Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17696 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 02/07/2019), n.17696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29428-2014 proposto da:

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO NAPOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3927/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 del Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3927/47/2014, depositata il 16 aprile 2014, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal Comune di San Giorgio a Cremano (NA) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva solo parzialmente accolto, limitatamente all’anno 2006, i ricorsi, separatamente proposti e di seguito riuniti, aventi ad oggetto l’impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso sull’IRAP versata dall’ente locale in misura eccedente il dovuto, non essendo state portate in deduzione, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), le spese relative alle retribuzione corrisposte ai disabili impiegati alle dipendenze dell’ente. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ritenne che l’ente fosse incorso in decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, in relazione alle annualità 2004 e 2005, avuto riguardo alla data del 26 ottobre 2009 di presentazione delle tre diverse istanze di rimborso.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di San Giorgio a Cremano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 61, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa e/o insufficienza e/o inesistenza della motivazione della sentenza impugnata, osservando come quest’ultima si risolva in motivazione meramente apparente, giungendo ad un’acritica condivisione della pronuncia di primo grado in mediante il richiamo generico a pronunce di questa Corte senza che, in relazione al loro stesso significato, si sia dato conto di quali fossero nella fattispecie in esame gli elementi che consentissero di riferire ai singoli versamenti in acconto, e non al saldo, i dies a quibus computare la decorrenza della decadenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, proprio in relazione alla giurisprudenza di questa Corte richiamata nell’impugnata pronuncia, la CTR avrebbe dovuto rilevare che nella fattispecie in esame il termine di decadenza non poteva che decorrere dal momento del versamento del saldo dell’imposta IRAP dovuta, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta al quale si riferisce l’istanza di rimborso.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, questa volta con riferimento, in ogni caso, al mancato riconoscimento del diritto al rimborso per i versamenti in acconto relativi all’anno 2005 effettuati successivamente alla data del 26 ottobre 2005.

4. Il primo motivo, che denuncia in effetti un difetto assoluto di motivazione e come tale va ricondotto al paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato.

4.1. Posto che la stessa CTR sintetizza, oltre ogni misura, l’appello del Comune avverso la sentenza di primo grado come basato sulla tesi che “la prescrizione” (recte la decadenza) “decorre dal pagamento del saldo e non dei singoli acconti”, la sentenza impugnata, ignorando peraltro completamente l’ulteriore motivo riguardante la debenza, in ogni caso, del diritto al rimborso per i versamenti in acconto eseguiti dopo il 26 ottobre 2005, la sentenza impugnata, nel limitarsi a richiamare il principio esposto da Cass. sez. 5, 26 maggio 2008, n. 13478, secondo cui “Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento”, non spiega in alcun modo perchè nel caso in esame detto termine non debba riferirsi, come richiesto dal Comune, al versamento del saldo, coincidente con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4.2. Al riguardo l’unica affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo cui non avrebbe pregio la tesi del Comune in punto di decorrenza del termine di decadenza dal versamento del saldo, è basata sul rilievo, assolutamente incomprensibile, secondo cui “è passata in giudicato l’affermazione della non debenza del tributo da parte del Comune”.

4.3. Si verte, quindi, nella fattispecie, certamente, in ipotesi di nullità della sentenza per motivazione obiettivamente incomprensibile, sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente, perchè la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

5. La sentenza impugnata – fermo il giudicato interno formatosi sulla debenza del rimborso chiesto per l’anno 2006 – va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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