Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17696 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.17/07/2017),  n. 17696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22914/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI ed

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.F., quale socio accomandatario della società Z.Z. di

G.F. & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GIANNINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE COVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. G.F., socia accomandataria della ZZ s.a.s., ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito, notificatole nell’interesse dell’Inps, con cui le si intimava il pagamento della somma di Euro 31.630,28 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione commercianti per il periodo 2006-2012.

2. Il tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 9/7/2015, ha accolto l’impugnazione proposta dalla G. ed ha annullato l’avviso di pagamento opposto.

3. Contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso la G..

3. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, per violazione del termine breve previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., sollevato dalla controricorrente sul presupposto che la sentenza d’appello è stata notificata all’Inps in via telematica in data 15/7/2015 al procuratore nominato nel giudizio di primo grado e nel domicilio eletto in quella sede, essendo rimasto l’Istituto contumace nel giudizio di appello.

Diversamente da quanto asserito dalla controricorrente, dalla sentenza impugnata emerge che l’Inps era costituito in quel giudizio con l’avvocato Angela Sculco Marincola Caliò, laddove l’assunto della controricorrente – secondo cui, in realtà, non vi sarebbe stata una regolare costituzione dell’Ente attraverso il deposito della memoria difensiva e quindi vi sarebbe stata la sua contumacia, non appare sufficientemente specificato attraverso la produzione in giudizio, unitamente al ricorso per cassazione, del verbale di udienza in cui sarebbe comparso l’avvocato Caliò, dichiarando di costituirsi senza tuttavia depositare la sua memoria.

Al riguardo deve ricordarsi che, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa: tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 02/02/2017, n. 2771; Cass. sez. Un., 22/5/2012, n. 8077).

Per contro, dagli atti di causa risulta che la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 218/2015 è stata notificata in formula esecutiva, contestualmente all’atto di precetto, all’Inps in persona del suo legale rappresentante pro tempore in data 21/7/2015, sicchè il ricorso per cassazione avviato per la notificazione in data 18/9/2015 è senz’altro tempestivo e quindi ammissibile anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte 2/5/2017, n. 10648, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte.

2.1. Invero, con l’unico motivo l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, della L. n. 45 del 1986, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di socio e amministratore della G., unico soggetto abilitato a compiere atti nome della società, con conseguente diretta responsabilità nella gestione immobiliare, oggetto sociale (acquisto, vendita permuta, edificazione, ricostruzione, demolizione, affitto, locazione, amministrazione e gestione per conto proprio e di terzi di beni immobili…) – emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società.

2.2. Come questa Corte ha più volte rilevato, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in confoiniità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata.

E’ stato accertato che la s.a.s. di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di gestione dell’unico immobile di cui la società era proprietaria (un capannone industriale) e di riscossione dei canoni di affitto dell’azienda di sua proprietà.

Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, è evidente come non rilevi il contenuto dell’oggetto sociale, così come è irrilevante ogni ulteriore accertamento riguardante il soggetto che concretamente svolgeva attività di gestione, o la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice.

Tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n.9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010).

L’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti.

Questa Corte con riferimento alle società in accomandita semplice (Cass. 26 febbraio 2016 n. 3835) – ha affermato il principio secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto (v. pure Cass. ord. 31/5/2017, n. 13822).

Tale prova, secondo i giudici di merito, non è stata raggiunta nel caso in esame, essendo emerso che la società di cui la G. era socia non svolgeva attività di acquisto e gestione di beni immobili, come era desumibile dal fatto che i ricavi della società erano costituiti esclusivamente dal corrispettivo della locazione, con conseguente riscontro dell’assenza di esercizio di altre attività da parte della società, e che non vi era prova dello svolgimento di un’attività imprenditoriale, da parte della stessa G., svolta con carattere di abitualità e prevalenza, organizzata con il lavoro proprio, poichè l’unica attività consisteva, come si è detto, nella riscossione dei canoni di locazione. Pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso non può essere accolto.

Le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.700,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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