Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17696 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE AVOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S DE SAINT BON

42 (Studio GUGLIELMO PEPE), presso lo studio dell’avvocato TRINGALI

EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati RISCICA GIOACCHINO, VINCI

SERGIO con studio in AVOLA (SR) Via Cavour 69, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 13/11/2008, depositata il 02/12/2008;

R.G.N. 1105/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega degli Avvocati

GIOACCHINO RISCICA e SERGIO VINCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza di 20.61980 il pretore di Avola dichiarò M. G. responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 1150 del 1942, artt. 28 e 41, per lottizzazione abusiva di terreni e la condannò a risarcire al Comune di Avola i danni da liquidarsi in separata sede. In appello (1982) il reato fu dichiarato estinto per prescrizione.

Nel 1986 il Comune agì giudizialmente per il risarcimento in sede civile.

La G. si difese sostenendo eh dei danni avrebbero dovuto se mai rispondere gli acquirenti di lotti che, dopo avere da li acquistato, avevano realizzato costruzioni abusive.

Espletata c.t.u. al fine di accertare il danno ambientale conseguito agli abusi edilizi lamentati, con sentenza del 12.1.2005 il tribunal di Siracusa rigettò la domanda sul rilievo che la semplice vendita di lotti di terreno non integra il reato di lottizzazione abusiva, per consumare il quale occorre che sia stata posta in essere un’attività edificatoria, non realizzata dalla G.. Le spese del primo grado furono compensate.

2.- L’appello del Comune di Avola è stato rigettato dalla corte d’appello di Catania (con sentenza depositata il 2.12.2008), che ha per contro accolto quello incidentale della G., condannando il Comune alle spese del doppio grado, rispettivamente lmquidate in Euro 4.070 ed in Euro 5.200, oltre accessori.

Ha ritenuto la corte d’appello che fosse stata bensì realizzata una lottizzazione abusiva, integrata anche dal frazionamento non autorizzato del terreno a fini edificatori, ma che non era stata dal comune data la prova del quantum, non assumendo valenza di prova decisiva la deliberazione di giunta che aveva determinato gli oneri di urbanizzazione; e che, inoltre, doveva considerarsi nuova la domanda di risarcimento di danno ambientale proposta dal comune solo all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, sulla quale la G. non aveva accettato il contraddittorio, sicchè correttamente il giudice di primo grado non ne aveva tenuto conto.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Avola, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso M. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo – denunciando violazione, tra gli altri, degli artt. 191, 213 e 359 c.p.c. e art. 2700 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., nonchè difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e delle circostanze acquisite in giudizio – il Comune ricorrente si duole che la corte d’appello abbia rigettato la domanda per “difetto di prova idonea in ordine al quantum della pretesa” benchè la disputa si fosse incentrata in corso di causa sulla esistenza o meno di una lottizzazione abusiva e benchè non sussistessero ragioni che potessero far presagire che la corte d’appello immotivatamente disattendesse le risultanze della stima delle spese operata con Delib. 20 dicembre 1976, n. 372.

Si assume che la corte d’appello avrebbe allora dovuto sollecitare le parti ad un dibattito sul punto e dare ingresso ad eventuali integrazioni probatorie.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per contraddittoria ed illogica motivazione sulla ravvisata novità della domanda di risarcimento del danno ambientale.

Vi si sostiene che, al dì là del riferimento in conclusioni alla locuzione “danno ambientale” mutuata dalla L. n. 349 del 1986, in realtà sin dall’atto di citazione in primo grado era stato domandato il risarcimento per il danno conseguito ad un comportamento (lottizzazione abusiva) che aveva “consentito l’incontrollato disordinato sviluppo territoriale della città”.

3.- Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, totalmente difettando la formulazione del quesito di diritto in ordine al denunciato vizio di violazione di legge e mancando il momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26) in ordine ai prospettati vizi della motivazione.

Nè sussistono dubbi sull’applicabilità della disposizione in questione (citato D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27, comma 5), essendo la sentenza impugnata successiva alla data della sua entrata in vigore (2 marzo 2006).

L’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 2009 non ha, ovviamente, efficacia retroattiva.

4.- La declaratoria di inammissibilità non osta alla compensazione delle spese per giusti motivi, ravvisabili nell’assoluta debolezza degli argomenti addotti dalla corte d’appello a sostegno del rigetto del gravame.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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