Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17697 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 02/07/2019), n.17697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28809-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta

difende unitamente all’avvocato PIETRO GUSTINUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2314 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 811/9/2014, depositata l’11 aprile 2014, non notificata, la CTR della Toscana respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’ing. C.M., avverso la sentenza della CTP di Lucca, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso formulata dal professionista dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2008, ritenuta non dovuta. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP pur a fronte di cospicui compensi a terzi, corrisposti in modo non occasionale per tutto l’arco temporale di riferimento, considerati dalla CTR come “non costituenti espressione di un’attività organizzativa di lavoro altrui, tale da distinguersi dall’attività professionale personale, bensì da qualificarsi come puro sussidio della stessa, non produttiva di ricchezza aggiuntiva a quella prodotta dall’attività personale”; di modo che, secondo quanto ancora statuito dal giudice tributario d’appello, il valore aggiunto di tale attività era “interamente da imputarsi al contenuto d’impegno intellettuale e professionale del C., a sostegno del quale le dotazioni hanno avuto comunque una funzione meramente servile”.

1.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451) hanno affermato il principio secondo cui “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

1.2. Segnatamente con riferimento all’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha chiarito che esso può anche essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purchè correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423).

1.3. Ciò presuppone la necessità di un’indagine da parte del giudice di merito sulla tipologia delle spese (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 marzo 2018, n. 4851; Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22839) proprio perchè possano essere riconosciute correlate o meno allo svolgimento di prestazioni non occasionali afferenti propriamente all’esercizio dell’attività professionale del soggetto passivo.

1.4. Nel caso di specie la sentenza impugnata, senza che alcun accertamento di tale natura risulti essere stato compiuto, a fronte di cospicui e costanti per ciascun anno compensi corrisposti a terzi (Euro 62.080,00 per il 2004; Euro 49.739,00 per il 2005; Euro 40.412,00 per il 2006; Euro 50.200,00 per il 2007; Euro 41.320,00 per il 2008), ha affermato che detti esborsi per compensi corrisposti a terzi dovessero qualificarsi come puro sussidio dell’attività professionale del contribuente.

1.5. In tal modo pertanto la sentenza impugnata non risulta aver fatto corretta applicazione del succitato principio di diritto come enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

2. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso erariale, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà alla necessaria disamina in ordine alla natura di detti compensi ed alla tipologia delle prestazioni ad esse riferite.

3. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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