Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17697 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17697 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA

sul ricorso 29300-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio’ dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
contro

1655

LUCIFORA ANTONINO C.F. LCFNNN79S17H163L;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 06/08/2014

ANTONINO

LUCIFORA

C.F.

LCFNNN79S17H163L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI
EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in F t–gkjeo, 0.2
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7213/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2007 R.G.N.
995/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità per cessata materia del contendere.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

Udienza 8 maggio 2014
Aula A
Presidente Vidiri
Relatore Doronzo
R.G. n. 29300 /08 (n. 28)
Poste Italiane s.p.a. c/ Lucifora

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla Poste Italiane s.p.a. avverso la
contratto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con Antonino Lucifora a decorrere dal 1°
giugno 2001 e condannato la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di
costituzione in mora, oltre agli accessori e alle spese processuali.
2. – La Corte territoriale riteneva che la società non avesse offerto la prova della sussistenza delle
ragioni che avevano indotto a stipulare il contratto in esame, ed in particolare delle esigenze
eccezionali per ristrutturazione, rimodulazione, trasformazioni ed introduzione di nuovi servizi, le
quali dovevano riguardare il singolo contatto, laddove la documentazione offerta in giudizio era
idonea a provare solo l’esistenza di una complessa manovra organizzativa già in atto nella società,
nonché a descriverne le ragioni ed i tempi di attuazione; che con riferimento alle ragioni sostitutive
per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno
settembre, pure indicate in contratto, mancava la prova della correlazione tra le ragioni della
stipulazione a termine intervenuta con l’appellato e le ragioni sottese all’astratta ammissibilità della
pattuizione.
3. – Contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo,
articolato in più violazioni di legge e sintetizzato in quesiti di diritto.
Il Lucifora resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato, sostenuto da un unico
motivo, cui resiste con controricorso la Poste italiane s.p.a.
4. — La Poste italiane s.p.a. ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale di
conciliazione concluso in sede sindacale con il lavoratore, da cui risulta che le parti hanno raggiunto
un accordo transattivo concernente la controversia in esame e si danno atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione della stessa a tutti gli effetti di legge. Le parti dichiarano
altresì che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale.
, 5. – Il suddetto verbale di conciliazione è idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti
a proseguire il processo.

sentenza resa dal Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al

Udienza 8 maggio 2014
Aula A
Presidente Vidiri
Relatore Doronzo
R.G. n. 29300 /08 (n. 28)
Poste Italiane s.p.a. c/ Lucifora

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità dokicorst,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla
quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad
agire (Cass., Sez. unite, 29 novembre 2006, n. 25278).
P. Q.M.
Dichiara inammissibihtijoricorst spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2014
Il Presidente

Sussistono ragioni per compensare le spese del presente giudizio.

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