 30.1.1991, concordando in apposita scrittura che, ove non fosse stata perfezionata la pratica di mutuo, le cambiali sarebbero state richiamate dal L. e rinnovate senza spese; che i promittenti acquirenti erano ormai da anni nel possesso pur avendo versato solo Lire 80.000.000, e non si erano presentati davanti al notaio, anzi avevano ottenuto un provvedimento di urgenza per non pagare le cambiali, chiedeva al Tribunale di Salerno la risoluzione delle due scritture, il rilascio ed i danni in misura non inferiore a Lire 80.000.000.

I convenuti contestavano la pretesa e svolgevano riconvenzionale di danni.

Il Tribunale rigettava le domande delle parti, decisione appellata dal L. in via principale e dai convenuti in via incidentale.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza 5.1.2012, accoglieva l’appello del L. e rigettava l’incidentale, dichiarando risolute le scritture ed ordinando il rilascio con condanna ai danni nella misura della metà della somma versata.

La Corte territoriale richiamava la clausola n. 6 del preliminare 15.5.1989 circa l’impegno a pagare il residuo prezzo di lire 59.000.000 mediante accollo del mutuo da prestarsi entro sei mesi dalla consegna materiale dell’appartamento, che sarebbe avvenuta nell’agosto 1989, con previsione di regolare direttamente col F., all’epoca ancora proprietario dell’immobile, il pagamento della restante somma in altro modo da convenire alla stipula del rogito.

Non era dato ricavare alcuno specifico obbligo giuridico in capo al L. di procurare la stipula del mutuo da parte del costruttore ovvero garantire in qualche modo l’accollo di una quota di esso, emergendo solo la promessa dei promittenti acquirenti di pagare al L. il residuo prezzo od al costruttore con modalità da concordare.

Non avendo il costruttore ottenuto il mutuo era onere dei futuri acquirenti operare la scelta di una diversa modalità di pagamento.

Ricorrono i coniugi D.- Di.Po. con tre motivi, resiste L. che eccepisce l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è così articolato: 1. Sul giudicato interno. Precedente sentenza della Corte di appello di Salerno del 25.9.2008 statuisce che il pagamento del residuo prezzo doveva essere pagato con l’accollo del mutuo. 2. Sull’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ai ricorrenti. Lo stesso notaio rogante aveva avvertito di due iscrizioni pregiudizievoli. 2 Sulla correttezza e buona fede quali principi violati dal L. perchè l’art. 1375 cc esprime un precetto circa la condotta dei contraenti ed i ricorrenti avevano già versato il 69,5 % dell’intero prezzo finale.

E’ preliminare il rilievo che il ricorso fa riferimento ad una sentenza notificata il 27.1.2012 ma non si produce detta sentenza con la relativa relata, in violazione dell’art. 369 c.p.c. ma altra copia rilasciata il 12.4.2012 senza provare la tempestività del ricorso (S.U. 9005/2009).

Nè la copia notificata è prodotta dal controricorrente. (Cass. ord. N. 108/2016).

Donde l’improcedibilità del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in Euro 3700, di cui 3500 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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