Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17697 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25706/2017 R.G. proposto da:

S.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano

Filippetti, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Villa Carpegna,

n. 43, presso lo studio dell’Avv. Marco Gregoris;

– ricorrente –

contro

Edilcostruzioni 2 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio

Iacopini, con domicilio eletto in Roma, via Raffaele Caverni, n. 6,

presso lo studio dell’Avv. Annamaria Santini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 800/2017

depositata il 16 agosto 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno

2020 dal Consigliere IANNELLO Emilio.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto notificato l’11/3/2010, la Edilcostruzioni 2 S.r.l., premesso di aver stipulato nel 2008 con S.S. contratto di locazione ad uso non abitativo, intimò alla conduttrice sfratto per morosità (per essere rimasti impagati canoni scaduti per l’ammontare di Euro 72.960), contestualmente citandola davanti al Tribunale di Macerata per la convalida.

Vi si oppose l’intimata, chiedendo in via riconvenzionale pronunciarsi l’annullamento del contratto per errore e/o dolo o la sua risoluzione per inadempimento della locatrice, ai sensi degli artt. 1575 e 1578 c.c..

Ciò in relazione alla circostanza – che dedusse di avere appreso soltanto nei primi mesi del 2009 – che l’immobile, destinato a punto di ristoro all’interno di un Centro spedizionieri, era accessibile, in base a quanto prescritto dalla concessione edilizia, esclusivamente dall’area destinata a tale centro e non dal parcheggio pubblico attiguo.

Secondo quanto esposto in ricorso, il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale ritenendo sussistente la responsabilità della locatrice per l’esistenza di vizi occulti del bene locato.

2. Interpose appello la locatrice, cui resistette l’appellata riproponendo, con appello incidentale condizionato, le alternative domande di annullamento del contratto per errore o dolo.

In accoglimento del gravame principale, e in totale riforma della sentenza impugnata, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento della locataria.

Ha in tal senso ritenuto “dirimente… l’interpretazione del contratto di locazione”, osservando che, dall’analisi letterale dello stesso, e in particolare dall’ivi contenuta attestazione che “la regolarità amministrativa del fabbricato nei confronti dell’Ufficio di Igiene e/o del Comune, riguarda unicamente la “parte edilizia” con esclusione di qualsiasi norma riguardante l’attività tecnologica specifica della conduttrice”, si ricava “un riferimento chiaro ed esplicito alla concessione edilizia n. (OMISSIS) del 7/10/2002, la quale riporta testualmente: “i servizi dovranno stare all’interno del Centro Servizi e accessibili dallo stesso e non dal parcheggio pubblico””.

Da ciò ha tratto il convincimento della infondatezza della doglianza relativa alla mancata conoscenza della limitazione legale esistente.

Ha poi ritenuto “inconferente… ogni richiamo relativo ad asseriti vizi occulti del bene ex art. 1578 c.c.”, in quanto (si trascrive testualmente dalla sentenza) “l’errore essenziale su qualità essenziali dell’oggetto della prestazione, ex art. 1429, comma 1, n. 2, è riconducibile alla stessa parte appellata la quale, con ordinaria diligenza, prima di addivenire alla stipulazione del contratto di locazione, avrebbe dovuto visionare e conoscere la concessione edilizia e, dunque, la prescrizione ivi riportata”.

Ha altresì escluso potersi configurare dolo contrattuale, ex art. 1439 c.c., poichè “non si ravvisano raggiri, posti in essere dalla parte appellante, al fine di carpire il consenso della S.”.

Ha rimarcato che “la stessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta dalla parte appellata il 3/1/2009, riporta testualmente: “il fabbricato dovrà essere accessibile dall’area destinata al Centro Spedizionieri e non dal parcheggio pubblico, come prescritto dalla concessione edilizia n. (OMISSIS) del 7 ottobre 2002″”.

In ragione di ciò ha osservato che “la parte appellata, pur avendo conoscenza della limitazione legale, continuava a non rispettarla, permettendo l’accesso al punto di ristoro a chiunque provenisse dal parcheggio pubblico o da via (OMISSIS)”.

Quanto poi alla “controversa… esistenza di una recinzione volta a non permettere l’accesso al punto ristoro nè dal parcheggio pubblico nè da via (OMISSIS)” ha rilevato che, dalle risultanze probatorie, specificamente passate in rassegna, “emerge… la presenza di una recinzione fissa e ben visibile già al momento della stipula del contratto (luglio 2008), che sembrerebbe essere venuta meno a causa di un’alterazione dello stato dei luoghi successiva alla consegna dell’immobile locato”.

3. Avverso tale decisione S.S. propone ricorso per cassazione, articolando sei motivi, cui resiste l’intimata depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c.; inammissibilità dell’appello principale e nullità derivata della sentenza”.

Lamenta che la Corte di merito ha erroneamente, per implicito, disatteso la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, opposta sul rilievo che esso non conteneva i requisiti dettati dalla citata norma processuale.

Rileva, infatti, che l’atto di gravame non indicava espressamente le parti del provvedimento impugnate (profilo volitivo); non suggeriva le modifiche che avrebbero dovuto essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (profilo argomentativo); non precisava il rapporto di causa ed effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l’esito della lite (profilo di causalità).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e falsa applicazione degli artt. 329,323 e 324 c.p.c.; violazione del “giudicato interno” formatosi sul punto della sentenza del Tribunale, con il quale era stato escluso che, interpretando il contratto, la sig.ra S. conoscesse la prescrizione limitativa dell’accesso al fabbricato, contenuta nella concessione edilizia 7 ottobre 2002, n. (OMISSIS)”.

Rileva che:

– a pag. 5 della propria sentenza il Tribunale aveva affermato che “in nessuna parte del contratto può determinarsi con ragionevole certezza che il conduttore fosse stato messo pienamente a conoscenza della limitazione nell’accesso al pubblico della struttura. Anzi, da tutto il tenore del contratto di locazione, che potremmo definire standard, si evidenzia una lineare genericità delle clausole e nessuna statuizione chiara ed esplicita riguardo alle modalità di accesso all’immobile”;

– nell’atto d’appello controparte non ha censurato siffatta interpretazione del contratto, ma si è limitata a sostenere che la conduttrice conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la detta limitazione e che, con la stipula del contratto, avrebbe rinunciato a farla valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del criterio letterale ex art. 1362 c.c., comma 1 e degli artt. 1363 e 1366 c.c., nell’interpretazione dell’art. 12 del contratto”, per avere la Corte d’appello ritenuto che, dalla formulazione letterale della menzionata clausola contrattuale, potesse trarsi un riferimento “chiaro ed esplicito” alla concessione edilizia n. (OMISSIS) del 7/10/2002 ed alla prescrizione speciale ivi apposta.

Osserva infatti che:

– l’enunciato in esame (“la regolarità amministrativa del fabbricato concerne esclusivamente la parte edilizia”) non richiama nè la concessione edilizia, nè la prescrizione speciale ivi contenuta;

– “l’aggettivo edilizia – contenuto nel sintagma “la parte edilizia” – attiene solamente al fabbricato, ossia al manufatto risultato dell’edificare, in quanto, dal punto di vista etimologico edilizio deriva da edilicium (recte: aedilicium) e questo da aedificium (composto di aedes, casa e dal tema di tacere). In nessun caso, dal punto di vista semantico, l’aggettivo edilizia, in quanto riferito esclusivamente alla costruzione, veicola altri significati che non gli appartengono, quali quelli concernenti la concessione edilizia, l’interclusione e l’accessibilità del fabbricato”.

Osserva quindi che:

– “la circostanza che la clausola contrattuale non presentasse un tenore letterale inequivoco avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a proseguire nell’attività di ricerca della comune intenzione delle parti”;

– la Corte territoriale non ha considerato quale potesse essere l’interesse della S. ad affittare un locale da destinare a bar-ristorante, intercluso e non accessibile dalla via e dal parcheggio pubblico (con ciò violando l’art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, o causa del contratto); nè ha considerato se il testo del contratto fosse improntato al rispetto della lealtà (art. 1366 c.c.) ed idoneo a non suscitare falsi affidamenti, o speculare su di essi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1428 c.c., art. 1429 c.c., comma 1, n. 2, in relazione al rigetto della domanda, riproposta con appello incidentale, di annullamento del contratto per errore.

Osserva, in sintesi, che, essendo state provate ed essendo, anzi, non contestate sia l’esistenza che l’essenzialità dell’errore e la sua iconoscibilità da parte di Edilcostruzioni 2 S.r.l., erroneamente la Corte d’appello ha respinto la domanda di annullamento del contratto, sul rilievo che si trattasse di errore non scusabile, poichè prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini della configurabilità del vizio del consenso.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c.; apparenza ed incomprensibilità della motivazione ex art. 132 c.p.c., n. 4; omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente escluso la configurabilità di un dolo contrattuale, benchè risultasse documentato in atti che, alla data (8 luglio 2008) di stipula del contratto – il quale prevedeva espressamente, all’art. 12, che l’immobile era locato con agibilità per punto di ristoro – il locale non era agibile, essendo stato il certificato di agibilità conseguito soltanto il 17 dicembre 2008.

Lamenta, altresì, il carattere apparente della motivazione sul punto, non avendo la Corte di merito chiarito se il contratto contenesse o meno una falsa dichiarazione sulla conseguita agibilità del locale al momento della sua stipula, ma essendosi limitata ad affermare in modo tautologico ed apodittico l’inesistenza di raggiri.

Rileva l’incomprensibilità dell’ulteriore riferimento alle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande successivamente ottenuta in data 3/1/2009.

Deduce, altresì, sul punto, vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: fatto, in tesi, rappresentato dalla “falsa dichiarazione di agibilità contenuta nel contratto di locazione”.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, infine, “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per perplessità ed incomprensibilità della motivazione”.

Il motivo investe la parte della sentenza nella quale si passano in rassegna le dichiarazioni testimoniali raccolte circa l’esistenza o meno, prima e dopo la conclusione del contratto, di recinzione che impedisse l’accesso diretto al locale dal parcheggio pubblico e dalla via Gobetti, per giungersi quindi alla conclusione che, al momento della stipula del contratto, esistesse e fosse ben visibile una recinzione fissa, probabilmente venuta meno solo successivamente “a causa di un’alterazione dello stato dei luoghi”.

Rileva la ricorrente che tali considerazioni sono estranee alla ratio decidendi e risultano anche poco comprensibili rispetto alla risoluzione della quaestio facti.

Osserva, infatti, che dal fatto probatorio (recinzione fissa) non può inferirsi in nessun caso che la recinzione non potesse essere rimossa e che il locale dovesse restare intercluso, ma anzi la circostanza che quella recinzione fosse stata per un periodo rimossa dimostrava che essa era per sua natura amovibile e provvisoria.

7. Il primo motivo di ricorso – come riconosce la stessa ricorrente nella propria memoria, prendendo atto della intervenuta pronuncia di cui si riferirà subito appresso – è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul requisito di specificità dell’atto di appello e, segnatamente, sul significato e la portata della modifica introdotta, nel testo dell’art. 342 c.p.c., dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 2719; cui adde da ultimo, conff., Cass. 30/05/2018, n. 13535; 06/05/2020, n. 8521).

Alla luce di tale principio, e considerato quanto esposto in ricorso, con pieno assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, circa il contenuto dell’atto d’appello, non può non concludersi che l’unico complesso motivo che ne era posto a fondamento rispettava i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., come sopra interpretato.

Si ricava, invero, dalla detta esposizione, riscontrata dalla lettura degli atti cui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di error in procedendo, che tale motivo: a) indicava con sufficiente chiarezza la questione decisa da esso investita (sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c.); b) si confrontava con le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della decisione con la quale tale domanda era stata accolta (sostanzialmente impingenti nella ricognizione del fatto e rappresentate dalla ritenuta “assenza di prova che la S. avesse preso piena coscienza della problematica collegata agli accessi all’immobile”); c) vi opponeva una serie di argomenti critici, essenzialmente fondati sulle raccolte prove testimoniali, ampiamente esaminate, singolarmente e nel complesso, e su considerazioni di carattere presuntivo; argomenti tutti volti a sostenere la tesi contraria secondo cui la controparte conosceva o ben poteva comunque conoscere le limitazioni addotte quale vizio dell’immobile.

8. E’ altresì infondato il secondo motivo.

E’ noto, infatti, che il giudicato può determinarsi su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. 16/05/2017, n. 12202; 08/10/2018, n. 24783; 17/04/2019, n. 10760).

Poichè nel caso di specie è indubbio che l’appello della società locatrice aveva investito il capo di sentenza riguardante l’affermata sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto per vizi della cosa locata, ne discende che, fosse o meno in essa contenuta specifica critica sulla ragione posta a fondamento di tale convincimento (ossia sulla impossibilità di ricavare dal contratto stesso che la conduttrice fosse stata messa a conoscenza delle limitazioni di cui si è detto), del relativo vaglio comunque il giudice d’appello poteva e doveva ritenersi investito.

9. Il terzo, il quarto e il sesto motivo, congiuntamente esaminabili per la stretta contiguità delle questioni poste, sono, rispettivamente, inammissibili i primi due, per difetto di specificità, infondato l’ultimo.

Il terzo e il quarto motivo, invero, si appuntano su singoli circoscritti passaggi della sentenza impugnata, trascurando di confrontarsi con l’intera motivazione e così omettendo di considerare altre rationes decidendi da essa desumibili, in grado, comunque -diversamente da quanto infondatamente postulato con il sesto motivo – di fornire autonoma e sufficiente giustificazione della decisione adottata in relazione a tutte le questioni trattate.

9.1. Quanto al terzo motivo occorre invero osservare che l’affermazione, su cui la ricorrente appunta la propria attenzione critica, non esaurisce la motivazione offerta dalla Corte di merito, in punto di infondatezza della domanda di risoluzione.

La sentenza, invero, offre comunque, in altra parte, adeguata e autonoma giustificazione dell’affermata insussistenza di vizi occulti del bene locato, rilevanti ex art. 1578 c.c., là dove, in particolare, osserva che l’appellata, secondo ordinaria diligenza, prima di addivenire alla stipula del contratto, “avrebbe dovuto visionare e conoscere la concessione edilizia e, dunque, la prescrizione ivi riportata”.

9.2. Analogamente il quarto motivo si appunta su un inciso della sentenza impugnata (quello contenuto nelle ultime tre righe della terza pagina e nelle prime due della quarta) che, nella prospettiva censoria, sembrerebbero attribuire rilievo alla detta negligenza dell’appellata anche ai fini del rigetto della domanda di annullamento del contratto per errore.

Appare però evidente che, da un lato, l’inciso in questione, nel suo costrutto logico-sintattico, è volto unicamente a motivare il diniego dei presupposti della risoluzione del contratto per vizi occulti del bene locato; dall’altro, la sentenza espone in realtà nel prosieguo (a pag. 4, primo cpv. e poi nell’intero p. 6) le ragioni della ritenuta insussistenza dei presupposti del chiesto annullamento.

E’ bensì vero che, secondo il chiaro disposto dell’art. 1428 c.c. e come questa Corte ha già chiaramente affermato, “l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente”; l’indagine da compiere per giudicare la fondatezza o meno di una domanda di annullamento del contratto per errore riguarda esclusivamente i presupposti dell’essenzialità dell’errore medesimo (riferita alla posizione del contraente che assume il vizio del proprio consenso) e della sua riconoscibilità (da parte dell’altro contraente, secondo il parametro dell’ordinaria diligenza); rimane invece irrilevante ogni indagine sulla scusabilità dell’errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto (Cass. 13/03/2006, n. 5429; 02/02/1998, n. 9859).

Nel caso di specie, però, la Corte territoriale non ha violato tale regola di giudizio, atteso che, da un lato, come detto, il rilievo circa la negligenza dell’appellata, al di là di un equivoco inciso che fa riferimento anche all’art. 1429 c.c., è in realtà pertinentemente rapportato alla domanda di risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c. (la frase “l’errore essenziale… è riconducibile alla stessa parte appellata”, leggibile nelle ultime due righe di pag. 3, serve, invero, a motivare non già il diniego della configurabilità di un errore idoneo a condurre all’annullamento, bensì – come dimostra la locuzione congiuntiva “in quanto”, che ad essa è anteposta e che la subordina alla frase che precede – la ritenuta “inconferenza” di ” ogni richiamo relativo ad asseriti vizi occulti del bene ex art. 1578 c.c.”); dall’altro, la sentenza indica in altra parte le ragioni della ritenuta mancanza dei caratteri della essenzialità e riconoscibilità dell’errore.

A negare l’essenzialità dell’errore è, invero, abbastanza chiaramente diretta la considerazione (pag. 4, primo cpv.) che la parte appellata, anche dopo aver avuto conoscenza della limitazione legale, ha continuato a consentire l’accesso al punto di ristoro a chiunque provenisse dal parcheggio pubblico o da via Gobetti.

A negare la riconoscibilità dell’errore può poi reputarsi diretta la considerazione – posta al termine del p. 6 della sentenza, sulla scorta della esaminata prova testimoniale – della presenza sui luoghi, già al momento della stipula del contratto, di “una recinzione fissa e ben visibile”, venuta meno solo successivamente alla stipula, “a causa di un’alterazione dei luoghi”.

9.3. Non appare fondatamente contestabile la pertinenza di tale accertamento di fatto rispetto alle questioni decise (segnatamente a quella relativa all’esistenza o meno del presupposto della riconoscibilità del dedotto errore, vizio del consenso).

Sebbene non sia esplicitato in sentenza, il rilievo logico per implicito ad esso attribuito appare agevolmente e univocamente percepibile, siccome fatto idoneo a rendere implausibile, dal punto di vista della locatrice, che la conduttrice non si fosse avveduta dell’esistenza di impedimenti ad un diretto accesso al locale dalla via pubblica (e, per converso, idoneo a rendere implausibile che la locatrice sapesse o potesse accorgersi dell’errore).

Da qui, come detto, l’infondatezza del sesto motivo.

Varrà al riguardo rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Tale inidoneità, per le ragioni dette, non può obiettivamente predicarsi nel caso di specie, nel quale la sentenza – pur non diffondendosi nella esplicazione del rilievo attribuito ai vari accertamenti o passaggi argomentativi – offre tuttavia, con questi ultimi, una struttura motivazionale come tale identificabile e percepibile nel suo significato minimo.

Per converso le contestazioni svolte non palesano un vizio di radicale inintelligibilità della ratio decidendi ma si risolvono per lo più nella mera contrapposizione di un diverso possibile esito valutativo delle prove raccolte ovvero, al più, nel lamentare un vizio di insufficienza o illogicità della motivazione, non più deducibile in cassazione, come noto, secondo il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. E’ infine inammissibile il quinto motivo di ricorso.

Lungi dal far emergere una erronea ricostruzione del contenuto normativo dell’art. 1439 c.c., esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus.

Quanto poi alla pure dedotta incomprensibilità del passaggio della sentenza nel quale si fa riferimento alle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ottenuta in data 3/1/2009 valgano le medesime considerazioni svolte con riferimento all’analoga censura dedotta con il sesto motivo.

11. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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