Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17697 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25446/2015 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 930/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’1/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 1.7.2015, la Corte di appello di Messina, in rifotina della decisione di primo grado, rigettava la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile proposta da C.M.G. (in primo grado il beneficio assistenziale era stato riconosciuto dal 1.2.2009);

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la C. affidato ad unico motivo variamente articolato, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso, laddove il MEF è rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata,

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, assumendosi che le valutazioni operate dal CTU, fatte proprie dalla Corte, erano in violazione dei codici tabellari introdotti dal D.M. 5 febbraio 1992, n. 43, avendo l’ausiliare operato una significativa ed ingiustificata riduzione delle percentuali invalidanti ivi previste in relazione alle patologie, non tutte peraltro correttamente valutate sulla base delle certificazioni sanitarie in atti;

3. che ritiene il Collegio si debba dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

4. che, invero, viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, qualora la pagina mancante contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno (cfr. Cass. 14.7.2003 n. 11005, Cass. 3.8.2007 n. 17065, Cass. 7.8.2008 n. 21367);

5. che, nella specie la pagina n. 3 della decisione impugnata non è rinvenibile neanche nell’originale agli atti e che pertanto è precluso l’esame completo ed esaustivo delle doglianze in correlazione con il contenuto della pronunzia;

6. che, comunque, sia pure ad abundantiam, vanno ravvisati anche evidenti profili di inammissibilità del ricorso, in relazione alla mancata riproduzione della ctu nelle parti di interesse nonchè delle note alla stessa e del contenuto dei documenti richiamati per la parte oggetto di rilievi, dei quali peraltro non si indica la sede precisa di rinvenimento nei fascicoli di gradi di merito, e con riguardo altresì alla erronea prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che non risulta conforme al nuovo testo della norma introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis;

7. che il ricorso deve dichiarasi improcedibile;

8. che sussistono i presupposti per l’esonero della ricorrente dal pagamento, nei confronti della parte costituita, delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

9. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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