Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17697 del 07/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 07/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/09/2016), n.17697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11511-2012 proposto da:

C.F., C.C.A., CR.RO.,

C.A., C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO

41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO BRUNO PESACANE;

– ricorrenti –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA

STELLUTI 153, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO DARDES,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE LOPES;

– controricorrente –

e contro

L.A.D., M.G., A.M.,

B.F., CO.CA., CA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DARDES Marcello con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LOPES Raffaele, difensore del resistente che si

riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

ai fini dell’art. 366 c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 1992, L.A.D., A.M., Co.Ca. e C.C.A. (quest’ultimo quale procuratore generale di C.A., in forza di procura consolare del 6 ottobre 1987 n. 98), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi D.P.A., esponendo che:

– con separati atti degli anni 1987 e 1988, ciascuno di essi aveva acquistato dal convenuto, titolare dell’omonima impresa edile, un appartamento per civile abitazione, ubicato nel fabbricato sito in (OMISSIS);

– una volta immessi negli appartamenti, avevano avuto modo di constatare la presenza di macchie di umido, dapprima poco pronunciate e via via più estese e diffuse;

– denunciata la circostanza alla ditta costruttrice, quest’ultima formalmente non si era sottratta agli obblighi che le competevano, realizzando di volta in volta degli interventi riparatori, rilevatisi, peraltro, inidonei a rimuovere i vizi lamentati;

– l’ultimo degli interventi realizzati, costituito dalla posa in opera di pannellature di polistirolo espanso applicate alle pareti interne degli appartamenti, aveva altresì diminuito le superfici dei vari locali, oltre che peggiorare la situazione;

– contestata la situazione al D.P. e ritenuto l’atteggiamento di quest’ultimo palesemente interlocutorio, non avevano consentito l’effettuazione di ulteriori interventi pur prospettati, nè avevano accettato la somma di L. 10.000.000, offerta a titolo di risarcimento per equivalente; – in particolare, l’appartamento del C. aveva dovuto subire interventi manutentivi consistiti nella rimozione del pavimento, interessato da fenomeni di distacco, nonchè opere di raschiatura e tinteggiatura dei locali, per una spesa complessiva di L. 3.250.000.

Alla stregua di tali premesse, gli attori chiedevano la condanna del convenuto ad eseguire tutte le opere necessarie per ovviare agli inconvenienti lamentati, nonchè al pagamento della somma di L. 1.500.000 in favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla riduzione della superficie dei singoli appartamenti per circa mq. 1,50 ognuno, a seguito dell’apposizione dei pannelli lungo le pareti interne degli appartamenti stessi.

Costituitosi in giudizio, il D.P. eccepiva la prescrizione del diritto azionato dagli attori, nonchè l’infondatezza della domanda; proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale volta ad ottenere il recupero di alcuni suoi asseriti crediti.

All’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale di Melfi disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle mogli di tre degli attori ( M.G., D.B.F. e Cl.Gi.). Quindi, con sentenza datata 26.11.2002, rigettate le altre domande (sulla base del rilievo che l’acquirente, in aggiunta alle azioni derivanti dalla specifica garanzia prevista dall’art. 1490 c.c., non potesse avvalersi dell’azione di inesatto adempimento), condannava il D.P. al pagamento, in favore del solo C., della somma di Euro 774,69, oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori e le chiamate in causa, chiedendo che, in riforma dell’impugnata decisione, venissero accolte le domande da essi proposte nel giudizio di primo grado.

Costituitosi in giudizio, il D.P. chiedeva il rigetto del proposto gravame, proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, per non aver il Tribunale di Melfi espressamente dichiarato la prescrizione e la decadenza dell’azione.

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 45/2011 del 3.3.2011, ha rigettato l’appello principale e dichiarato assorbito quello incidentale, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) in mancanza della prova di un accordo tra le parti, non si era verificata una novazione oggettiva del rapporto, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia;

b) l’impegno, assunto dalla venditrice, ad eliminare i vizi degli appartamenti costruiti e compravenduti sostanziava un riconoscimento del debito e, come tale, era idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione di cui all’art. 2944 c.c.;

c) pertanto, inammissibile era la domanda volta ad ottenere la condanna dell’appellato all’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei vizi, potendo l’acquirente, in difetto di novazione, avvalersi solo delle azioni redibitoria e quanti minoris, e non anche di quella di esatto adempimento;

d) era da escludere il preteso danno che il D.P. avrebbe cagionato con l’apposizione di pannelli di polistirolo e conseguente riduzione della superficie degli appartamenti, atteso che, da un lato, la detta apposizione non poteva che essere avvenuta con l’accordo degli interessati e, dall’altro, si sarebbe potuto facilmente eliminare il danno con la rimozione dei pannelli medesimi;

e) le pretese risarcitorie ulteriori rispetto al dedotto danno conseguente alla rimozione della superficie dei rispettivi appartamenti erano inammissibili, in quanto nuove. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.C.A., C.N., C.F., C.A. e Cr.Ro. (tutti quali eredi di Ce.At.), sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso D.P.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, “con riferimento al punto 7) e, per relationem, ai punti 6.1), 6.2) e 6.3)”, per aver la corte territoriale escluso che tra le parti fosse sorta una nuova obbligazione, nonostante la venditrice si fosse impegnata non solo ad eliminare i vizi, ma anche ad effettuare tutti i lavori necessari per ovviare ai problemi sorti sugli immobili compravenduti, a tal punto che aveva altresì dato un principio di esecuzione alla rimozione dei difetti (applicando polistirolo all’interno degli immobili ed effettuando raschiature di intonaco).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, “con riferimento al punto 7) dell’impugnata sentenza”, per aver la corte locale erroneamente, a suo dire, escluso che dall’assunzione dell’obbligo e dalla incompleta realizzazione delle opere da parte del venditore potesse desumersi l’insorgenza di un’obbligazione.

2.1. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile, in quanto difetta del tutto nel ricorso l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

In termini generali, il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014).

In particolare, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a pone il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cassazione civile, sez. 6, 03/02/2015, n. 1926; di questo stesso avviso, già in passato, Cass. civ., sez. 2, 4 aprile 2006 n. 7825).

Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti, dopo aver enunciato sinteticamente i dispositivi delle decisioni di primo e secondo grado e prima di enunciare i motivi di impugnativa, si sono limitati ad espone che “La Corte d’Appello di Potenza, dopo aver svolto un’ampia e completa disamina sui temi della garanzia per vizi della cosa venduta e della novazione, e dopo aver asseverato che un riconoscimento dei vizi effettivamente vi fosse stato da parte venditrice, ha rigettato l’appello ritenendo che non potesse affermarsi che le parti avessero raggiunto un accordo novativo, dovendosi qualificare il riconoscimento dei vizi come semplice promessa di novazione”.

Non vi è chi non veda che difettino del tutto non solo le reciproche posizioni e pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sui quali le stesse si fondavano, nonchè le eccezioni, difese e deduzioni formulate nel corso del giudizio, ma anche la descrizione dell’evoluzione del processo (almeno nei suoi passaggi salienti) e, soprattutto, la riproduzione, sia pure sintetica, delle argomentazioni in punto di fatto e di diritto su cui si è basata la sentenza qui impugnata e sulle quali hanno sollecitata una valutazione giuridica difforme.

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2016

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